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Visualizzazione dei post da agosto, 2021

Ampliata la platea dei soggetti obbligati all'invio dati spese sanitarie

C on uno specifico Decreto il MEF ha ampliato la platea dei soggetti obbligati all'invio al Sistema Tessera Sanitaria (STS) dei dati relativi alle spese sanitarie delle persone fisiche, per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. In particolare l'invio dei dati in esame è stato esteso ai soggetti iscritti agli elenchi speciali di cui al DM 13.3.2018, tra i quali dietisti, igienisti dentali, fisioterapisti, logopedisti, podologi, ortottisti e assistenti di oftalmologia. I dati relativi alle spese sanitarie sostenute dall'1.1.2021 dovranno essere inviati al STS entro il prossimo 31.1.2022. Dal 2015, con il D.Lgs. n. 175/2014, è stato introdotto, a carico dei  soggetti che erogano prestazioni sanitarie a persone fisiche ,  l'obbligo di inviare i relativi dati al Sistema Tessera Sanitaria  (STS)  entro il 31.1  dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa, al fine di consentire all'Agenzia delle Entrate di predisporre il  mod. 7

Tutto pronto per la richiesta dell'esonero contributivo 2021 per i soggetti iscritti alle gestioni INPS

Dal 25.8.2021 è possibile presentare la domanda per beneficiare dell'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alle Gestioni INPS. L'INPS ha recentemente reso noto le modalità operative utilizzabili per richiedere il predetto esonero. In particolare, l'esonero spetta a favore dei soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali INPS (Gestione IVS artigiani / commercianti, Gestione separata INPS, compresi soci di società e soci di studi associati). Per poter beneficiare dell'esonero è richiesto un reddito 2019 non superiore a € 50.000 e una riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019. Al fine di ridurre gli effetti negativi dell'emergenza COVID-19 sui lavoratori autonomi e di favorire la ripresa dell'attività esercitata da quest'ultimi,  l' art. 1, commi 20 e 21, Legge n. 178/2020  (Finanziaria 2021) ha  previsto l' esonero parziale  dal pagamento dei contribu

Stralcio cartelle fino a 5mila euro, in GU il decreto con le modalità operative

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 2 agosto 2021 il   decreto Mef 14 luglio 2021   recante   “Termini e modalità di annullamento automatico dei debiti tributari di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010”. Stralcio automatico dei debiti fino a 5mila euro ex Dl Sostegni Entra, così, nel vivo l’operatività della disposizione del  Decreto Sostegni  (art. 4, Dl n. 41/2021), secondo la quale:  sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. L’annullamento automatico interessa le persone – sia fisiche che giuridiche – che hanno conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui

Esonero contributivo e termini di versamento dei contributi: quadro di sintesi

Come noto, in considerazione degli effetti della crisi connessa all’emergenza da   Covid-19 , l’ articolo 1, comma 20, L. 178/2020   (Legge di bilancio 2021) ha previsto un   esonero parziale , nel limite massimo individuale di   3.000 euro   su base annua, dal   pagamento dei contributi previdenziali   dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle   gestioni previdenziali dell’Inps   e dai   professionisti iscritti alle Casse private . Più precisamente, l’esonero spetta ai lavoratori: che  hanno percepito nel periodo d’imposta 2019  un  reddito complessivo non superiore a 50.000 euro, e che  hanno subito un calo del fatturato  o dei corrispettivi nell’anno 2020  non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019 . I criteri e le modalità per la  concessione dell’esonero in esame  sono stati demandati ad un apposito  decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali , di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze: il suddetto  decreto , però,