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Visualizzazione dei post da febbraio, 2021

Il credito d’imposta per nuovi investimenti: condizioni per ottenerlo e come utilizzarlo

La legge di Bilancio 2021 ( legge 30 dicembre 2020, n. 178 ) ha introdotto un nuovo credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali materiali e immateriali nuovi. La nuova agevolazione è simile a quella introdotta lo scorso anno dalla legge di bilancio 2020 ( legge 27 dicembre 2019, n. 160 ), anche se, per molti aspetti, è indubbiamente più vantaggiosa della precedente. Per effetto della retroattività della legge n. 178/2020, le due agevolazioni “convivono” per parte del periodo d’imposta 2020. Soggetti beneficiari Ai sensi dell’ art. 1, comma 1051 , della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono beneficiare del nuovo credito d’imposta per investimenti le  imprese e i professionisti residenti nel territorio italiano  (comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti), a prescindere: dalla loro forma giuridica; dalla dimensione; dal settore economico di appartenenza; dal regime fiscale di determinazione del reddito. Possono beneficiare del  bonus  anche i contribuenti ch

730 / 2021: le novità in materia di oneri detraibili

Con il   Provvedimento n. 13104 del 15.01.2021   sono state pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate i modelli e le relative istruzioni della dichiarazione 730/2021, a valere sui redditi 2020. In materia di   oneri detraibili   da indicare  nella sezione I del quadro E   si analizzano, di seguito, le principali   novità : è stata introdotta una  nuova detrazione  d’imposta nella misura del  30%  per un  importo non superiore ad euro 30.000  per le  erogazioni liberali in denaro e in natura , effettuate nell’ anno 2020 , in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti,  finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.  Ai fini della  valorizzazione delle erogazioni in natura , si applicano le disposizioni di cui agli artic

Il versamento del saldo IVA 2020

Entro il prossimo 16.3.2021 va effettuato il versamento del saldo IVA 2020 risultante dal mod. IVA 2021. Quanto dovuto può essere versato anche in forma rateizzata. È possibile inoltre differire detto versamento fino al termine previsto per il saldo delle imposte dirette applicando la specifica maggiorazione. Il saldo IVA 2020 può quindi essere differito al 30.6.2021 con la maggiorazione dell'1,60% nonché al 30.7.2021 con l'ulteriore maggiorazione dello 0,40%. Entro il 16.3.2021 va effettuato il versamento del saldo IVA 2020. Ancorché sia venuta meno la possibilità di "unificare" la dichiarazione annuale IVA con la dichiarazione dei redditi (il mod. IVA va presentato esclusivamente in forma autonoma), il Legislatore ha previsto comunque la possibilità di differire il versamento del saldo IVA al termine fissato per il saldo delle imposte sui redditi. VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2020 Il versamento del saldo IVA 2020 (di importo superiore a € 10) va effettuato entro il 16.3