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L’IMU non è incostituzionale

La Provinciale di Brescia ha dichiarato manifestatamente infondata l’illegittimità costituzionale dell’imposta

L’IMU non è un’imposta incostituzionale. Lo ha stabilito, per la prima volta a quanto ci consta, la Commissione tributaria provinciale di Brescia, che, con sentenza n. 28/05/13, depositata il 5 aprile 2013, ha respinto il ricorso proposto da un contribuente bresciano dichiarando manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale.

Con ricorso depositato il 6 febbraio 2013, il contribuente avevaimpugnato il rifiuto espresso opposto dal Comune competente alla richiesta di restituzione dell’IMU corrisposta per la prima annualità (2012).

Il ricorrente, verosimilmente influenzato dal giudizio espresso dall’Unione europea nel rapporto su occupazione e sviluppi sociali – secondo cui l’IMU va modificata e resa più equa per avere un effetto redistributivo – e soprattutto dalle voci circolate in clima di campagna elettorale sulla non legittimità costituzionale dell’IMU, ha sostenuto la presunta incostituzionalità del nuovo balzello per violazione degli artt. 3 (uguaglianza e ragionevolezza), 47 (tutela del risparmio e accesso alla proprietà dell’abitazione) e 53 (capacità contributiva) Cost.

Dal canto suo, l’ente locale, nel costituirsi in giudizio, ha naturalmente contestato le argomentazioni del contribuente ritenendo, invece, legittimo il provvedimento di diniego di rimborso dell’IMU per il 2012. Secondo l’ente impositore, la richiesta di restituzione non può essere accolta, poiché non v’è “alcuna sentenza che attesti la contrarietà dell’imposta ai dettami costituzionali”. Peraltro, aggiunge l’Amministrazione comunale, le motivazioni indicate nella richiesta di rimborso, in ordine a eventuali vizi di incostituzionalità dell’IMU, non possono essere esaminate perché esulano dalle “competenze comunali”.

La Commissione tributaria bresciana ha condiviso la tesi dell’ente locale secondo cui nessun rimborso potrà essere disposto da alcun Comune senza un esplicito intervento della Corte Costituzionale in tal senso. Di conseguenza, il provvedimento di diniego di rimborso dell’IMU è stato ritenuto fondato e legittimo e il ricorrente, quale parte processuale soccombente, è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio.

Dalla concisa esposizione dello svolgimento del processo, sembra che il contribuente si sia ispirato al pensiero espresso da uno dei fondatori dell’IMU “a regime” (artt. 8 e 9 del DLgs. n. 23/2011), secondo cui il nuovo tributo, cioè l’IMU “sperimentale” istituita e disciplinata dal governo Monti con l’art. 13 del DL n. 201/2011 (conv. L. n. 214/2011), crea diseguaglianza tra i cittadini, viola la capacità contributiva e non è un’imposta sulla proprietà, ma contro la proprietà.

Si ricorda, infatti, che, nei mesi scorsi, l’ex Ministro dell’Economia, Giulio Tremonti, non solo ha affermato che, in sostanza, l’IMU di Monti viola gli artt. 3, 47 e 53 Cost., per cui il rimborso può essere richiesto da un cittadino singolo o in class action, ma, sul proprio sito, ha anche messo a disposizione dei soggetti interessati i moduli per la richiesta di rimborso, oltre a indicare il percorso da seguire per riavere l’imposta indebitamente versata.
Il primo step sarebbe la presentazione della richiesta di rimborso entro il termine decadenziale di cinque anni dal giorno del versamento (art. 1, comma 164 della L. n. 296/2006).

In caso di rifiuto espresso o tacito della richiesta di rimborso, si passa al secondo step, con la proposizione del ricorso alla C.T. Prov. competente, entro il termine perentorio di 60 giorni dal provvedimento di diniego o di dieci anni (decadenza decennale), con decorrenza dopo 90 giorni dalla presentazione della richiesta di rimborso (la norma prevede, però, il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta), contro il rifiuto tacito dell’amministrazione comunale (cosiddetto “silenzio-rifiuto”).

Il terzo e ultimo step sarebbe la trasmissione degli atti, da parte della Commissione tributaria adita, alla Corte Costituzionale. È sufficiente – così uno dei padri fondatori dell’imposta “a regime” – che la Consulta dia ragione a un contribuente per rendere il rimborso dell’IMU alla portata di tutti.

Evidentemente, nel primo processo qualcosa è andato storto, visto che la Commissione bresciana adita non ha trasmesso gli atti ai giudici delle leggi. È probabile che le argomentazioni giuridiche sostenute dal ricorrente siano state così generiche da ritenere il ricorso infondato. D’altro canto, da quel che emerge dalla sentenza in rassegna, anche la Commissione non si è soffermata sui motivi che hanno condotto a dichiarare la questione di illegittimità costituzionale dell’IMU “manifestamente infondata”.

Di certo non è andata meglio a un gruppo di soggetti, tra cui una nota associazione di difesa dei diritti dei consumatori, che avevano proposto un ricorso amministrativo per l’annullamento di alcuni documenti operativi dell’IMU (provvedimento direttoriale 12 aprile 2012 prot. n. 2012/53909, regolamenti comunali), dichiarato “inammissibile” dal TAR di Roma (sezione II) con sentenza n. 2843 del 20 marzo 2013. Vedremo gli esiti degli altri ricorsi tributari proposti, anche se chi scrive non nutre buone sensazioni.

Fonte: Eutekne!  http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_420379.aspx_

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