Passa ai contenuti principali

730 e UNICO: Come detrarre il dispositivo medico

Non sempre il dispositivo medico è una spesa sanitaria detraibile. Le condizioni minime e necessarie per definire un dispositivo medico detraibile sono: la marchiatura CE sulla confezione e l’appartenenza del prodotto all’elenco fornito dal Ministero della Salute. Chiariamo meglio queste specifiche.

Con la circolare n.20 del 13 maggio 2011 l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulla detraibilità delle spese sostenute per “dispositivi medici” acquisendo anche il parere del Ministero della Salute. Sono dispositivi medici i prodotti, le apparecchiature e le strumentazioni che rientrano nella definizione di “dispositivo medico” contenuta negli articoli 1, comma 2, dei tre decreti legislativi di settore (decreti legislativi n. 507/92 – n. 46/97 – n. 332/00) e che:

·                sono dichiarati conformi, con dichiarazione/certificazione di conformità, in base a dette normative e ai loro allegati

·                e perciò vengono marcati “CE” dal fabbricante in base alle direttive europee di settore.

Posto che non esiste un elenco dei dispositivi medici detraibili, per agevolare i contribuenti, il Ministero della salute ha fornito un elenco non esaustivo dei Dispositivi Medici (MD) e dei dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD), rappresentativo delle categorie di dispositivi medici di uso più comune.

Esempi di Dispositivi Medici secondo il decreto legislativo n. 46 del 1997:

·                Lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi

·                Montature per lenti correttive dei difetti visivi

·                Occhiali premontati per presbiopia

·                Apparecchi acustici

·                Cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate

·                Siringhe

·                Termometri

·                Apparecchio per aerosol

·                Apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa

·                Penna pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemia

·                Pannoloni per incontinenza

·                Prodotti ortopedici (ad es. tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per la deambulazione in generale ecc.)

·                Ausili per disabili (ad es. cateteri, sacche per  urine, padelle ecc..)

·                Lenti a contatto

·                Soluzioni per lenti a contatto

·                Prodotti per dentiere (ad es. creme adesive, compresse disinfettanti ecc.)

·                Materassi ortopedici e materassi antidecubito

Esempi di Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD) secondo il decreto legislativo n. 332 del 2000:

·                Contenitori campioni (urine, feci)

·                Test di gravidanza

·                Test di ovulazione

·                Test menopausa

·                Strisce/Strumenti per la determinazione del glucosio

·                Strisce/Strumenti per la determinazione del colesterolo totale, HDL e LDL

·                Strisce/Strumenti per la determinazione dei trigliceridi

·                Test autodiagnostici per le intolleranze alimentari

·                Test autodiagnosi prostata PSA

·                Test autodiagnosi per la determinazione del tempo di protrombina (INR)

·                Test per la rilevazione di sangue occulto nelle feci

·                Test autodiagnosi per la celiachia

La generica dicitura “dispositivo medico” sullo scontrino fiscale non consente la detrazione della relativa spesa  (al riguardo si veda anche la  risoluzione n. 253 del 2009). Per i dispositivi medici il contribuente ha diritto alla detrazione se:

·                dallo scontrino o dalla fattura appositamente richiesta risulta il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico;

·                è in grado di comprovare per ciascuna tipologia di prodotto per il quale si chiede la detrazione che la spesa sia stata sostenuta per dispositivi medici contrassegnati dalla marcatura CE che ne attesti la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE.

Per i dispositivi medici compresi nell’elenco, ovviamente, il contribuente non ha necessità di verificare che il dispositivo stesso risulti nella categoria di prodotti che rientrano nella definizione di dispositivi medici detraibili ed è, quindi, sufficiente conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la sola documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE.

Da notare che non è rilevante il soggetto che ha venduto il dispositivo medico. Con la successiva circolare 19 del 1 giugno 2012 l’Agenzia ha specificato che non sono posti vincoli in relazione alla qualifica del soggetto alienante. È quindi possibile beneficiare della detrazione d’imposta anche in relazione ai dispositivi medici acquistati presso le erboristerie, purché risultino soddisfatte le sopraindicate condizioni.

Nella stessa circolare l’Agenzia ha inoltre chiarito che il soggetto che vende il dispositivo medico può assumere su di sé l’onere di individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione integrando le indicazioni da riportare sullo scontrino fiscale/fattura con la dicitura “prodotto con marcatura CE”, con l’indicazione del numero della direttiva comunitaria di riferimento per i dispositivi medici diversi da quelli di uso comune elencati in allegato alla citata circolare n. 20 del 2011.

