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Deduzione spese sostenute all'estero

Art. 109 D.P.R. 22.12.1986, n. 917 - Art. 22 D.P.R. 29.09.1973, n. 600 - C.M. 16.06.1984, n. 20 - R.M. 17.02.1982, protocollo 9/512

Gli imprenditori italiani che si recano all'estero sostengono normalmente, direttamente o tramite i loro dipendenti, per conto e nel diretto interesse dell'azienda, alcune spese tipiche come quelle, ad esempio, relative al pagamento di carburante per rifornire le autovetture proprie o prese a noleggio, di conti rilasciati da ristoranti ed alberghi, del taxi, eccetera.

Tali spese, ovviamente, sono documentate secondo le regole individuate dalla legislazione
dello Stato straniero, non sempre conformi a quella prescritte dalla disciplina italiana.

In termini generali, la deducibilità dal reddito d'impresa di questi oneri sostenuti all'estero è subordinata alla sussistenza dei requisiti di certezza, dell'inerenza, della competenza, della congruità e della qualità della spesa, nonché alla condizione che le stesse siano regolarmente registrate nelle scritture contabili imposte dalla normativa vigente.

 
PROBLEMA

· Un agente di commercio residente nella provincia di Mantova si reca in Olanda.

· Nel corso della permanenza all'estero sostiene alcune spese per alberghi, ristoranti, noleggi di auto, conferenze, fiere, corsi di formazione, carburante, pedaggi autostradali, manutenzioni su autovettura, spese per omaggi a terzi.

· Dette spese risultano documentate secondo la legislazione vigente in quello Stato.

SPESE DEDUCIBILI

Principi generali

· La deducibilità delle spese dal reddito di impresa è subordinata alla sussistenza dei requisiti della certezza, inerenza, competenza e dell'esistenza di idonea documentazione che attesti il sostenimento del costo da parte dell'impresa che intende dedurlo.

· L'Amministrazione Finanziaria, infatti, ritiene che in ogni caso la deducibilità dei costi, sia di acquisizione di beni sia di acquisizione di servizi, è condizionata al requisito della certezza, comprovata da idonea documentazione.

· Il documento valido come prova delle spese sostenute nel territorio italiano deve contenere normalmente:

- la ditta, la denominazione sociale o la ragione sociale e la residenza o domicilio o, comunque, il nome e cognome dei soggetti fra i quali è effettuata l'operazione economica da cui traggono origine le spese;

- la natura e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione ed i relativi corrispettivi;

- la data in cui l'operazione stessa è stata posta in essere.

Documentazione estera idonea

· Può essere riconosciuta idonea la documentazione rilasciata nello Stato estero secondo la legislazione ivi in vigore, ancorché non conforme a quella prescritta dalla disciplina italiana.

· Tale idoneità deve essere riconosciuta anche quando il documento di spesa sia sprovvisto degli estremi di identificazione del cliente, a condizione però che esso contenga:

- l'indicazione dei beni acquistati o delle prestazioni di

servizi cui la spesa stessa si riferisce;

- l'indicazione della ditta fornitrice.

La legislazione dello Stato estero non deve prevedere l'obbligatorietà della contestuale emissione, su esplicita richiesta del cliente italiano, di un documento contenente tutti i requisiti richiesti dalla normativa italiana.

Valorizzazione delle spese estere

Si ritiene che le spese sostenute in valuta estera in uno dei Paesi non aderenti all'Unione Europea debbano essere valutate secondo il cambio del giorno in cui sono stati sostenuti o del giorno antecedente più prossimo; in mancanza di tali riferimenti, può essere utilizzato il cambio del mese in cui sono state sostenute.

Controlli della Amministrazione Finanziaria

Oltre all'esistenza dei requisiti di inerenza, di certezza, di qualità e congruità della spesa, l'Amministrazione Finanziaria verifica il nesso causale fra la documentazione di riferimento ed il viaggio estero.

FATTISPECIE DI ONERI

Ristoranti ed alberghi

liberali
Il documento che è rilasciato non individua, normalmente, l'indicazione del fruitore del  servizio. Pertanto, sarà opportuno che il documento certificativo della spesa indichi il nominativo del fruitore del servizio, se dipendente aziendale, o dell'imprenditore cui deve essere imputato il costo.

