Le istruzioni INPS sulla documentazione da allegare alla domanda di accesso al Fondo Garanzia TFR: attivo il nuovo servizio online.
E' un Fondo gestito dall'Inps che
paga il trattamento di fine rapporto (TFR) e
le ultime tre
mensilità in sostituzione del datore di lavoro insolvente.
A CHI SPETTA
- A tutti i lavoratori dipendenti da aziende private, che abbiano cessato un rapporto di lavoro subordinato o ai loro eredi .
- Dall'1/7/1997 anche ai soci delle cooperative di lavoro.
LA DOMANDA
Deve essere presentata, in caso di:
- Fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria: dopo il 15° giorno successivo al deposito dello stato passivo reso esecutivo, ovvero, nel caso in cui siano state proposte impugnazioni o opposizioni riguardanti il credito del lavoratore, dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza che decide su di esse;
- Concordato preventivo: dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto di omologazione, ovvero del decreto che decide di eventuali opposizioni o impugnazioni;
- in caso di insinuazione tardiva del credito nella procedura fallimentare, dal giorno successivo al decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide dell'eventuale contestazione;
- in caso di esecuzione individuale, dal giorno successivo alla data del verbale di pignoramento negativo, ovvero, in caso di pignoramento in tutto o in parte positivo, dal giorno successivo alla data del provvedimento di assegnazione all'interessato del ricavato dell'esecuzione.
Viaggia online la documentazione
necessaria per l’accesso al Fondo Garanzia TFR, lo ha reso
noto l’INPS con il Messaggio 2084/2016. Si tratta dello
strumento di tutela previsto dall’art. 2 legge 297/82, un Fondo INPS che si
sostituisce al datore di lavoro insolvente, o all’azienda in caso di
fallimento, per il recupero del TFR o altri crediti (ultime 3 mensilità) a
patto che sia accertato lo stato di morosità: procedura concorsuale,
fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e
amministrazione straordinaria. Restano esclusi tredicesima e prestazioni di
malattia e maternità. A seconda della tipologia di domanda cambiano i documenti
da allegare.
Procedura Web
Per allegare la la documentazione richiesta a corredo della domanda di prestazione a carico del Fondo di garanzia TFR e crediti di lavoro è disponibile il servizio online “Domanda Fondo di Garanzia”.L’INPS precisa che:
- la procedura online richiede obbligatoriamente la dichiarazione, ai sensi dell’art. 19 e s.s. del D.P.R. 445/2000, di conformità agli originali dei documenti allegati;
- i beneficiari della prestazione hanno l’obbligo di conservazione dei documenti originali e che le strutture territoriali sono tenute ad effettuare i controlli sulle autocertificazioni, secondo le modalità illustrate da ultimo con messaggio 547/2015;
- gli operatori potranno prendere visione della domanda e della documentazione allegata attraverso il servizio di consultazione disponibile sulla Intranet seguendo il percorso: “Processi -> Prestazioni a sostegno del reddito -> Fondo di Garanzia e Fondo di Tesoreria -> Consultazione domande Fondo di Garanzia -> Ricerca e Consultazione domande”.
Documenti da allegare
In caso di datore di lavoro assoggettato a procedura di Fallimento, Liquidazione Coatta Amministrativa o Amministrazione Straordinaria:- Copia autentica (anche per estratto) dello stato passivo reso esecutivo;
- Dichiarazione sostitutiva dell’attestazione della Cancelleria che il credito non è stato oggetto di opposizione o di impugnazione ai sensi dell’art. 98 LF;
- Copia autentica del decreto che ha deciso l’eventuale azione di opposizione o impugnazione riguardante i crediti del lavoratore;
- Modello SR52 (per la liquidazione del TFR e dei Crediti di lavoro) e/o Modello SR95 (per la liquidazione delle omissioni contributive alla previdenza complementare) sottoscritti dal responsabile della procedura;
- Copia della domanda di ammissione al passivo completa di documentazione (conteggi, copia dei cedolini paga etc.);
- Modello SR98 sottoscritto dal legale rappresentante del Fondo di previdenza complementare;
- Copia del documento di identità;
- Mandato di assistenza e rappresentanza.
