Il 30 aprile scade il
termine per la compilazione del nuovo
Spesometro 2013: vediamo quali sono le operazioni da inserire,
chi è esonerato, come si effettua l’invio della comunicazione e l’utilizzo del
software.


Quali sono i soggetti obbligati alla compilazione del
nuovo spesometro 2013
Sono tutti i titolari di partita Iva residenti fiscalmente in Italia (anche quelli che, seppur esteri, si sono identificati qui in italia o hanno la stabile organizzazione nel nostro paese) e che effettuano vendite di prodotti o prestazioni di servizi o le acquistano. Sono compresi anche i professionisti purchè non aderiscano al regime dei minimi, causa questa che ne determina l’esclusione dall’obbligo.
Sono tutti i titolari di partita Iva residenti fiscalmente in Italia (anche quelli che, seppur esteri, si sono identificati qui in italia o hanno la stabile organizzazione nel nostro paese) e che effettuano vendite di prodotti o prestazioni di servizi o le acquistano. Sono compresi anche i professionisti purchè non aderiscano al regime dei minimi, causa questa che ne determina l’esclusione dall’obbligo.
Quali sono le operazioni che devono essere comunicate
Dal punto di vista oggettivo invece le operazioni che
devono essere comunicate sono quelle per le quali è previsto l’obbligo di
emissione della fattura sia che siano cessioni di prodotti o di beni sia prestazioni
di servizi professionali che sono state effettuate nel 2012 (Attenzione al
concetto di effettuazione dell’operazione di cui abbiamo parlato nel corso di
un articolo apposta per spiegare quali operazioni rientravano nello spesometro
e quali magari in virtù di questo sarebbero slittate all’anno successivo). Si
farà sempre riferimento se presente il momento della registrazione e in
alternativa se questo manca al momento di effettuazione. Poi andranno
ricomprese le fatture non soggette a fatturazione di importo pari a
superiore a 3.600 euro compresive di Iva.
Fattispecie particolari
Nel caso di professionisti o titolari di partita Iva
che non conoscono effettivamente quale sarà la fatturazione nel corso dell’anno
non essendo vincolata ad alcun contratto (mi viene in mente un avvocato che segue delle cause per un cliente se
di importi unitari sotto soglia non rintraccio un obbligo da una
interpretazione letterale della norma) dovranno prendere in considerazione gli
importi fatturati (comprensivi di eventuali anticipi) se fatturati a prestazioni singole ed autonome;
laddove invece vi sia per esempio un contratto di consulenza legale o
tributaria, ossia un vero e proprio incarico professionale ma anche di
qualsiasi alta natura che prevede la corresponsione di un onorario fisso indipendentemente dal risultato
raggiunto ma solo come assistenza annua e che al termine
dell’anno sia stata fatturata o corrisposto solo una parte di importo inferiore
ai 3.000 euro questo non significa che saremo esclusi dall’obbligo in quanto il
diritto di credito nasce con la stipula del contratto e pertanto si avrà la
certezza di quella transazione indipendentemente dalla futura solvibilità delle
parte e dal movimento di cassa. Sarebbe auspicabile un punto di vista anche
dall’agenzia delle entrate sull’argomento.
Inoltre nell’ambito delle spese da ricomprendere nel dato e nel numero da
indicare nelle comunicazioni dobbiamo fare riferimento all’imponibile Iva.
Il limite dei 3600 euro per il nuovo spesometro 2013
Per l’individuazione del limite si fà
riferimento ai chiarimenti da parte dell’agenzia delle entrate attualmente
presenti nell’articolo dedicato alle domande e risposte sullo Spesometro.
Quali sono le operazioni che non devono essere
comunicate: esclusioni dal nuovo spesometro
Le operazioni che da un punto di vista oggettivo non devono essere comunicate sono quelle che sono state comunicate nel modello Intrastat, oppure nella comunicazione black list, oppure contenute nell’anagrafe tributaria, mutui, servizi di telefonia, quelle con carte di credito, di debito o prepagate emesse da istituti finanziari residenti in Italia e sempre che siano state eseguite nei confronti di persone fisiche, oppure quelle che non sono rilevanti ai fini Iva per difetto di uno dei requisiti se territoriale, soggettivo o oggettivo.
