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Conto termico: le domande On-line da marzo


Premessa
Gli incentivi previsti dal “Conto Termico” hanno l'obiettivo di promuovere l'efficienza energetica, in particolare per riqualificazioni dei fabbricati della pubblica amministrazione, e la produzione e l'auto-consumo di energia termica verde in particolare per i soggetti privati.

La struttura del decreto dei Ministeri dello Sviluppo economico e dell'Ambiente (del 28 dicembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2013) è coerente con le diverse versioni del conto energia già previste per il solare fotovoltaico, e crea anche in questo ambito una metrica di valutazione di tipo prestazionale, in pratica vuole premiare le soluzioni realmente produttive ed efficaci.

Le differenze
Nel conto energia, viene pagato l'incentivo solo sull'energia elettrica effettivamente generata dai pannelli fotovoltaici, misurata con i contatori “bidirezionali” installati presso gli impianti. Nel conto termico, invece, si stimano le produzioni annue (o i risparmi) di alcune tipologie di intervento.

Osserva - Contestualmente, viene incaricato il GSE (gestore servizi energetici) e il CTI (comitato termotecnico italiano) per la predisposizione delle linee guida per l'installazione di contatori termici per l'invio telematico dei dati.

Gli incentivi sono concentrati su due tipologie di intervento:
- la posa in opera di sistemi di efficientamento energetico su pareti e coperture (per la sola PA);
- gli impianti di produzione di energia termica rinnovabile per amministrazioni pubbliche e
privati.

Osserva - Il decreto è parzialmente in sovrapposizione con i meccanismi di detrazione fiscale del 55%, prorogati al 30 giugno 2013.

Per la PA, che non può beneficiare di detrazioni fiscali la strada del conto termico è l’unica, per i privati invece, fino al 30 giugno, è possibile scegliere tra le due strade (55% o conto termico).

Incentivo in cinque anni
Diversamente dalla detrazione, che è decennale, l'incentivo relativo al “conto termico” si ottiene al massimo in cinque rate annuali (e per gli interventi di minori dimensioni in 2 anni).

È importante specificare che nel caso del conto termico non si tratta di una detrazione, bensì di un contributo versato direttamente sul conto corrente del soggetto responsabile dell'intervento da parte del Gse, e in diversi casi l'incentivo è legato a fattori di tipo prestazionale.

Il confronto tra il 55% e il conto termico



Come presentare le domande
Per avere diritto ai nuovi incentivi del “conto termico” si deve attendere la pubblicazione della scheda-domanda sul sito del GSE (www.gse.it).

I tempi
La tempistica è dettata dal decreto pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 2 gennaio 2013. L'Enea entro 45 giorni dalla pubblicazione del Dm deve fornire le indicazioni per il modello di domanda, dopo di che il GSE, deve pubblicare il modello sul suo sito istituzionale.

Osserva - Per questo adempimento il GSE ha 60 giorni di tempo dal 3 gennaio 2013 (data in cui entra in vigore il decreto).

Le domande dai primi di marzo
Se gli enti rispetteranno queste scadenze, privati e pubbliche amministrazioni potranno
presentare le richieste a partire dai primi giorni di marzo (sarà comunque importante monitorare il sito del GSE).

Attenzione
Le date di presentazione sono importanti, in quanto saranno evase in base all’ordine di
presentazione. Si ricorda che la dotazione per i privati e di 700 milioni di euro, e per le
amministrazioni pubbliche di 200 milioni di Euro.

Ricorda - Per la sostituzione di finestre, l'installazione di schermature, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e l'installazione di collettori solari termici, le richieste di incentivo devono essere corredate da:
- diagnosi energetica precedente l'intervento;
- dalla certificazione energetica successiva quando l'intervento è realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale totale del focolare maggiori o uguali a 100 kW.

All'istanza vanno allegate:
-          le schede tecniche dei componenti o delle apparecchiature installate;
-           l'asseverazione di un tecnico abilitato;
-          le fatture attestanti le spese sostenute;
-          l'autocertificazione sul mancato cumulo dei bonus con altri incentivi statali.

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