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La società semplice

La società semplice (S.s.) costituisce la forma più elementare di società.

La caratteristica fondamentale della società semplice è data dal fatto che essa può avere per oggetto esclusivamente l'esercizio di attività economiche lucrative non commerciali
e, quindi, prevalentemente l'esercizio di attività agricola.

L’atto costitutivo non è soggetto a formalità particolari, ma è richiesta almeno la forma scritta a seconda dei beni conferiti nella società. La società deve essere iscritta al Registro delle Imprese. Non è prevista l’esistenza di un capitale minimo. 

La sfera di applicazione delle società semplici può estendersi, pertanto, all'esercizio di:
  • attività agricole, con alcune limitazioni in quanto:
    • la società non può avere ad oggetto il mero godimento di beni, ma l'esercizio comune e concreto di attività economica;
    • le comunioni tacite familiari, come i gruppi familiari esercenti l'agricoltura su fondi propri o altrui, sono regolate dagli usi e non dal contratto di società;
  • attività di gestione di immobili: l'art. 29 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 ha previsto la trasformazione in società semplici di società commerciali aventi ad oggetto in via esclusiva la gestione di beni immobili non strumentali all'esercizio dell'impresa, di beni mobili registrati, o di quote di partecipazione in società. Si tratta, però, di norma eccezionale, oltre che temporanea.
Altra caratteristica è la responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni sociali, anche se può escludersi, con apposito patto, la responsabilità dei soci che non hanno poteri di rappresentanza.

Pensiamo all’ipotesi in cui la società abbia contratto un debito: su quale patrimonio il creditore potrà soddisfare il proprio diritto? Sul patrimonio della società o sul patrimonio dei singoli soci?

Nella società semplice il creditore potrà soddisfarsi sia sul patrimonio della società, sia sul patrimonio dei soci illimitatamente responsabili. Tuttavia è necessario precisare che, qualora sia stato richiesto direttamente al socio, per primo, il pagamento di quanto dovuto, quest’ultimo potrà richiedere al creditore che venga preventivamente escusso il patrimonio sociale, ovvero potrà indicare al medesimo i beni della società sui cui potersi agevolmente soddisfare (c.d. beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale).

La società semplice non è soggetta al fallimento.

Nella società semplice la legge non prevede l’assemblea dei soci; per modificare l’atto costitutivo, il contratto di società, i patti della società, è necessario il consenso di tutti i soci, salvo diversa previsione dell’atto costitutivo stesso.
 
Come si costituisce la società semplice
 
La costituzione della società semplice è improntata a regole e criteri di massima semplicità:
  • il contratto non è soggetto a forme particolari, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti (e salve le limitazioni probatorie);
  • per aversi una società semplice è sufficiente l'impegno reciproco dei soci di svolgere insieme un'attività economica lucrativa non commerciale;
  • la società semplice è soggetta all'iscrizione nel registro delle imprese. L'iscrizione avviene in apposita sezione speciale ed è priva di effetti giuridici avendo solo funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia.
Non essendo prescritte forme speciali, la costituzione può, quindi, aver luogo anche verbalmente o per fatti concludenti (società semplice di fatto), anche se in tali ipotesi ci sono evidenti difficoltà di provare l’esistenza del vincolo.

Tuttavia è richiesta necessariamente la forma scritta quando:
  • si conferiscano beni immobili o altri diritti reali immobiliari;
  • si conferisca il semplice godimento degli stessi a tempo indeterminato o comunque per un periodo eccedente i nove anni.
Con la stipulazione del contratto di società, i contraenti assumono la qualità di soci, dalla quale derivano diritti e obblighi espressamente previsti dalla legge.

L'obbligo di conferimento è essenziale per l'acquisto di tale qualità. In particolar modo per le società semplice la legge stabilisce che il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale.

Nelle società di persone, diversamente da quanto avviene per le società di capitali, nessuna limitazione è posta all'autonomia negoziale delle parti per quanto riguarda i beni conferibili. Può essere conferita ogni entità (bene o servizio) suscettibile di valutazione economica ed utile per il conseguimento dell'oggetto sociale. Possono, quindi, aversi conferimenti in denaro, in natura (immobili, macchine, materie prime o lavorate) o di crediti.

Si possono conferire, in proprietà o in godimento, aziende, pur se gravate da debiti, e anche prestazioni di garanzia (fideiussioni e avalli). I conferimenti possono essere costituiti anche dall'obbligo del socio di prestare la propria attività lavorativa (manuale o intellettuale) a favore della società (c.d. socio d'opera).

Amministrazione e rappresentanza legale della società
 
L'amministrazione della società è l'attività di gestione dell'impresa sociale. Il potere di amministrare è il potere di compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.

