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Attività soggette ai controlli e norme di prevenzione incendi

Una delle distinzioni che devono essere capite fin dall’inizio per comprendere il mondo della prevenzione incendi è quella tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e quelle soggette alle norme di sicurezza.
 
 
Si deve premettere che, quando si parla di attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (VVF), si intendono quelle attività considerate pericolose (in quanto elencate nel DPR 151 del 2011) e per le quali, in base a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 139 del 2006, i titolari devono presentare qualche forma di documentazione prima di avviare l’attività.
 
L’ELENCO DELLE ATTIVITA’ SI TROVA A QUESTO INDIRIZZO
 
Per capire quali sono gli obblighi dei titolari si può leggere questo articolo, nel quale sono spiegate le differenze tra attività di categoria A, B e C.
I controlli di prevenzione incendi svolti dai VVF sono obbligatori per tutte le attività e gli edifici a particolare rischio e complessità (cioè, per quelli elencati nel DPR 151/2011 alla categoria C).
 
Non tutte attività elencate nel DPR 151/11, però, hanno una norma di riferimento. Quelle più diffuse (autorimesse, centrali termiche, depositi di gas ecc.), infatti,
sono soggette a delle norme specifiche, mentre le altre attività (lavanderie industriali, officine di grandi dimensioni ecc.) non hanno una norma di riferimento. Le misure di sicurezza, in questi casi, devono essere individuate dal tecnico ed approvate dai Vigili del fuoco caso per caso.
Fatta questa necessaria premessa, un’attività produttiva può ricadere in una delle quattro possibilità:
  • non è soggetta ai controlli dei VVF e non è soggetta ad una norma (ad esempio un piccolo negozio – sotto i 400 m2, una piccola officina meccanica). In questo caso non si dovrà presentare domanda ai Vigili del fuoco e la sicurezza potrà essere garantita solo con un autocontrollo (che farà parte della SCIA da presentare al comune) e potranno essere applicati solo i criteri generali di sicurezza dei luoghi di lavoro;
  • è soggetta ai controlli dei VVF e non è soggetta ad una norma (ad esempio un locale in cui si vernicia con prodotti infiammabili con oltre 5 addetti). In questo caso si dovrà presentare la SCIA ai Vigili del fuoco ma non dovrà verificare nessuna norma specifica, tranne i criteri generali di sicurezza dei luoghi di lavoro;
  • non è soggetta ai controlli dei VVF ed è soggetta ad una norma (ad esempio un impianto di produzione calora a gas di potenza termica pari a 100 kW). In questo caso non si dovrà presentare domanda ai Vigili del fuoco ma si dovrà verificare il rispetto della norma, il decreto 12 aprile 1996;
  • è soggetta ai controlli dei VVF ed è soggetta ad una norma, (ad esempio, una centrale termica con potenza superiore a 116 kW). In questo caso di dovrà presentare la SCIA ai VVF in cui  è dimostrato il rispetto del decreto 1 febbraio 1986.
Da questo breve elenco si capisce che in molti casi (soprattutto quando esiste una norma) il titolare deve ricorrere ad un tecnico per verificare la sicurezza. Il tecnico, comunque, diventa obbligatorio quando si tratta di presentare le domande ai vigili del Fuoco.
 
Fonte: antincedio.it

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