- Copia autentica del decreto di omologazione di cui all’art. 180 L.F.;
- Copia della comunicazione di cui all’art. 171 LF “Convocazione dei creditori” ricevuta dal commissario giudiziale, in cui sia possibile evincere l’ammontare del credito, il privilegio riconosciuto e la proposta del debitore;
- Modello SR52 (per la liquidazione del TFR e dei Crediti di lavoro) e/o Modello SR95 (per la liquidazione delle omissioni contributive alla previdenza complementare) sottoscritti dal Commissario Giudiziale o dal liquidatore nominato dal Tribunale in caso di concordato con cessione dei beni:
- Copia dei prospetti paga relativi alle mensilità richieste;
- Copia del documento di identità;
- Mandato di assistenza e rappresentanza;
- Copia autentica dello Stato Passivo munita di traduzione legale (da cui si deve evincere, in maniera inequivocabile, che le somme sono dovute a titolo T.F.R. e/o di retribuzione per i mesi per i quali viene richiesto il Fondo di Garanzia);
- Dichiarazione del Tribunale (o del responsabile della procedura) munita di traduzione legale che attesti che lo stato passivo è definitivo ovvero non è soggetto, per quanto riguarda il credito del lavoratore, a modifiche;
- Modello SR54 da compilare e sottoscrivere a cura del lavoratore in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
- Copia dei cedolini stipendiali relativi al T.F.R. ed alle mensilità di retribuzione per le quali si chiede l’intervento del Fondo di Garanzia;
- Copia della lettera o contratto di assunzione e della lettera di licenziamento;
- Copia del documento di identità;
- Mandato di assistenza e rappresentanza.
- Documenti necessari ai fini dell’istruttoria della domanda di intervento dei Fondi di garanzia in caso esecuzione individuale;
- Documenti necessari ai fini dell’istruttoria della domanda di intervento dei Fondi di garanzia in caso di eredità giacente;
- Documenti da allegare alla domanda in caso di apertura di una procedura di liquidazione del patrimonio di cui all’art. 14-ter L. 3/2012
- Dichiarazione sostitutiva del certificato di morte e dello stato di famiglia alla data del decesso del lavoratore dante causa;
- Atto di notorietà attestante: 1) le generalità del de cuius, comprensive del luogo e della data di nascita, dello stato civile e del luogo di ultima residenza e domicilio; 2) generalità di tutti gli eredi; 3) che tra il de cuius ed il coniuge superstite non è stata pronunciata sentenza di separazione, passata in giudicato, con addebito a carico del coniuge separato; 4) l’indicazione delle persone che hanno la rappresentanza o l’assistenza di minori o di incapaci, ove vi siano tra gli aventi diritto alla successione; 5) l’indicazione delle persone di cui non consti in modo certo l’esistenza in vita (scomparsi, assenti, morti presunti), ove vi siano tra gli aventi diritto alla successione; 6) che trattasi di successione legittima, non avendo il de cuius disposto con testamento della prestazione domandata;
- Modello SR22 – Delega alla riscossione in favore di uno solo degli eredi (eventuale).
- Copia autentica del testamento pubblico o del verbale di pubblicazione del testamento olografo o segreto, contenente il certificato di morte;
- Documentazione che dovesse risultare necessaria in base al contenuto delle disposizioni testamentarie (istituzione di erede o legato);
- Modello SR22 – Delega alla riscossione in favore di uno solo degli eredi (eventuale).
- Copia del contratto di cessione;
- Modello SR131 compilato e sottoscritto dal lavoratore e dal cessionario del credito per TFR.
QUANDO SPETTA
Il Fondo interviene nel caso in cui
il datore di lavoro sia insolvente.
Requisiti per ottenere la
prestazione:
- Datore di lavoro assoggettabile alle procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione straordinaria):
- cessazione del rapporto di lavoro;
- apertura di una procedura concorsuale;
- accertamento del credito per TFR (stato passivo).