Le operazioni che da un punto di vista oggettivo non devono essere comunicate sono quelle che sono state comunicate nel modello Intrastat, oppure nella comunicazione black list, oppure contenute nell’anagrafe tributaria, mutui, servizi di telefonia, quelle con carte di credito, di debito o prepagate emesse da istituti finanziari residenti in Italia e sempre che siano state eseguite nei confronti di persone fisiche, oppure quelle che non sono rilevanti ai fini Iva per difetto di uno dei requisiti se territoriale, soggettivo o oggettivo.
Tuttavia, anche secondo quanto chiarito dall’agenzia delle entrate nella
circolare n. 24 del 2011 restano
incluse anche le operazioni soggette al reverse charge (usati,
operazioni intracomunitarie o cessione di rottami, ecc) o
quelle operazioni soggette al regime del margine come nel caso dei beni
usati. Per i contratti di appalto
o che prevedono un unico contratto con più corrispettivi si farà riferimento ai
corrispettivi previsti per tutto l’anno solare. Forse è questa la fattispecie
che può indurre in errore e che necessita di un principio a cui appellarsi per
farne derivare la ricomprensione nell’obbligo, o viceversa l’esclusione.
Fare riferimento alla presenza di un contratto è sicuramente buona norma per
capire se i corrispettivi sono riferiti allo stesso soggetto ed in virtù della
medesima prestazione e verificare così di conseguenza se superano il limite
degli importi annui avendo cura di privilegiare un criterio di imputazione per
competenza per l’individuazione delle operazioni da segnalare.
Rientrano nell’ambito delle operazioni oggetto di
comunicazioni anche quelle soggette al regime del reverse charge o soggette al
regime del margine come per esempio la vendita di beni usati con determinate
particolarità.
Quali dati devono essere riportati per ciascuna operazione
da segnalare
Una volta individuati i soggetti da inserire per ciascuna operazione si dovrà indicare l’anno di riferimento dell’operazione, la partita iva, il codice fiscale della controparte, la sede legale, la ragione sociale o la denominazione, la sede legale o il domicilio fiscale se persona fisica. nel caso di soggetti residenti sarà sufficiente avere solo il codice fiscale del soggetto persone fisica non titolare di partita Iva mentre se i soggetti non sono considerati fiscalmente residenti in Italia allora sarà necessario richiedere una serie aggiuntiva di dettagli come il domicilio fiscale in Italia, lo stato di residenza, oltre al valore e all’ammontare delle operazioni e dei corrispettivi (in caso di operazioni esenti iva) che sono stati movimentati e la tipologia di operazione se non imponibile, esente, esclusa.
Una volta individuati i soggetti da inserire per ciascuna operazione si dovrà indicare l’anno di riferimento dell’operazione, la partita iva, il codice fiscale della controparte, la sede legale, la ragione sociale o la denominazione, la sede legale o il domicilio fiscale se persona fisica. nel caso di soggetti residenti sarà sufficiente avere solo il codice fiscale del soggetto persone fisica non titolare di partita Iva mentre se i soggetti non sono considerati fiscalmente residenti in Italia allora sarà necessario richiedere una serie aggiuntiva di dettagli come il domicilio fiscale in Italia, lo stato di residenza, oltre al valore e all’ammontare delle operazioni e dei corrispettivi (in caso di operazioni esenti iva) che sono stati movimentati e la tipologia di operazione se non imponibile, esente, esclusa.
Chi è esonerato dall’obbligo di compilare lo speso
metro
Da un punto di vista soggettivo sono esonerati gli
enti non commerciali (esclusivamente), le amministrazioni statali, le regioni
le province i comuni.
