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Nuovo elenco clienti e fornitori: lo spesometro in scadenza al 30 aprile

Il 30 aprile scade il termine per la compilazione del nuovo Spesometro 2013: vediamo quali sono le operazioni da inserire, chi è esonerato, come si effettua l’invio della comunicazione e l’utilizzo del software.

Quali sono i soggetti obbligati alla compilazione del nuovo spesometro 2013
Sono tutti i titolari di partita Iva residenti fiscalmente in Italia (anche quelli che, seppur esteri, si sono identificati qui in italia o hanno la stabile organizzazione nel nostro paese) e che effettuano vendite di prodotti o prestazioni di servizi o le acquistano. Sono compresi anche i professionisti purchè non aderiscano al regime dei minimi, causa questa che ne determina l’esclusione dall’obbligo.

Quali sono le operazioni che devono essere comunicate

Dal punto di vista oggettivo invece le operazioni che devono essere comunicate sono quelle per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura sia che siano cessioni di prodotti o di beni sia prestazioni di servizi professionali che sono state effettuate nel 2012 (Attenzione al concetto di effettuazione dell’operazione di cui abbiamo parlato nel corso di un articolo apposta per spiegare quali operazioni rientravano nello spesometro e quali magari in virtù di questo sarebbero slittate all’anno successivo). Si farà sempre riferimento se presente il momento della registrazione e in alternativa se questo manca al momento di effettuazione. Poi andranno ricomprese le fatture non soggette a fatturazione  di importo pari a superiore a 3.600 euro compresive di Iva.

Fattispecie particolari

Nel caso di professionisti o titolari di partita Iva che non conoscono effettivamente quale sarà la fatturazione nel corso dell’anno non essendo vincolata ad alcun contratto (mi viene in mente un avvocato che segue delle cause per un cliente se di importi unitari sotto soglia non rintraccio un obbligo da una interpretazione letterale della norma) dovranno prendere in considerazione gli importi fatturati (comprensivi di eventuali anticipi) se fatturati a prestazioni singole ed autonome; laddove invece vi sia per esempio un contratto di consulenza legale o tributaria, ossia un vero e proprio incarico professionale ma anche di qualsiasi alta natura che prevede la corresponsione di un onorario fisso indipendentemente dal risultato raggiunto ma solo come assistenza annua e che al termine dell’anno sia stata fatturata o corrisposto solo una parte di importo inferiore ai 3.000 euro questo non significa che saremo esclusi dall’obbligo in quanto il diritto di credito nasce con la stipula del contratto e pertanto si avrà la certezza di quella transazione indipendentemente dalla futura solvibilità delle parte e dal movimento di cassa. Sarebbe auspicabile un punto di vista anche dall’agenzia delle entrate sull’argomento.

Inoltre nell’ambito delle spese da ricomprendere nel dato e nel numero da indicare nelle comunicazioni dobbiamo fare riferimento all’imponibile Iva.

Il limite dei 3600 euro per il nuovo spesometro 2013

Per  l’individuazione del limite si fà riferimento ai chiarimenti da parte dell’agenzia delle entrate attualmente presenti nell’articolo dedicato alle domande e risposte sullo Spesometro.

Quali sono le operazioni che non devono essere comunicate: esclusioni dal nuovo spesometro
Le operazioni che da un punto di vista oggettivo non devono essere comunicate sono quelle che sono state comunicate nel modello Intrastat, oppure nella comunicazione black list, oppure contenute nell’anagrafe tributaria, mutui, servizi di telefonia, quelle con carte di credito, di debito o prepagate emesse da istituti finanziari residenti in Italia e sempre che siano state eseguite nei confronti di persone fisiche, oppure quelle che non sono rilevanti ai fini Iva per difetto di uno dei requisiti se territoriale, soggettivo o oggettivo.

Tuttavia, anche secondo quanto chiarito dall’agenzia delle entrate nella circolare n. 24 del 2011 restano incluse anche le operazioni soggette al reverse charge (usati, operazioni intracomunitarie o cessione di rottami, ecc) o quelle operazioni soggette al regime del margine come nel caso dei beni usati. Per i contratti di appalto o che prevedono un unico contratto con più corrispettivi si farà riferimento ai corrispettivi previsti per tutto l’anno solare. Forse è questa la fattispecie che può indurre in errore e che necessita di un principio a cui appellarsi per farne derivare la ricomprensione nell’obbligo, o viceversa l’esclusione.  Fare riferimento alla presenza di un contratto è sicuramente buona norma per capire se i corrispettivi sono riferiti allo stesso soggetto ed in virtù della medesima prestazione e verificare così di conseguenza se superano il limite degli importi annui avendo cura di privilegiare un criterio di imputazione per competenza per l’individuazione delle operazioni da segnalare.