- Datore di lavoro non assoggettabile alle procedure concorsuali (esecuzione forzata o individuale):
- Cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
- inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali per mancanza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 1 L.F.;
- insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata;
- L'esistenza del credito per TFR rimasto insoluto.
QUANTO SPETTA
Trattamento di fine rapporto – TFR:
Il Fondo corrisponde per intero il TFR dovuto dall'imprenditore insolvente nella misura in cui risulta ammesso nello stato passivo della procedura concorsuale o, più in generale, accertato giudizialmente.
Sono coperte dalla garanzia del Fondo le retribuzioni maturate negli ultimi 3 mesi del rapporto di lavoro, a condizione che rientrino nei 12 mesi che precedono:
- la data della domanda diretta all'apertura della procedura concorsuale, a carico del datore di lavoro, se il lavoratore ha cessato il proprio rapporto prima dell'apertura della procedura stessa;
- la data di deposito in Tribunale del ricorso per la tutela dei crediti di lavoro, nel caso in cui l'intervento del Fondo avvenga a seguito di esecuzione individuale;
- la data del provvedimento di messa in liquidazione, di cessazione dell'esercizio provvisorio, di revoca dell'autorizzazione alla continuazione all'esercizio di impresa, per i lavoratori che dopo l'apertura di una procedura concorsuale abbiano effettivamente continuato a prestare attività lavorativa.
Il pagamento non può essere
superiore a una somma pari a 3 volte la misura massima del trattamento di Cassa
Integrazione Straordinaria mensile (CIGS) al netto delle trattenute
assistenziali e previdenziali.
Il Fondo corrisponde interessi e rivalutazione monetaria dalla data di presentazione della domanda sino a quella di effettivo pagamento.
Il Fondo corrisponde interessi e rivalutazione monetaria dalla data di presentazione della domanda sino a quella di effettivo pagamento.
IL PAGAMENTO
La prestazione può essere riscossa
esclusivamente allo sportello bancario previo rilascio della quietanza delle
somme ricevute.
TRATTAMENTI COLLEGATI: PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Il Fondo di Garanzia interviene nel
caso in cui il datore sia insolvente e abbia omesso di versare i contributi al
fondo di previdenza complementare.
Spetta a tutti i lavoratori
dipendenti, che abbiano cessato un rapporto di lavoro subordinato o ai loro
eredi/beneficiari.
Requisiti per ottenere la
prestazione:
- Datore di lavoro assoggettabile alle procedure concorsuali:
- iscrizione ad un fondo di previdenza complementare al momento della presentazione della domanda;
- cessazione del rapporto di lavoro;
- apertura di una procedura concorsuale;
- accertamento del credito per TFR (stato passivo).
- Datore di lavoro non assoggettabile alle procedure concorsuali:
- iscrizione ad un fondo di previdenza complementare al momento della presentazione della domanda;
- Cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
- inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali per mancanza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 1 L.F.;
- insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata;
- Accertamento giudiziale dell'omissione contributiva.
La domanda deve essere presentata:
- fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria: dopo il 31° giorno successivo al deposito dello stato passivo reso esecutivo, ovvero, nel caso in cui siano state proposte impugnazioni o opposizioni riguardanti il credito del lavoratore, dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza che decide su di esse;
- concordato preventivo: dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto di omologazione, ovvero del decreto che decide di eventuali opposizioni o impugnazioni;
- in caso di insinuazione tardiva del credito nella procedura fallimentare, dal giorno successivo al decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide dell'eventuale contestazione;
- in caso di esecuzione individuale, dal giorno successivo alla data del verbale di pignoramento negativo, ovvero, in caso di pignoramento in tutto o in parte positivo, dal giorno successivo alla data del provvedimento di assegnazione all'interessato del ricavato dell'esecuzione.
Il Fondo di Garanzia non indennizza
direttamente i lavoratori, ma le somme verranno versate al fondo di previdenza
da loro indicato.
Fonte: inps.it
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