Come effettuare la comunicazione dello speso metro
Dal punto di vista della spedizione ossia dell’invio
telematico del flusso predisposto con il software per lo spesometro vi posso
dire che avviene sempre come qualsiasi altra comunicazione telematica al pari
dell’Intrastat o della comunicazione black list secondo ovviamente il tracciato
ed entro la scadenza indicata di seguito. I canali sono sempre quelli Entratel
o Fisco online.
Scadenza del nuovo spesometro 2013
Sempre che non vi sia una proroga dello spesometro
2013 la scadenza naturale è del 30 aprile di ciascun anno.
Le sanzioni per mancato o errato o ritardato invio
del nuovo speso metro
In queste tre fattispecie si delinea l’applicazione
di una sanzione amministrativa che va da 258 a 2.065 euro che potrà essere anche oggetto
di ravvedimento anche se eventuali errori nella compilazione del modello
potranno comunque essere sanati attraverso una comunicazione integrativa da
effettuarsi entro 30 giorni dall’invio.
Le operazioni che devono essere comunicate nel nuovo
elenco clienti e fornitori sono quelle per le quali è previsto l’obbligo di
emissione della fattura sia che siano cessioni di prodotti o di beni sia
prestazioni di servizi professionali che sono state effettuate nel 2012
(Attenzione al concetto di effettuazione dell’operazione di cui abbiamo parlato
nel corso di un articolo apposta per speigare quali operazioni rientravano
nello spesometro e quali magari in virtù di questo sarebbero slittate all’anno
successivo). Si farà sempre riferimento se presente il momento della
registrazione e in alternativa se questo manca al momento di effettuazione. Poi
andranno ricomprese le fatture non soggette a fatturazione di importo
pari a superiore a 3.600 euro comprensive di Iva
Soggetti
obbligati al nuovo elenco clienti e fornitori
Iniziamo con il dire che i soggetti interessati dal
nuovo adempimento sono sempre i soggetti titolari di partita Iva come le
società di capitali, società di persone, società in contabilità semplificata, o
anche quelli che hanno optato per il regime di esenzione Iva di cui all’art.
36-bis del DPR 633 del 1972, o anche gli enti non commerciali sempre
limitatamente alle operazioni commerciali per le quali si richiedeva l’apertura
della partita IVA, o anche i soggetti non considerati residenti fiscalmente in
Italia ma con una S.O. ovvero stabile organizzazione in Italia, ma anche quelli
che hanno in Italia il rappresentante fiscale, o sono identificati direttamente
in Italia.
Saranno obbligati altresì i curatori fallimentari per
le imprese sottoposte a procedure concorsuali fallimento, liquidazione coatta
amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, e come
anche i lavoratori autonomi, liberi professionisti e titolari di partita Iva
che hanno optato per il regime delle nuove iniziative imprenditoriale regime di
cui alla Legge n. 388 del 2000, articolo 13 e non vi farei ricomprendere anche
i titolari di partita Iva che sono nel regime dei minimi, in quanto
risulterebbero esenti da tutta questa gamma di adempimenti e così come anche
ritenuto dall’agenzia delle entrate nella circolare 24 e 28 del 2011. Tuttavia rientreranno
nell’obbligo le operazioni effettuate dal giorno successivo all’uscita dal regime dei minimi di cui vi ricordo la guida pratica se
volete farvi un’idea di come funzione l’adesione e la decadenza dal regime.
Situazioni
particolari: operazioni di fusione o trasformazione con estinzione di uno dei
soggetti (chiusura della
partita Iva, estinzione presso il registro delle imprese) e che prevede il
subentro nelle posizioni attive e passive del soggetto estinto come anche il
degli obblighi dichiarativi e comunicativi ad esso facenti capo facendo
distinzione tra operazione straordinaria avente luogo, ossia perfezionata,
(deposito dell’atto notarile firmato dalle parti interessate presso il registro
delle imprese a cura del notaio) avendo cura di compilare una autonoma
comunicazione per l’anno precedente se per l’anno 2011 l’operazione si
perfeziona prima della scadenza dell’obbligo e per l’anno in corso invece
riunire in una unica comunicazione essendo i soggetto ormai lo stesso soggetto
giuridico.
