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Visualizzazione dei post da maggio, 2015

Siti web: adeguamento privacy entro il 2 giugno

Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento 229/2014, indica il 2 giugno 2015 come termine ultimo per adeguare tutti i siti web agli obblighi di legge che di seguito si precisano: - tutti i siti web dovranno rispondere all'obbligo di pubblicazione online di precisi dati aziendali quali: ragione sociale, sede legale, Codice Fiscale e Partita IVA,  posta elettronica certificata (PEC),  Ufficio del Registro dove si è iscritti,  numero Repertorio economico amministrativo (Rea),  capitale in bilancio (per le società di capitali),  eventuale liquidazione in seguito a scioglimento,  eventuale stato di società con unico socio,  società o ente alla cui attività di direzione e di coordinamento la società è soggetta; - tutti i siti web dovranno inoltre pubblicare un' idonea informativa sulla Privacy: la legge impone infatti la riservatezza dei dati sensibili  lasciati dagli utenti sul sito aziendale quando, ad esem

Voglio aprire una ludoteca!

Voglio aprire una ludoteca!   --- guarda il video LUDOTECA La "ludoteca" è un servizio socio-assistenziale per bambini e ragazzi con un età superiore ai 4 anni. Si svolge in uno spazio polifunzionale protetto, dove vengono svolte attività ludico-ricreative, educative e culturali, individuali e di gruppo, ed ha lo scopo di favorire la socializzazione, la capacità creativa ed espressiva, l'educazione all'autonomia ed alla libertà di scelta dei minori. Una ludoteca , diversamente da un asilo, un doposcuola o altre attività che hanno a che fare con i minori, non presuppone il possesso di particolari requisiti professionali. Alla base del lavoro svolto vi è il gioco (che può essere variamente organizzato come attività singola o di gruppo) a puro scopo ricreativo, senza cioè che ad esso sia sotteso un vero e proprio percorso educativo. Ecco perché non servono diplomi o esperienze specifiche , ma tutto ciò che serve per partire è il locale adatto: s

730 e UNICO: Figli a carico anche se non conviventi o sposati

Mia figlia è studentessa universitaria, fino a oggi a mio carico al 100% in quanto mia moglie non lavora. Ha deciso di andare a convivere con il fidanzato, cambiando la residenza: può continuare a essere a mio carico?   Le detrazioni d’imposta per i figli a carico spettano, in presenza del requisito reddituale ( reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro , al lordo degli oneri deducibili), a prescindere dalla loro età e dalla circostanza che convivano con i genitori.     Il beneficio fiscale compete indipendentemente dal fatto che il figlio sia dedito agli studi o a tirocinio gratuito e anche nel caso in cui sia sposato , sempre che non sia a carico del coniuge.   Fonte: FiscoOggi.it

La società semplice

La società semplice (S.s.) costituisce la forma più elementare di società. La caratteristica fondamentale della società semplice è data dal fatto che essa può avere per oggetto esclusivamente l'esercizio di attività economiche lucrative non commerciali e, quindi, prevalentemente l'esercizio di attività agricola . L’ atto costitutivo non è soggetto a formalità particolari, ma è richiesta almeno la forma scritta a seconda dei beni conferiti nella società. La società deve essere iscritta al Registro delle Imprese . Non è prevista l’esistenza di un capitale minimo.  La sfera di applicazione delle società semplici può estendersi, pertanto, all'esercizio di: attività agricole , con alcune limitazioni in quanto: • la società non può avere ad oggetto il mero godimento di beni, ma l'esercizio comune e concreto di attività economica; • le comunioni tacite familiari, come i gruppi familiari esercenti l'agricoltura su fondi propri o altrui, sono regolat

Assenze per malattia: nuovi obblighi e visite fiscali

Nuovi orari di reperibilità per le visite fiscali e obblighi del lavoratore in caso di malattia: attestato medico, ispezioni sanitarie, esenzioni, sanzioni. In caso di assenza dal lavoro per malattia il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato medico , rendendosi reperibile nel domicilio indicato per le visite fiscali dell’INPS. Tra gli obblighi del medico figura invece l’invio telematico dell’ attestato medico all’Istituto di Previdenza, entro il giorno seguente a quello in cui è iniziato l’evento, mentre il lavoratore dovrà provvedere alla trasmissione della copia del documento al datore di lavoro entro due giorni (basta il numero di protocollo, con cui l’azienda può verificare l’attestato sul sito INPS). Continua a leggere s PMI.it