Il costo potrà essere documentato solo dalla fattura se la legislazione vigente nel Paese estero prevede, a richiesta del cliente, l'emissione obbligatoria di un documento assimilabile alla nostra fattura.

Taxi

Se il tassista operante nel territorio estero non rilascia spontaneamente documentazione idonea, è consigliabile richiedere un documento contenente le generalità del prestatore, il numero di targa e l'importo pagato.

Spese di carburante

Se il gestore del distributore estero non è obbligato ad emettere fattura su richiesta del cliente, l'unica possibilità di certificare il costo è la dichiarazione scritta dell'acquirente, dalla quale risulti che la spesa si riferisce ad attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito.

Le spese sostenute per carburanti deducibili possono essere calcolate sulla base del presumibile costo chilometrico, in vigore nel Paese straniero, per una determinata autovettura.

Mance ed erogazioni

In ogni caso, non possono essere ammesse in deduzione le mance ed eventuali altre erogazioni liberali non rientranti fra quelle espressamente previste dalla legislazione italiana.

SPESE SOSTENUTE ALL’ESTERO DA DIPENDENTI

PROBLEMA

· Un imprenditore residente nella Provincia di Bologna incarica i propri dipendenti di svolgere una prestazione di servizio in Germania.

· Nel corso della permanenza all'estero Consumazione pasti, ticket per i dipendenti aziendali sostengono, per mezzi di trasporto urbani, gettoni dell'impresa, alcune spese, telefonici, ecc.

· Ipotizziamo che a fronte delle spese sostenute non sia rilasciata alcuna documentazione.

DOCUMENTAZIONE PROBATORIA

Spese non documentate

· A particolari condizioni le spese non documentate, sostenute per conto dell'azienda, possono ritenersi documentate sulla base delle sole dichiarazioni sottoscritte dai dipendenti e quietanzate dal venditore non tenuto ad emettere un regolare documento.

Il rimborso di spese non documentabili, fino ad un importo di € 25,82 (per le trasferte all'estero) non concorre a formare reddito per il dipendente nel caso di rimborso analitico.

· La dichiarazione redatta dal dipendente, relativa ai costi sostenuti per conto dell'impresa, deve ritenersi veritiera e, in quanto tale, idonea ai fini della deducibilità del costo.

· L'efficacia probatoria della dichiarazione sottoscritta dal dipendente non può essere riconosciuta se trattasi di costi per i quali la normativa italiana impone l'emissione di specifici documenti (ricevuta fiscale).

Le spese di viaggio e di trasporto con mezzi pubblici possono essere documentate attraverso i relativi biglietti, anche se anonimi. Anche ai fini della documentazione delle altre spese sostenute in occasione delle trasferte, quali quelle di vitto e alloggio e quelle rimborsabili in esenzione d'imposta fino ad un importo massimo giornaliero € 25,82, non è necessaria l'intestazione al dipendente dei documenti stessi, essendo sufficiente che le spese stesse risultino sostenute nei luoghi e nel tempo di svolgimento delle trasferte stesse e che siano attestate dal dipendente mediante nota riepilogativa (C.M. 188/E/1998).

Condizioni per la deduzione

Affinché i costi non documentati possano assumere rilevanza ai fini della determinazione del reddito d'impresa occorre:

- la regolare contabilizzazione con la conseguente imputazione dell'onere al conto economico;

- il rispetto dei requisiti della competenza, dell'inerenza e della congruità della spesa;

- il preventivo controllo del costo, da parte dell'imprenditore, sulla base della dichiarazione redatta dal dipendente

La dichiarazione potrà anche essere redatta in lingua straniera, onde consentire alle imprese straniere di prenderne atto.
 
Limite
Le spese di vitto e alloggio, sostenute per trasferte effettuate all'estero dai lavoratori dipendenti, sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a € 258,23.

I controlli della Amministrazione Finanziaria
Anche per tali spese il controllo è finalizzato alla verifica dell'esistenza dei requisiti di inerenza, di certezza, di qualità e congruità della spesa, oltre alla ricerca del nesso causale fra la documentazione di riferimento ed il viaggio estero.

Commenti

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