Quali sono le operazioni da inserire nel nuovo elenco
clienti e fornitori
Le operazioni da indicare sono quelle logicamente
imponibili derivanti da clienti, fornitori, agenti, rappresentanti, consumatori
finali, lavoratori autonomi, liberi professionisti e simili con cui abbiamo
avuto operazioni imponibili ai fini Iva, non imponibili, cessioni
all’esportazione, operazioni assimilate e servizi internazionali nonchè
operazioni esenti dall’Iva così come anche descritto dalla circolare 24 e 28 dell’Agenzia delle Entrate
del 2011 dell’Agenzia delle Entrate al paragrafo 3. Saranno escluse invece
quelle operazioni che risultano difettanti di uo dei tre presupposti di
applicazione dell’Iva ossia quello soggettivo, oggettivo o territoriale:
rispetto a quest’ultimo quindi non dovranno essere comunicate quelle che “sotto
il profilo territoriale non risultano rilevanti in italia” come chiarito nella
circolare sopra citata.
Nel caso di appalto ma anche nel caso di contratti si
fornitura, somministrazione che hanno alla base prestazioni abbiamo il problema
di identificare se superiamo il limite a fronte di corrispettivi periodici e
ritengo in questo caso dobbiamo rintracciare da quale fonte i ricavi o a quale
soggetto giuridico fanno capo i costi. Buona norma è sempre quella di
analizzare il contratto e vedere a quale soggetto giuridico fanno capo e
successivamente verificare il superamento del limite.
Tuttavia ,
anche secondo quanto chiarito dall’agenzia delle entrate nella circolare n. 24 e 28 del 2011 nonchè
anche la circolare 25 del 2012 restano incluse anche le operazioni
soggette al reverse charge (usati o operazioni intracomunitarie o cessione di
rottami, ecc) o quelle operazioni soggette al regime del margine come nel
caso dei beni usati.
Spesometro
e opzione per il 36 bis
Secondo la circolare numero 24 del 2011, anche i
soggetti che hanno fatto opzione per il 36-bis ossia coloro che hanno
fatto e chiesto dispensa dagli obblighi Iva rinunciando all’esenzione Iva
devono predisporre lo spesometro solo che non essendo obbligati alla
fatturazione e la registrazione potrebbero avere dei problemi ad indicare
la data dell’operazione nel flusso da inviare. L’agenzia delle entrate risponde
che già nel provvedimento del 22 dicembre 2010 si è fatto
riferimento indicando quale criterio di individuazione quelli stabiliti
dall’articolo 6 del D.P.R. n. 633 del 1972, ossia dai criteri di effettuazione
di un’operazione ai fini Iva.
Spesometro o operazioni con POS
Nel caso raro di acquisti effettuati con POS o
carta di credito per importo superiori a 3.000 euro,
effettuati da privati consumatori e pagati con carta di credito
l’operazione dovrà essere comunicata dall’operatore finanziario che
ha emesso la carta di credito o debito utilizzata per la
transazione, per il quale la soglia di riferimento è di 3.600 euro
come chiarito dalla circolare 25 AE del 2012.
Nel caso invece acquisti superiori alle
soglie di 3 mila o di 3.600 euro effettuati da privati e
pagati con carta di credito,
l’obbligo della comunicazione ricade
sull’operatore finanziario, che deve adempiervi secondo le disposizioni
del Provvedimento del 29 dicembre 2011 pertanto poiché l’operatore finanziario
non è in grado di verificare, in base all’estratto conto
relativo allo strumento di pagamento, gli
eventuali collegamenti contrattuali, l’obbligo di comunicazione riguarda
unicamente le operazioni non inferiori alla soglia di 3.600 € come chiarito dalla
circolare 25 AE del 2012.
Fonte: tasse-fisco.com
Lo spesometro: la proroga trova conferme...
RispondiEliminahttp://studiomattiarinaldi.blogspot.it/2013/04/spesometro-la-proroga-trova-conferme.html