TASI 2015: come calcolare l’acconto

Entro il 16 giugno 2015 deve essere versata la prima rata della TASI dovuta per il 2015 .  Quest’anno, infatti, i soggetti passivi sono tenuti a effettuare il versamento in due rate, in scadenza la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, senza considerare, pertanto, la scadenza intermedia del 16 ottobre che aveva caratterizzato il calendario dei versamenti relativi al 2014.  Il presupposto del tributo si verifica con il possesso o la detenzione di fabbricati e aree edificabili, come definiti ai sensi dell’IMU . Sono, invece, completamente esclusi i terreni agricoli.  Leggi l' articolo in PDF su Ipsoa.it

DURC online: come funzionerà

Dal prossimo mese di luglio partirà la nuova procedura di rilascio on-line del DURC .  Il nuovo sistema vede coinvolti, oltre al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, INPS, INAIL e Casse Edili e consentirà di ottenere, in tempo reale , un documento valido 120 giorni. Il rilascio avverrà attraverso una interrogazione degli archivi.  Numerose le novità, tra le quali la possibilità di regolarizzazione estesa a casi finora esclusi. L’INPS, con riferimento all’attuale procedura, avverte che nel corso della terza decade del mese di maggio 2015 verranno riavviate le operazioni di spedizione dei preavvisi di irregolarità.  Leggi l' articolo in PDF su ipsoa.it

Permessi di lavoro retribuiti: quando e come richiederli

Permessi di lavoro retribuiti per dipendenti pubblici e privati: casistiche, requisiti, durata, garanzia contributiva e modalità di richiesta al datore di lavoro. I permessi di lavoro retribuiti equivalgono a periodi di tempo in cui il dipendente , sia nel pubblico sia nel privato, può assentarsi dal posto conservando la normale retribuzione secondo quanto stabilito dalla legge o dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL). Vediamo quando è possibile usufruirne e con quali requisiti. Leggi l' articolo su PMI.it   

Equitalia: in rateazione anche la singola cartella

Analizzando i moduli previsti per le dilazioni di pagamento Equitalia emerge chiaramente che la rateazione dei debiti nei confronti dell’Agente della riscossione può riguardare anche una sola cartella di pagamento , avvisi di accertamento esecutivi o avvisi di addebito Inps. Il contribuente, pertanto, mentre in passato era costretto a chiedere la rateazione per l’intero debito nei confronti di Equitalia , oggi può optare per la dilazione di specifiche cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi o avvisi di addebito Inps, lasciando invece fuori dal piano altre poste debitorie. In una piccola nota presente sul modello previsto per i debiti fino a 50.000 euro è infatti possibile leggere: “ si rammenta che per il recupero dei debiti scaduti, non inclusi nella richiesta di rateazione, l’agente della riscossione potrà, in qualsiasi momento, dar corso alle azioni cautelari ed esecutive previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 ”. Quan

Professionisti: deducibilità compensi ai familiari

Nell’ art. 54, co. 6 –bis) del Tuir è presente una norma di carattere “antielusivo” che prevede l’indeducibilità dal reddito di lavoro autonomo dei compensi corrisposti al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti dell'artista o professionista ovvero dei soci o associati per il lavoro prestato o l'opera svolta nei confronti dell'artista o professionista ovvero della società o associazione. Leggi l' articolo su fiscal-focus.info

730 e UNICO: Detraibilità prodotti fitoterapici

Devo presentare per la prima volta la dichiarazione dei redditi.  I prodotti fitoterapici sono detraibili? Se sì, a quali condizioni?   I medicinali fitoterapici sono ufficialmente approvati dall'Aifa (Agenzia italiana del farmaco), che ne autorizza l'immissione in commercio dopo averne verificato la qualità, l'efficacia e la sicurezza.     Tali medicinali possono essere venduti esclusivamente nelle farmacie, alcuni dietro presentazione di ricetta medica, altri come medicinali senza obbligo di prescrizione o medicinali da banco.    Gli altri prodotti a base di erbe , che non hanno l’autorizzazione all’immissione in commercio, non possono essere definiti medicinali .    In sostanza, l a spesa per prodotti fitoterapici è detraibile se gli stessi sono registrati come medicinali ; per quelli che riportano l'indicazione di parafarmaco, invece, non è possibile fruire dello sconto d'imposta (risoluzione 396/2008).  