Rientrano nell’ambito delle operazioni oggetto di comunicazioni anche quelle soggette al regime del reverse charge o soggette al regime del margine come per esempio la vendita di beni usati con determinate particolarità.

Quali dati devono essere riportati per ciascuna operazione da segnalare
Una volta individuati i soggetti da inserire per ciascuna operazione si dovrà indicare l’anno di riferimento dell’operazione, la partita iva, il codice fiscale della controparte, la sede legale, la ragione sociale o la denominazione, la sede legale o il domicilio fiscale se persona fisica. nel caso di soggetti residenti sarà sufficiente avere solo il codice fiscale del soggetto persone fisica non titolare di partita Iva mentre se i soggetti non sono considerati fiscalmente residenti in Italia allora sarà necessario richiedere una serie aggiuntiva di dettagli come il domicilio fiscale in Italia, lo stato di residenza, oltre al valore e all’ammontare delle operazioni e dei corrispettivi (in caso di operazioni esenti iva) che sono stati movimentati e la tipologia di operazione se non imponibile, esente, esclusa.

Chi è esonerato dall’obbligo di compilare lo speso metro

Da un punto di vista soggettivo sono esonerati gli enti non commerciali (esclusivamente), le amministrazioni statali, le regioni le province i comuni.

Come effettuare la comunicazione dello speso metro

Dal punto di vista della spedizione ossia dell’invio telematico del flusso predisposto con il software per lo spesometro vi posso dire che avviene sempre come qualsiasi altra comunicazione telematica al pari dell’Intrastat o della comunicazione black list secondo ovviamente il tracciato ed entro la scadenza indicata di seguito. I canali sono sempre quelli Entratel o Fisco online.

Scadenza del nuovo spesometro 2013

Sempre che non vi sia una proroga dello spesometro 2013 la scadenza naturale è del 30 aprile di ciascun anno.

Le sanzioni per mancato o errato o ritardato invio del nuovo speso metro

In queste tre fattispecie si delinea l’applicazione di una sanzione amministrativa che va da 258 a 2.065 euro che potrà essere anche oggetto di ravvedimento anche se eventuali errori nella compilazione del modello potranno comunque essere sanati attraverso una comunicazione integrativa da effettuarsi entro 30 giorni dall’invio.

Le operazioni che devono essere comunicate nel nuovo elenco clienti e fornitori sono quelle per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura sia che siano cessioni di prodotti o di beni sia prestazioni di servizi professionali che sono state effettuate nel 2012 (Attenzione al concetto di effettuazione dell’operazione di cui abbiamo parlato nel corso di un articolo apposta per speigare quali operazioni rientravano nello spesometro e quali magari in virtù di questo sarebbero slittate all’anno successivo). Si farà sempre riferimento se presente il momento della registrazione e in alternativa se questo manca al momento di effettuazione. Poi andranno ricomprese le fatture non soggette a fatturazione  di importo pari a superiore a 3.600 euro comprensive di Iva

Soggetti obbligati al nuovo elenco clienti e fornitori

Iniziamo con il dire che i soggetti interessati dal nuovo adempimento sono sempre i soggetti titolari di partita Iva come le società di capitali, società di persone, società in contabilità semplificata, o anche quelli che hanno optato per il regime di esenzione Iva di cui all’art. 36-bis del DPR 633 del 1972, o anche gli enti non commerciali sempre limitatamente alle operazioni commerciali per le quali si richiedeva l’apertura della partita IVA, o anche i soggetti non considerati residenti fiscalmente in Italia ma con una S.O. ovvero stabile organizzazione in Italia, ma anche quelli che hanno in Italia il rappresentante fiscale, o sono identificati direttamente in Italia.

Saranno obbligati altresì i curatori fallimentari per le imprese sottoposte a procedure concorsuali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, e come anche i lavoratori autonomi, liberi professionisti e titolari di partita Iva che hanno optato per il regime delle nuove iniziative imprenditoriale regime di cui alla Legge n. 388 del 2000, articolo 13 e non vi farei ricomprendere anche i titolari di partita Iva che sono nel regime dei minimi, in quanto risulterebbero esenti da tutta questa gamma di adempimenti e così come anche ritenuto dall’agenzia delle entrate nella circolare 24 e 28 del 2011. Tuttavia rientreranno nell’obbligo le operazioni effettuate dal giorno successivo all’uscita dal regime dei minimi di cui vi ricordo la guida pratica se volete farvi un’idea di come funzione l’adesione e la decadenza dal regime.

