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Insegne di esercizi commerciali sotto i cinque mq senza imposta sulla pubblicità

La Suprema Corte ha ribadito l’esenzione, purché siano installate nella sede dell’attività a cui si riferiscono e rispettino il limite dimensionale

Le insegne relative agli esercizi di attività commerciali, che contraddistinguono la sede dell’impresa e non superino la superficie complessiva di cinque metri quadrati, sono esenti dall’imposta comunale sulla pubblicità. Lo ha riaffermato la Cassazione che, con ordinanza n. 5337, depositata il 4 marzo 2013, ha rafforzato il proprio orientamento, che ormai può ritenersi consolidato (per tutte, Cass. nn. 8130 del 23 maggio 2012).

La vicenda trae origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento relativo all’anno 2008, con il quale una concessionaria milanese aveva preteso da una società della Provincia di Roma il pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità, con riferimento alle insegne di esercizio dell’attività svolta sul territorio piemontese. Le Commissioni tributarie hanno accolto la tesi della società contribuente, secondo cui i presupposti impositivi sono inesistenti. La sentenza n. 64/28/10 della Commissione tributaria regionale di Torino è stata impugnata dinanzi alla suprema Corte che, con la decisione in commento, ha respinto per infondatezza le doglianze della società concessionaria.

Tutto nasce dalla disposizione contenuta nel comma 1-bis dell’art. 17 del DLgs. n. 507/1993, come introdotta dalla lett. c) del comma 1 dell’art. 10 della L. n. 448/2001 (Finanziaria 2002), in forza della quale l’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati. I Comuni – così la medesima disposizione – possono stabilire, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del DLgs. n. 446/1997, l’esenzione dal pagamento per le insegne di esercizio aventi anche una superficie complessiva superiore a cinque metri quadrati.

Lo stesso trattamento di favore è previsto dall’art. 2-bis, comma 1 del DL n. 13/2002 (conv. L. n. 75/2002), in tema di canone per l’installazione di mezzi pubblicitari (CIMP), che ciascun Comune può istituire e adottare in sostituzione dell’imposta comunale sulla pubblicità (art. 62 del DLgs. n. 446/1997). Inoltre, il comma 6 del medesimo art. 2-bis del DL n. 13/2002, con disposizione avente natura interpretativa, ha definito “insegna di esercizio” la scritta di cui all’art. 47, comma 1 del DPR n. 495/1992 (Regolamento del nuovo codice della strada) che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell’attività economica (circ. n. 3/DPF del 3 maggio 2002). Si tratta della scritta a caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.

Coi chiarimenti del 2002, ampliato il trattamento di favore

Si ricorda altresì che, con circolare n. 1/DPF dell’8 febbraio 2002, lo stesso MEF ha fornito i necessari chiarimenti in ordine alle novelle introdotte dal citato art. 10 della Finanziaria 2002 e, in particolare, all’esenzione dal pagamento dell’imposta per le insegne di esercizio. Più precisamente, con tale documento di prassi i tecnici del Fisco hanno precisato la portata del regime di esenzione e fornito istruzioni che, nella profonda sostanza, hanno ampliato la sfera di applicazione del trattamento di favore. Infatti, con un’interpretazione di ampio “respiro”, apprezzata anche dall’Assonime (circolare n. 15 del 25 febbraio 2002), il Dipartimento ha ritenuto che nella fattispecie agevolativa rientrano potenzialmente anche le insegne che identificano le sedi secondarie delle imprese.
Non va infine sottaciuto che la tesi ministeriale non aveva deluso le aspettative degli operatori, che si auguravano un’interpretazione estensiva della norma. Veniva invece sconfessata la posizione di chi temeva un’interpretazione restrittiva della previsione, giacché questa lasciava intravedere la possibilità di usufruire dell’esenzione soltanto per pochi contribuenti, trattandosi pur sempre di agevolazioni tributarie, nel cui ambito – com’è noto – prevale l’esegesi rigoristica.
 
Secondo il consolidato insegnamento della Cassazione, comunque, la normativa (art. 17, comma 1-bis del DLgs. n. 507/1993) non consente di introdurre distinzioni in relazione al concorso dello scopo pubblicitario con la funzione propria dell’insegna stessa, purché essa, oltre a essere installata nella sede dell’attività a cui si riferisce (o nelle pertinenze accessorie) e ad avere la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell’attività, si mantenga nel previsto limite dimensionale (superficie complessiva non superiore a cinque metri quadrati).

Fonte: EutekneInfo!, Antonio PICCOLO

Commenti

  1. Buonasera, io avrei alcune domande da esporre:
    1) ma la superficie limite di 5 mq per la totalità delle INSEGNE DI ESERCIZIO, viene calcolata sull'effettiva superficie di ogni singola INSEGNA, o vale ancora la metodologia di misurazione disposta dall'art. 7 comma 2 par 1 del D.LGS 503/97, ovvero "Le superfici inferiore ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato..."?
    Per esempio, se un esercente ha 7 insegne che misurano cadauna 0,70 mq, il totale superficie delle INSEGNE DI ESERCIZIO è pari a 4,90 mq o 7 mq?
    2) Sulla base delle esenzioni contenute nella circolare n. 3 del Dpf del 3 maggio 2002, in caso sia 7 mq, deve pagare solo la differenza dei 2 mq oltre i 5 mq iniziali o tutti e 7 mq?
    3) Le insegne di esercizio, se illuminate (di luce propria o indiretta) hanno la tariffa raddoppiata, o vale quanto disposto dal art. 47 comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, ovvero il cds?
    Grazie.

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