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Società sportive dilettantistiche: regime agevolativo “in chiaro”

La tradizione può fare tranquillamente spazio anche alle comunicazioni via sms e e-mail, purché non venga violata la clausola di democraticità prevista dallo statuto
Dagli incontri tra Amministrazione finanziaria e rappresentanti del settore sportivo dilettantistico, la circolare n. 9/E del 24 aprile, con la quale l’Agenzia delle Entrate scioglie i dubbi interpretativi sugli adempimenti contabili e formali necessari per accedere alle agevolazioni fiscali previste dalla legge 398/1991, come la determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell’Iva e semplificazioni in materia di adempimenti contabili e certificazione dei corrispettivi (ad esempio, l’esonero ai fini dell’imposta sul valore aggiunto dagli obblighi di registrazione e dichiarazione).
Possono optare per tale regime le associazioni e le società sportive dilettantistiche che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito proventi derivanti da attività commerciale non superiori a 250mila euro.

Adempimenti semplificati da non dimenticare
Gli enti sportivi dilettantistici che hanno esercitato l’opzione hanno l’obbligo, tra l’altro, di “annotare, anche con un’unica registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel modello di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, opportunamente integrato”.
Nel caso in cui, per errore o per dimenticanza, non venga compilato il modello, l’ente non decade dal regime agevolativo riconosciuto (purché vengano rispettati i requisiti sostanziali previsti), a condizione che sia in grado di fornire all’Amministrazione finanziaria la documentazione contabile da cui dedurre la corretta determinazione del reddito e dell’Iva.
Resta inteso che la mancata tenuta del modello previsto dal Dm 11 febbraio 1997 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa per violazione degli obblighi relativi alla contabilità (da 1.032 a 7.746 euro).
Per il mancato rispetto degli ulteriori adempimenti (ad esempio, la conservazione e numerazione progressiva delle fatture di acquisto o il versamento trimestrale dell’Iva), si applicano le specifiche disposizioni previste dal Dlgs n. 471/1997 e non la decadenza dal regime di favore, sempre che gli inadempimenti non precludano all’amministrazione il riscontro documentale per accertare la presenza dei requisiti necessari per la fruizione del regime stesso.

Senza rendiconto il beneficio rimane, ma arriva la sanzione
Sempre per le medesime organizzazioni, l’articolo 25, comma 2, della legge 133/1999 prevede che nel computo del reddito imponibile non rientrino i proventi derivanti da un massimo di due eventi annui – realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali o tramite una raccolta pubblica di fondi – per un importo non superiore a 51.645,69 euro.
Gli enti interessati, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, devono però redigere “…. un apposito rendiconto, tenuto e conservato ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600…”, nel quale vanno annotate le entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione.
Anche in questo caso, se il rendiconto non è stilato, l’associazione non decade dai benefici, purché i dati che in esso andavano inseriti siano ricostruibili attraverso la contabilità generale dell’ente. Rimane, comunque, obbligatoria la redazione e conservazione, per ciascun evento, della relazione illustrativa prevista dagli articoli 20 e 22 del Dpr 600/1973.
In sostanza, ciò che interessa all’Amministrazione è che, in sede di controllo, sia comunque possibile fornire una documentazione idonea ad attestare la realizzazione dei proventi esclusi dal reddito imponibile.
Anche per questo tipo di inadempimento sono applicabili le sanzioni stabilite per le violazioni degli obblighi relativi alla tenuta dei documenti contabili.
I proventi per i quali non è stato redatto il rendiconto e in relazione ai quali l’associazione sportiva non è in grado di produrre alcun documento attestante l’operazione vanno tassati con applicazione del coefficiente di redditività pari al 3% e concorrono alla determinazione dell’importo di 250mila euro, il cui superamento comporta la decadenza dai benefici fiscali previsti dalla legge n. 398/1991 e l’applicazione del regime tributario ordinario.

Ok a e-mail e sms per convocare le assemblee
Requisiti fondamentali per il riconoscimento del regime agevolativo riservato alle associazioni sportive dilettantistiche sono il rispetto dei principi di democraticità e l’assenza di scopo di lucro, come stabiliti dalla legge 289/2002. La normativa prevede precise modalità di convocazione e verbalizzazione delle assemblee al fine di “misurare” la reale natura associativa e il grado di democraticità dell’ente.
Fermo restando che la valutazione deve esser fatta caso per caso e considerando la globalità dell’attività, la circostanza che, talvolta, le convocazioni assembleari siano effettuate “informalmente” (tramite sms o e-mail), o non siano inseriti tutti i nominativi nel libro dei soci, o che, ancora, non sia redatto un elenco completo dei nomi dei partecipanti all’assemblea, non costituisce, di per sé, una ragione di decadenza dai benefici per mancanza del requisito di democraticità.
Infatti, la clausola di democraticità, obbligatoria negli statuti degli enti sportivi dilettantistici per usufruire del trattamento di favore, s’intende violata quando sistematicamente l’associazione assume un comportamento tale da renderla, in concreto, inapplicabile e quando, cioè, per esempio, le informazioni e le comunicazioni avvengono in modo non idoneo a informare gli associati, nel caso di quote associative differenti per gli stessi tipi di servizi, in presenza di privilegi non giustificabili.

Fonte: FiscoOggi.it, Lilia Chini, pubblicato Mercoledì 24 Aprile 2013

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