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Professionisti: autoveicoli “uso ufficio”

Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità del costo di un autoveicolo è ammessa, limitatamente ad un solo veicolo, entro determinati limiti percentuali e quantitativi.

Se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5 Tuir, la deducibilità è
consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato.

All’esercente arti e professioni non risultano applicabili le disposizioni inerenti i veicoli strumentali all’attività di impresa (autocarri), senza limitazioni fiscali. Si ricorda a sostegno di tale orientamento la Risoluzione Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2002, n. 244. 

Infatti, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione, la possibilità di beneficiare delle suddette disposizioni, sull’acquisto di un veicolo strumentale, sarebbe subordinato alla sussistenza di un rapporto di inerenza tra l’utilizzo del veicolo e l’esercizio dell’attività professionale. Tuttavia, non è possibile, in linea generale, rinvenire una diretta strumentalità tra l’utilizzo di un veicolo e l’attività di un professionista, principalmente basata sull’applicazione delle proprie conoscenze intellettuali.

Autoveicolo per uso speciale

Meritano un’analisi distinta le problematiche connesse agli autoveicoli “uso ufficio” per i professionisti.


Tali autovetture sono infatti adattate e dotate al loro interno, in maniera permanente, di speciali attrezzature (computer, stampante, fax, ecc.), che le rendono dei veri e propri uffici mobili.

Con Risoluzione 12 novembre 2001, n. 179, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detraibilità dell’IVA e la deducibilità del costo di acquisto è permessa a condizione che l’auto, oltre ad essere immatricolata ad “uso ufficio”, sia anche effettivamente utilizzata come tale.

L’allegato tecnico al Decreto 10 dicembre 2002 dispone, inoltre, che per essere considerati tali, gli autoveicoli debbono essere dotati di:
- non più di due posti, escluso il conducente, posizionati su un’unica fila di sedili, non essendo ammesso il trasporto di persone nell’ambiente destinato ad ufficio;
- almeno una porta posizionata sulla fiancata destra o sulla parte posteriore (con l’esclusione delle porte di accesso alla cabina per autoveicoli), nonché di almeno una finestra apribile posizionata su una fiancata o sulla parte posteriore del veicolo stesso;
- attrezzature e arredi permanentemente installati nell’ambiente destinato ad ufficio, funzionali con la destinazione del veicolo;
-  altezza interna dell’ambiente destinato ad ufficio non inferiore a 1.800 mm.

Nel rispetto delle condizioni sopra elencate i costi inerenti gli autoveicoli ad uso ufficio risultano deducibili al 100%.

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