Il contribuente, in possesso del documento di spesa con le suddette indicazioni, non deve conservare anche la documentazione comprovante la conformità alle direttive europee del dispositivo medico acquistato.

Fonte: Adriano Perosa – Centro Studi CGN

Commenti

Post popolari in questo blog

Elenco codice destinatario univoco per la Fatturazione elettronica SDI

  Provider Codice Destinatario Aruba KRRH6B9 Wolters Kluwer  Fattura Smart WKI W7YVJK9 Fattura PA  by  Passepartout 5RUO82D Fatture in Cloud  by  TeamSystem M5UXCR1 Zucchetti SUBM70N Register PZIJH2V Agyo KUPCRMI ARXivar A4707H7 WebClient T04ZHR3 Sistemi USAL8PV Buffetti BA6ET11 CGN  by  RDV Network SU9YNJA Bluenext X2PH38J SEAC P62QHVQ FatturaOnClick.it WY7PJ6K ARCHIVIA.ONLINE WP7SE2Q Datev Koinos T9K4ZHO Var Group M5ITOJA Credemtel  (gruppo Banca Credem) MZO2A0U Infocert XL13LG4 SataNet SA0PL6Q Fattura24 SZLUBAI FattureGB QULXG4S FtPA 6EWHWLT Digithera URSWIEX Ksg TRS3OH9 DocEasy J6URRTW Metodo W4KYJ8V QuickMastro KJSRCTG Fattura Elettronica APP N92GLON Archivium srl 3ZJY534 IDOCTORS NKNH5UQ Extreme software E2VWRNU Arthur   Informatica G4AI1U8 Danisoft G1XGCBG MySond H348Q01 OLSA Informatica XIT6IP5 Unimatica E06UCUD Mustweb Srl P4IUPYH Mustweb srl 2LCMINU Coldiretti 5W4A8J1 Tech Edge 0G6TBBX Cia 6RB0OU9 Consorzio CIAT AU7YEU4 Alto Trevigiano Servizi C1QQYZR EdiSoftware Srl EH1R83N

SCHEDA CARBURANTE E MODELLO PDF

SCHEDA CARBURANTI MODELLO DA UTILIZZARE PER I RIFORNIMENTI DEGLI AUTOMEZZI AZIENDALI E PROFESSIONALI Modello in PDF Come si sa, la scheda carburante , regolamentata dall’art. 1 del D.P.R. 444/1977,  è nata quale documento fiscale sostitutivo della fattura e deve essere completa di alcuni dati obbligatori per legge, necessari per usufruire della detraibilità dell’IVA e della deducibilità del costo. La scheda carburante deve essere utilizzata per gli acquisti di carburanti per autotrazione, effettuati in impianti stradali di distribuzione da parte dei soggetti IVA nell’esercizio di imprese, arti e professioni. Non può essere utilizzata in caso di acquisti  effettuati al di fuori degli impianti stradali di distribuzione o in caso di acquisto di carburante non destinato all’autotrazione e per le vendite di carburante effettuate dagli esercenti degli impianti stradali a Stato, Enti pubblici, Enti ospedalieri, Enti di assistenza, Università: in questi casi è obbligato

La tassazione dei dividendi percepiti nel 2015

Per la corretta determinazione della tassazione dei dividendi percepiti dalle persone fisiche (non imprenditori) derivanti da partecipazioni detenute in società di capitali nel corso dell’anno 2015 dobbiamo distinguere: la localizzazione della società che eroga i dividendi (utili corrisposti da soggetti residenti, non residenti o residenti in Stati a fiscalità privilegiata); la percentuale di partecipazione detenuta dal socio nella società; Come noto gli artt. 3 e 4 del D.L. n. 66/2014 hanno modificato la tassazione dei redditi di natura finanziaria innalzandone l’aliquota dal 20% al 26% , fatta eccezione per alcune tipologie di redditi quali le rendite finanziarie derivanti da titoli di Stato italiani o esteri; in particolare la nuova aliquota è applicabile, oltre agli interessi, premi ed altri proventi di cui all’art. 44 del Tuir, anche ai redditi diversi di cui all’art. 67 comma 1 lett. da c- bis ) a c- quinquies ) del Tuir. In merito alla percentuale