Quando l'amministrazione della società spetta a più soci (tutti o alcuni) e il contratto sociale nulla dispone in merito alle modalità di esercizio del potere di amministrazione, trova applicazione l'amministrazione disgiuntiva: ciascun socio è amministratore, ovvero ha il potere di amministrare e potrà compiere da solo tutte le operazioni che rientrano nell'oggetto sociale, senza essere tenuto a richiedere il consenso o il parere degli altri soci amministratori, o ad informarli preventivamente delle operazioni progettate.

L'amministrazione disgiuntiva offre il vantaggio di giungere con rapidità alle decisioni, ma non è senza pericolo dato che il singolo amministratore può porre in essere operazioni non proficue per la società all'insaputa degli altri. Proprio per questo motivo è possibile prevedere il metodo dell'amministrazione congiuntiva.

L'amministrazione congiuntiva deve essere espressamente convenuta dai soci nell'atto costitutivo o attraverso una modificazione dello stesso, dato che, nel silenzio delle parti, la regola è l'amministrazione disgiunta. L’amministrazione congiuntiva, inoltre, può essere all’unanimità o a maggioranza. In quella all’unanimità è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali, in quella a maggioranza basta il consenso della maggioranza degli amministratori, calcolata in relazione agli utili agli stessi attribuiti.

Sia l'amministrazione disgiuntiva che quella congiuntiva possono essere affidate a tutti i soci oppure ad alcuni soci soltanto. Si può prevedere, infine, che l’amministrazione della società sia affidata ad uno soltanto dei soci.

Mentre l'amministratore è colui che ha il potere di gestione della società, cioè il potere di decidere il compimento degli atti sociali (tale potere ha rilevanza interna), il rappresentante, invece, è colui che ha il potere di esprimere all'esterno la volontà sociale, cioè di agire in nome e per conto della società (tale potere ha rilevanza esterna).
  • a) Se non è diversamente pattuito nel contratto sociale, la rappresentanza della società spetta a ciascun socio amministratore, disgiuntamente o congiuntamente, a seconda che in un modo o nell'altro sia stata prevista l'amministrazione. Ciò comporta che:
    - se l’amministrazione è disgiunta, ogni amministratore può da solo decidere e da solo stipulare atti in nome della società (firma disgiunta);
    - se l’amministrazione è congiuntiva, tutti i soci amministratori devono partecipare alla stipulazione dell’atto (firma congiunta).

  • b) Bisogna, tuttavia, precisare che è data ai soci la possibilità di regolare diversamente il potere di amministrare da quello di rappresentare.
    Ad esempio:
    - si può riservare la rappresentanza legale della società solo ad alcuni soci amministratori;
    - si può stabilire che per determinati atti sia necessaria la firma congiunta, anche se l’amministrazione è disgiunta;
    - si può prevedere la firma disgiunta per gli atti che non superano un determinato importo o, genericamente, per gli atti di ordinaria amministrazione e la firma congiunta per quelli di ammontare superiore o di straordinaria amministrazione (ovvero per quegli atti di amministrazione che rientrano nell’attività prevista come oggetto sociale della società stessa).
     
Modifiche del contratto sociale durante la vita della società
 
Durante la vita della società, i soci possono modificare il contratto sociale, ma, se non è convenuto diversamente, è necessario il consenso di tutti. Sono considerate modificazioni del contratto sociale i mutamenti nella compagine sociale (si pensi al trasferimento della quota sociale per atto tra vivi e a causa di morte) e le modificazioni dell’oggetto sociale.

Il consenso al trasferimento della quota può essere dato in via preventiva, inserendo nell’atto costitutivo una clausola che preveda la libera trasferibilità tra vivi della quota sociale e/o la continuazione della società con gli eredi del socio defunto.


Scioglimento del rapporto sociale rispetto al singolo socio: cause e liquidazione della quota sociale
 
È ammesso che il singolo socio possa cessare di far parte della società.  
 
Cause di cessazione sono: la morte del socio, il recesso e l’esclusione. Il venir meno di uno o più soci per una delle suddette cause non determina, comunque, lo scioglimento della società.


