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Bilancio di esercizio: omessa convocazione e/o redazione



Con Circolare 29 aprile2014, n. 72265 (e allegato), il MISE ha fornito chiarimenti in merito ai poteri di accertamento e poteri sanzionatori in caso di omessa convocazione, nei termini previsti, dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio (art. 2631 c.c.). 

In particolare è stato precisato che il potere di irrogare la relativa sanzione pecuniaria (da euro 1.032,00 a euro 6.197,00) applicabile agli amministratori e ai sindaci delle società, è attribuito alle Camere di commercio



Il caso invece di mancata predisposizione del progetto di bilancio non consente di convocare l’assemblea per provvedere all’approvazione di un documento di fatto inesistente. Tale situazione viene contemplata dall’art.  2631 c.c., che sanziona in via amministrativa al comma 1: “Gli amministratori ed i sindaci che omettono di convocare l’assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti …” punendoli “… con la sanzione amministrativa da 1.032 a 6.197 euro. Il termine si considera omesso allorché lo stesso sia trascorso da trenta giorni.”

Va sottolineato che il codice non prevede specifiche sanzioni per l’omessa predisposizione del progetto di bilancio, omissione che, di fatto non determina conseguenze per gli amministratori né sul piano amministrativo né, tantomeno, sul piano penale. Ciò non esclude che ci possano essere specifici responsabilità per danni nei riguardi della società, dei soci e dei terzi, che dovranno comunque essere dimostrati, non operando la responsabilità in modo automatico.

La mancata predisposizione del progetto non consente, quindi, agli amministratori di convocare l’assemblea per l’approvazione di un documento di fatto inesistente. Da qui sorge la responsabilità ex art. 2631, comma 1.

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