Professionisti: autoveicoli “uso ufficio”

Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità del costo di un autoveicolo è ammessa, limitatamente ad un solo veicolo, entro determinati limiti percentuali e quantitativi. Se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5 Tuir, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. All’esercente arti e professioni non risultano applicabili le disposizioni inerenti i veicoli strumentali all’attività di impresa ( autocarri) , senza limitazioni fiscali. Si ricorda a sostegno di tale orientamento la Risoluzione Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2002, n. 244.  Infatti, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione, la possibilità di beneficiare delle suddette disposizioni, sull’acquisto di un veicolo strumentale, sarebbe subordinato alla sussistenza di un rapporto di inerenza tra l’utilizzo del veicolo e l’esercizio dell’attività professionale. Tuttavia, non è poss

EQUITALIA. COMPENSAZIONE CON CREDITI ERARIALI

E' possibile pagare le cartelle relative a imposte erariali utilizzando in compensazione i crediti erariali (es. crediti Irpef, Ires, Iva ecc.) Per effetto del dl 78/2010 (e del successivo decreto attuativo Mef del 10 febbraio 2011), è possibile  pagare, anche parzialmente, le somme iscritte a ruolo per imposte erariali (es. Irpef, Ires, Iva)   e i relativi oneri accessori (compresi gli aggi e le spese a favore dell’agente della riscossione), compensandole con i crediti relativi alle imposte erariali stesse. Per fare ciò devi utilizzare il modello “ F24 accise ” (codice tributo RUOL). Moduli: - F24 Accise e avvertenze - Equitalia: Dichiarazione di avvenuta compensazione L’Agenzia delle Entrate, a sua volta, attraverso la circolare N. 13/E dell’11 marzo 2011 ( Circolare 13/E 2011 ) ha fornito delle indicazioni in merito alle modalità di attuazione di tale novità. SOGGETTI INTERESSATI Le novità interessano tutti i contribuenti che vantano dei

Spese mediche sostenute all’estero

Tra le spese che il legislatore, per ragioni di carattere sociale e morale, ha previsto che possano concorrere alla riduzione dell’IRPEF dovuta dal contribuente o che possano essere dedotte dal suo reddito complessivo sono comprese le spese sanitarie . Le spese sanitarie, di qualsiasi tipologia, danno diritto alla detrazione d’imposta nella misura del 19% mentre le spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai portatori di handicap, danno diritto ad una deduzione dal reddito complessivo. La detrazione compete al contribuente che le ha effettivamente sostenute nell’interesse proprio e/o della persona fiscalmente a proprio carico mentre la deduzione compete al contribuente che le ha effettivamente sostenute nell’interesse proprio e/o della persona anche non fiscalmente a proprio carico. L’agevolazione compete anche se queste spese sono state sostenute all’estero, purché opportunamente documentate. Le spes

Indennità di disoccupazione per i lavoratori co.co.co

L’articolo 15 del Decreto Legislativo n. 22/2015 disciplina la nuova indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ( DIS-COLL ). Tale indennità è operativa, in via sperimentale per il 2015 , in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 (intendendo per tali gli eventi di cessazione dal lavoro che hanno comportato lo stato di disoccupazione). Soggetti interessati La DIS-COLL è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto ( esclusi gli amministratori e i sindaci ), ·                       iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, ·                       non pensionati e privi di partita IVA, ·                       che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Per avere diritto alla DIS-COLL i suddetti soggetti devono, congiuntamente, ·                         essere in stato di disoccupazione al moment