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PROFESSIONISTI: le deducibilità dei costi

Come per qualsiasi operatore economico la deducibilità dei costi per i professionisti deve rispettare innanzitutto due principi fondamentali:
  • inerenza;
  • congruità.
Questi possono essere riassunti in un unico concetto: il costo deve essere relativo all’attività, non al singolo ricavo, e quindi è sostenuto con i criteri aziendali dell’efficacia, vale a dire della soddisfazione e dell’idoneità rispetto alla funzione che l’acquisto deve assolvere, e dell’efficienza, pertanto, del giusto rapporto costi-benefici.

Inerenza e congruità valutano proprio se il costo ha le caratteristiche appena citate, la prima per quanto attiene all’aspetto qualitativo e quindi all’efficacia e la seconda in merito all’efficienza e quindi sotto il profilo quantitativo. Nel caso in cui siano rispettate inerenza e congruità il costo è deducibile.
Può accadere che un acquisto non afferisca alla sola sfera professionale ma venga utilizzato anche nella vita privata o familiare ed in questo caso la sua deducibilità è limitata alla sua partecipazione alla produzione del reddito di lavoro autonomo. Questo per il fatto che vi è parziale inerenza, da considerarsi sotto il profilo oggettivo e sotto quello soggettivo: sono oggettivamente inerenti l’attività professionale tutti i costi sostenuti direttamente per la realizzazione del servizio e quelli indiretti ma esclusivamente destinati all’attività (canone di locazione dello studio adibito allo svolgimento della professione).
Vi sono poi dei costi che devono essere considerati inerenti (aspetto soggettivo) con riguardo alle scelte del professionista per la conduzione della sua attività e che sono spesso oggetto di contenzioso con l’Amministrazione Finanziaria: la giurisprudenza anche più recente ha risolto la questione sancendo che un costo è inerente se il suo sostenimento è atto a produrre benefici e quindi ricavi all’attività.
Se l’inerenza indaga la qualità del costo, la congruità afferisce all’opportunità quantitativa dell’esborso. Mancano parametri certi e matematici per definire a priori se un costo sia o meno congruo e, nell’ipotesi di contenzioso, il contribuente dovrà avere cura di dimostrare la sussistenza di questa peculiarità.
Nel caso in cui un costo sia congruo, ai fini delle imposte dirette è deducibile anche se non è documentato da fattura: è sufficiente infatti che lo scontrino o la ricevuta siano integrati dai dati del professionista e viene dedotto secondo il principio di cassa, eccezion fatta per i beni strumentali, che rilevano per competenza. Così nel caso di acquisto di un cespite partecipano al reddito le quote di ammortamento, mentre nell’ipotesi in cui si fruisca di tali beni tramite un contratto di leasing rilevano i canoni, ma sempre con attenzione alla competenza e quindi nell’eventualità di un maxicanone dovrà essere verificata la sua deducibilità nell’esercizio o la necessità di ripartirlo anche in quelli successivi. In merito al leasing va ricordato “a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” del Decreto Semplificazioni (D.L. 16/22012) e quindi per i contratti stipulati a partire dal 29 aprile 2012, che i canoni di locazione sono deducibili per un arco temporale minimo pari al periodo di ammortamento, a prescindere dalla durata contrattuale.
Vi è un’eccezione all’applicazione del principio di competenza per i beni mobili strumentali e riguarda quelli di costo inferiore ai 516,46 euro: come per i titolari di reddito di impresa, i costi per la loro acquisizione possono (non devono) essere dedotti nell’esercizio di sostenimento.
Come ricordato dalla risoluzione n. 79/E del 2002 i costi deducibili per un professionista sono solo quelli che hanno una connessione funzionale con i compensi che ne derivano. Pertanto i beni che vengono utilizzati promiscuamente anche in ambito personale o familiare, sono parzialmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo.
Fra questi vi sono le autovetture per le quali sono previsti tre limiti quantitativi ineludibili e quindi non variabili a seconda dell’effettivo utilizzo del mezzo, trattandosi di una disciplina di sistema e non di una mera norma antielusiva:
  • il costo di acquisto massimo deducibile è di 18.075,99 euro nel caso di autovetture, di 4.131,66 euro per i motocicli e di 2.065,83 euro per i ciclomotori; nel caso di noleggio i costi di locazione sono sempre deducibili nella misura del 20%, ma con un limite massimo annuo di 3.615,20 euro per le autovetture e gli autocaravan, 774,69 euro per i motocicli e 413,17 per i ciclomotori;
  • l’aliquota di deducibilità sia per l’acquisto che per i costi di gestione e di manutenzione è del 20% del costo sostenuto;
  • la deducibilità è ammessa per un solo veicolo, nel caso di esercizio della professione singolarmente, oppure di un’autovettura per ogni socio o associato, nel caso di esercizio in forma aggregata.
Bisogna evidenziare che il tetto di deducibilità al 20% è entrato in vigore a partire da quest’anno, mentre negli anni passati è stato possibile “scaricare” prima il 50% e poi il 40% e bisogna tener conto di ciò nelle more della vendita dell’autovettura per il calcolo dell’eventuale plusvalenza.
Giova ricordare che i professionisti che si avvalgono del regime dei minimi sfuggono a tale disciplina e deducono i costi per l’autovettura al 50%, visto che sono soggetti alla norma specificatamente loro dedicata e non soggiacciono alle disposizioni del Tuir.
Altri beni ad utilizzo promiscuo che hanno una percentuale di deducibilità predeterminata sono, come vedremo nel prossimo articolo, gli immobili che fungono sia da abitazione che da studio: indipendentemente dal reale utilizzo le spese afferenti si deducono al 50%.
Vanno infine menzionate le spese telefoniche per le quali vale lo stesso discorso fatto in precedenza per le autovetture: la percentuale di deducibilità dei costi (in questo caso dell’80%) non può essere derogata, in quanto disciplina di sistema, ma non si applica ai contribuenti minimi che considerano il costo integralmente per quanto riguarda la telefonia fissa e al 50% per la telefonia mobile, visto che sono destinatari di una norma che deroga ai principi contenuti nel Tuir.
Nella scheda di sintesi che segue sono riassunte le principali deducibilità dei costi e le detraibilità dell’Iva:

Tipologia di costo
Deducibilità
Detraibilità Iva
Beni inerenti l’attività
Integrale
Integrale
Beni mobili strumentali
Quote annuali di ammortamento determinate ai sensi del D.M. 31/12/1988.
Integrale
Beni di costo unitario non superiore a € 516,46
Facoltà di deduzione nel periodo di imposta di sostenimento della spesa.
100% nell’esercizio di sostenimento del costo
Leasing beni mobili strumentali
Deduzione nei periodi di imposta in cui i canoni maturano (competenza e non cassa).
100% nell’esercizio di sostenimento del costo
Leasing beni mobili strumentali
Deduzione ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal D.M. 31/12/1998.
Spese gestione beni immobili ad uso promiscuo
50% del costo
Detraibile in relazione all’effettivo utilizzo
Costi di acquisto e gestione autovetture
20% del costo
40% dell’IVA
Costi di acquisto e gestione telefonia
80% del costo
100% dell’IVA se telefonia fissa
50% dell’IVA se telefonia mobile

di Laura Bertozzi @bertozzicom


REDDITO DEI LIBERI PROFESSIONISTI: 

TABELLE DEI COSTI A DEDUCIBILITÀ LIMITATA 

di Vincenzo Franchino


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