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Indennità di disoccupazione per i lavoratori co.co.co



L’articolo 15 del Decreto Legislativo n. 22/2015 disciplina la nuova indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL).
Tale indennità è operativa, in via sperimentale per il 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 (intendendo per tali gli eventi di cessazione dal lavoro che hanno comportato lo stato di disoccupazione).


Soggetti interessati

La DIS-COLL è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto (esclusi gli amministratori e i sindaci),
·                      iscritti in via esclusiva alla Gestione separata,
·                      non pensionati e privi di partita IVA,
·                      che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
Per avere diritto alla DIS-COLL i suddetti soggetti devono, congiuntamente,
·                        essere in stato di disoccupazione al momento della domanda di prestazione;
·                        far valere almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio 2014 al giorno di disoccupazione;
·                        far valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro,
-                         un mese di contribuzione oppure
-                         un rapporto di collaborazione (co.co.co/co.co.pro) di almeno un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione (circa 650,00 euro, se si considera che nel 2015 il minimale per l’accredito contributivo è pari a 15.548,00 euro annui).

Misura

Per quantificare l’indennità di disoccupazione mensile (DIS-COLL) è necessario effettuare, innanzitutto, il rapporto tra:
·                        il reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, in relazione ai rapporti di collaborazione in oggetto, riferito all’anno in cui si è verificata la cessazione dal lavoro e all’anno solare precedente,
·                        il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi.
La misura di tale indennità, rapportata al reddito medio mensile come sopra definito, è pari:
·      al 75% dello stesso reddito, se il reddito medio mensile è pari o inferiore, nel 2015, a 1.195,00 euro mensili (annualmente rivalutati);
·      al 75% del predetto importo, incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e 1.195,00 euro, se il reddito medio mensile è superiore a 1.195,00 euro.

Durata

La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio 2014 al giorno di cessazione del lavoro.
A tal fine, non vanno computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.

Istanza

In generale, la DIS-COLL:
·       deve essere richiesta telematicamente all’INPS, a pena di decadenza, da parte del collaboratore interessato, entro 68 giorni dalla cessazione del contratto di collaborazione;
·       spetta a partire dall’8° giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro se la domanda è presentata entro l’8° giorno o, se la domanda viene presentata dopo la cessazione (e comunque entro il termine di decadenza), dal giorno successivo alla data di presentazione dell’istanza.
I servizi di presentazione telematica della domanda di DIS-COLL saranno resi disponibili dall’INPS entro il prossimo 11 maggio 2015.
Fino a tale data, al fine di consentire comunque l’avvio delle operazioni di istruttoria delle domande e di liquidazione della prestazione, la domanda di DIS–COLL
·       sarà accettata dalle sedi INPS, sia proveniente da parte del cittadino che da parte degli Enti di Patronato, anche in forma cartacea mediante l’apposito modulo disponibile nel sito www.inps.it. (Sezione “Moduli” - “Prestazioni a sostegno del reddito”) o tramite PEC indirizzata alla Struttura INPS territorialmente competente;
·       non potrà essere presentata attraverso il canale del Contact Center.

Per i rapporti di collaborazione cessati tra il 1° gennaio 2015 e il 27 aprile 2015,
·       il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda di DIS-COLL decorre dal 27 aprile 2015;

Fonte: Spazio Aziende Seac

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