Situazioni particolari: operazioni di fusione o trasformazione con estinzione di uno dei soggetti (chiusura della partita Iva, estinzione presso il registro delle imprese) e che prevede il subentro nelle posizioni attive e passive del soggetto estinto come anche il degli obblighi dichiarativi e comunicativi ad esso facenti capo facendo distinzione tra operazione straordinaria avente luogo, ossia perfezionata, (deposito dell’atto notarile firmato dalle parti interessate presso il registro delle imprese a cura del notaio) avendo cura di compilare una autonoma comunicazione per l’anno precedente se per l’anno 2011 l’operazione si perfeziona prima della scadenza dell’obbligo e per l’anno in corso invece riunire in una unica comunicazione essendo i soggetto ormai lo stesso soggetto giuridico.

Quali sono le operazioni da inserire nel nuovo elenco clienti e fornitori

Le operazioni da indicare sono quelle logicamente imponibili derivanti da clienti, fornitori, agenti, rappresentanti, consumatori finali, lavoratori autonomi, liberi professionisti e simili con cui abbiamo avuto operazioni imponibili ai fini Iva, non imponibili, cessioni all’esportazione, operazioni assimilate e servizi internazionali nonchè operazioni esenti dall’Iva così come anche descritto dalla circolare 24 e 28 dell’Agenzia delle Entrate del 2011 dell’Agenzia delle Entrate al paragrafo 3. Saranno escluse invece quelle operazioni che risultano difettanti di uo dei tre presupposti di applicazione dell’Iva ossia quello soggettivo, oggettivo o territoriale: rispetto a quest’ultimo quindi non dovranno essere comunicate quelle che “sotto il profilo territoriale non risultano rilevanti in italia” come chiarito nella circolare sopra citata.

Nel caso di appalto ma anche nel caso di contratti si fornitura, somministrazione che hanno alla base prestazioni abbiamo il problema di identificare se superiamo il limite a fronte di corrispettivi periodici e ritengo in questo caso dobbiamo rintracciare da quale fonte i ricavi o a quale soggetto giuridico fanno capo i costi.  Buona norma è sempre quella di analizzare il contratto e vedere a quale soggetto giuridico fanno capo e successivamente verificare il superamento del limite.

Tuttavia , anche secondo quanto chiarito dall’agenzia delle entrate nella circolare n. 24 e 28 del 2011 nonchè anche la circolare 25 del 2012  restano incluse anche le operazioni soggette al reverse charge (usati o operazioni intracomunitarie o cessione di rottami, ecc) o quelle operazioni soggette al regime del margine come nel caso dei beni usati.

Spesometro e opzione per il 36 bis

Secondo la circolare numero 24 del 2011, anche i soggetti che hanno fatto opzione per il 36-bis ossia coloro che hanno fatto e chiesto dispensa dagli obblighi Iva rinunciando all’esenzione Iva devono predisporre lo spesometro solo che non essendo obbligati alla fatturazione e la registrazione potrebbero avere dei problemi ad indicare la data dell’operazione nel flusso da inviare. L’agenzia delle entrate risponde che già nel provvedimento del  22 dicembre  2010  si è fatto riferimento indicando quale criterio di individuazione quelli stabiliti dall’articolo 6 del D.P.R. n. 633 del 1972, ossia dai criteri di effettuazione di un’operazione ai fini Iva.

Spesometro o operazioni con POS

Nel caso raro di acquisti effettuati con POS o carta di credito per importo superiori a 3.000  euro,  effettuati  da privati consumatori e pagati con carta di credito l’operazione dovrà essere comunicata dall’operatore finanziario  che  ha emesso la carta di credito o debito utilizzata per la  transazione,  per  il quale la soglia di riferimento è di 3.600 euro come chiarito dalla circolare 25 AE del 2012.

Nel caso invece acquisti  superiori alle soglie di 3 mila o di 3.600 euro effettuati  da  privati  e pagati  con  carta  di  credito,  l’obbligo   della   comunicazione   ricade sull’operatore finanziario, che deve adempiervi secondo le disposizioni  del Provvedimento del 29 dicembre 2011 pertanto poiché l’operatore finanziario non è in grado  di  verificare,  in  base all’estratto conto relativo  allo  strumento  di  pagamento,  gli  eventuali collegamenti contrattuali, l’obbligo di comunicazione riguarda unicamente le operazioni non inferiori alla soglia di 3.600 € come chiarito dalla circolare 25 AE del 2012.
Fonte: tasse-fisco.com

Commenti

  1. Lo spesometro: la proroga trova conferme...
    http://studiomattiarinaldi.blogspot.it/2013/04/spesometro-la-proroga-trova-conferme.html

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