La morte del socio
 
Se un socio muore si determina automaticamente lo scioglimento del rapporto fra tale socio e la società, con il conseguente obbligo, per i soci superstiti, di liquidare la quota del socio defunto ai suoi eredi nel termine di sei mesi. I soci superstiti, pertanto, non sono tenuti a subire il subingresso in società degli eredi del defunto.
Tuttavia sono concesse ai soci superstiti altre due possibilità:
  • essi possono decidere lo scioglimento anticipato della società;
  • essi possono decidere di continuare la società con gli eredi del socio defunto. In questo caso, però, è necessario sia il consenso di tutti i soci superstiti, sia il consenso degli eredi.
Ma è pur sempre data ai soci ampia libertà di predeterminare, nel contratto sociale, le conseguenze della morte di uno di essi, inserendo al riguardo specifiche clausole. Tra le più diffuse, ci sono:
  • la clausola di consolidazione, con la quale si stabilisce che la quota del socio defunto resterà senz’altro acquisita agli altri soci, mentre agli eredi sarà liquidato solo il valore della stessa;
  • la clausola di continuazione con gli eredi (tutti o alcuni), con la quale i soci manifestano in via preventiva il consenso al trasferimento della quota per causa di morte, precludendosi le altre due alternative (liquidazione della quota o scioglimento della società).
Le clausole di continuazione possono a loro volta distinguersi in tre gruppi:
  • la clausola vincola solo i soci superstiti, mentre gli eredi sono liberi di scegliere se aderire alla società o richiedere la liquidazione della quota (clausola di continuazione facoltativa);
  • la clausola prevede l’obbligo degli eredi di entrare in società, con la conseguenza che essi saranno tenuti a risarcire i danni ai soci superstiti ove non prestino il proprio consenso (clausola di continuazione obbligatoria);
  • la clausola prevede l’automatico subingresso degli eredi in società (clausola di successione). Essi, cioè, diventano automaticamente soci per effetto dell’accettazione dell’eredità.
Questi tipi di clausole non sono considerate tutte valide dalla giurisprudenza, per contrasto con divieti di legge, quali il divieto dei patti successori: per la loro formulazione e per le loro implicazioni di carattere successorio è opportuno rivolgersi al vostro notaio di fiducia che potrà elaborare una clausola sicura in base alle vostre esigenze.

Il recesso del socio
 
Se per qualsiasi causa il socio non intende più far parte della società, può esercitare il diritto di recesso. Precisamente, se la società è a tempo indeterminato o è contratta per tutta la vita di uno dei soci, ogni socio può recedere liberamente.

Diversamente, se la società è a tempo determinato, il recesso è ammesso per legge solo se sussiste una giusta causa. Il contratto sociale può comunque prevedere altre ipotesi di recesso, specificandone le modalità di esercizio.


L'esclusione
Lo scioglimento del singolo rapporto sociale può avvenire anche a seguito di esclusione del socio dalla società.

In alcune ipotesi l'esclusione opera di diritto (per es. nel caso in cui il socio sia dichiarato fallito), in altri casi l'esclusione è rimessa alla volontà degli altri soci, quando ricorrano determinate cause previste dalla legge o dal contratto di società.

In tutti i casi fin qui esaminati in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente ad un socio per morte recesso od esclusione, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di denaro che rappresenti il valore della quota sociale.

Pertanto il socio non può pretendere la restituzione dei beni conferiti in proprietà, anche se al momento presenti nel patrimonio sociale, nè può pretendere la restituzione dei beni conferiti in godimento finchè dura la società, salvo che non sia stato diversamente pattuito.

Il valore della quota oggetto di liquidazione è determinato in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.
 
Lo scioglimento della società
 
La società semplice può sciogliersi nei seguenti casi:
  • quando è decorso il termine di durata fissato nel contratto sociale, salvi i casi di proroga della società, sia in via espressa che tacita;
  • quando è stato conseguito l'oggetto sociale o è sopravvenuta l'impossibilità di conseguirlo (Ad esempio un’insanabile discordia tra i soci che determina la paralisi assoluta e definitiva dell'attività sociale);
  • quando vi è la volontà di tutti i soci di porre fine alla società, salvo che l'atto costitutivo non preveda che lo scioglimento anticipato della società possa essere deliberato a maggioranza;
  • quando è venuta meno la pluralità dei soci (cioè quando è rimasto un unico socio), se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita;
  • quando si verificano le altre cause espressamente previste dal contratto sociale.
Quando si verifica una causa di scioglimento, la società non si estingue immediatamente, ma entra automaticamente in stato di liquidazione. Nel corso del procedimento di liquidazione, si provvederà al pagamento dei debiti sociali e alla distribuzione fra i soci dell'eventuale residuo attivo.

Gli amministratori potranno compiere solo gli atti urgenti al fine di definire i rapporti in corso, mentre i liquidatori nominati, che ad essi subentrano, non potranno intraprendere nuove operazioni e risponderanno personalmente e solidalmente per gli affari intrapresi in violazione di tale divieto.

Permane, invece, l'obbligo da parte dei soci di eseguire i conferimenti ancora dovuti, sia pure nei limiti in cui i fondi disponibili risultino insufficienti per il pagamento dei debiti sociali.
Compiuta la liquidazione, la società può dirsi estinta.

E' data facoltà ai soci di revocare lo stato di liquidazione, prima che questa sia compiuta. Conseguentemente vi sarà il ritorno della società alla normale attività di gestione con continuazione della stessa società: non ci sarà, cioè, costituzione di una nuova società.
 
La decisione di revoca deve essere adottata all'unanimità.

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