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INPS - Congedo Parentale Lavoratori dipendenti

L’ indennità per congedo parentale è subordinata alla vivenza del bambino e alla sussistenza di un rapporto di lavoro in atto all’inizio e durante il periodo di astensione facoltativa.

  
A CHI SPETTA
  • Ai lavoratori dipendenti, in costanza di rapporto di lavoro,genitori naturali (esclusi quelli disoccupati o sospesi, i lavoratori domestici e quelli a domicilio) per un periodo complessivo tra i due non superiore a 10 mesi, aumentabili a 11, fruibili anche contemporaneamente, entro i primi 8 (fino al giorno compreso dell'ottavo compleanno) anni di vita del bambino circ. 109/2000. L'indennità spetta in qualità di lavoratori dipendenti anche ai lavoratori agricoli a tempo determinato purché possano far valere 51 giornate nell'anno precedente quello di inizio del congedo oppure nello stesso anno se lavorate prima dell'inizio del congedo stesso.
  • alla madre lavoratrice dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, trascorso quello previsto per l'astensione obbligatoria dopo il parto circ. 109/2000 punto 1.3;
  • al padre lavoratore dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 se lo stesso si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi circ. 109/2000 punto 1.3. In questo caso il limite complessivo delle astensioni dal lavoro dei genitori sale a 11 mesi.
  • al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a decorrere dal giorno successivo al parto), e anche se la stessa non lavora.
  • al genitore solo (padre o madre), per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi; circ. 109/2000
  • In caso di fruizione da parte di entrambi i genitori (madre autonoma e padre dipendente) il periodo massimo complessivo tra i due è pari a 10 mesi (3 mesi per la madre e 7 mesi per il padre).
  • Ai lavoratori dipendenti genitori adottivi o affidatari (esclusi quelli disoccupati o sospesi, i lavoratori domestici e quelli a domicilio) con le stesse modalità dei genitori naturali, fino al compimento della maggiore età del minore.circ. 16/2008
Madre e padre possono fruire di tale congedo parentale anche contemporaneamente.

N.B.: In caso di fruizione frazionata dell'astensione, i periodi si calcolano secondo i criteri di cui alla circolare n. 134382/17 del 26.1.1982, par. 14.2 e msg n. 28379 del 25.10.2006. La frazionabilità va comunque intesa nel senso che tra un periodo (anche di un solo giorno per volta) e l'altro di astensione facoltativa deve essere effettuata una ripresa effettiva del lavoro. Le giornate di ferie, la malattia,le festività e i sabati cadenti tra il periodo di congedo parentale e la ripresa lavoro non vanno computate in conto congedo parentale msg n. 28379 del 25.10.2006.

PARTO GEMELLARE O PLURIGEMELLARE

Ciascun genitore lavoratore dipendente, in caso di parto gemellare o plurigemellare e anche in caso di adozione e affidamento di più minori, ha diritto a fruire del congedo parentale,per ogni nato e per ogni adottato o affidato, per il numero di mesi previsti dalla legge, con le stesse modalità di fruizione e con gli stessi criteri di pagamento.circ. 8/2003 punto 8 - msg. 569/2001.
Con l’occasione si precisa che in caso di parto plurimo non è previsto il diritto ad ulteriori periodi di astensione obbligatoria.

NON SPETTA

  • Ai genitori disoccupati o sospesi;
  • ai genitori lavoratori domestici;
  • ai genitori lavoratori a domicilio;
  •  da quando cessa il rapporto di lavoro in atto all'inizio e durante il periodo di astensione;

PRESCRIZIONE

Si prescrive dopo un anno dalla fine dell'evento ovvero dalla scadenza di ogni singolo periodo di paga (quadrisettimanale o mensile) in cui il lavoratore avrebbe dovuto ricevere, da parte del datore di lavoro, l'indennità.

Il procedimento in sede amministrativa  ha effetto sospensivo (rinvia l’inizio della decorrenza della prescrizione o la sospende se la prescrizione ha già iniziato il suo corso) dei termini di prescrizione conseguentemente   la relativa domanda da luogo ad un procedimento amministrativo autonomo e ciascuna domanda determina una diversa decorrenza del termine di prescrizione per ogni singolo periodo di astensione richiesto. . msg 9937/2006. punto 5

Il procedimento amministrativo può estrinsecarsi in diverse ipotesi applicative quindi il periodo di sospensione della prescrizione cambierà a seconda delle situazioni msg 9937/2006.

La prescrizione può essere interrotta con richieste scritte presentate dal lavoratore, da un ente di Patronato o dal legale rappresentante del lavoratore stesso entro l'anno,  con la conseguenza che il termine annuale ricomincia a decorrere dalla data di presentazione della richiesta o, se la stessa viene inviata, dalla data di ricezione all'Istituto. La richiesta di interruzione della prescrizione può anche essere spedita via posta con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Può essere interrotta, altresì, dal riconoscimento del debito da parte dell'Istituto.

REQUISITI

I requisiti per avere diritto all'indennità per congedo parentale sono:
  • Sussistenza di un rapporto di lavoro in atto all'inizio e durante il periodo di astensione;
  • Vivenza del bambino;
  • Effettiva astensione dal lavoro;
Per la fruizione del congedo parentale da parte dei lavoratori e delle lavoratrici agricole a tempo determinato, è opportuno fare una distinzione tra il congedo richiesto entro il primo anno di vita e il congedo richiesto negli anni successivi (msg 13363 del 05.05.2006 ):
  • nel 1° anno di vita del bambino è sufficiente l'esistenza del requisito costitutivo del rapporto di lavoro nell'anno precedente l'evento indennizzabile , anche per le astensioni che si protraggono nell'anno successivo (oltre cioè l'anno di validità degli elenchi nominativi);
  • negli anni successivi al primo e sino al 3° condizione per l'indennizzabilità del congedo parentale è che sussista lo status di lavoratore (iscrizione per le 51 giornate nell'anno precedente la richiesta del congedo oppure nello stesso anno purché le giornate di lavoro siano effettuate prima dell'inizio del congedo stesso).

IL CALCOLO DELL'INDENNITÀ

QUANTO E QUANDO circ. 109/2000

Decorrenza

L’ indennità decorre dal giorno richiesto se la domanda all'Inps è stata presentata prima dell'inizio del congedo o il giorno stesso. In caso contrario sono indennizzabili i periodi successivi alla data della domanda. La domanda al datore di lavoro va presentata almeno 15 giorni prima D.lgs/2001

Particolarità

Spetta al padre lavoratore dipendente:
  • anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre;
  • e anche se la madre non lavora.
In caso di fruizione da parte di entrambi i genitori -madre autonoma e padre dipendente- il periodo massimo complessivo tra i due è pari a 10 mesi (3 mesi per la madre e 7 mesi per il padre).

Madre e padre possono fruire del congedo anche contemporaneamente;
Il padre lo può utilizzare anche durante il periodo in cui la madre usufruisce dell’indennità all’80% dopo il parto.

Per ottenere l’indennità è necessaria l'astensione dall'attività lavorativa.

Il lavoratore dipendente che, durante l’assenza dal lavoro per congedo parentale intraprenda una nuova attività lavorativa dipendente, parasubordinata o autonoma, non ha diritto all’indennità a titolo di congedo parentale.
  • se la nuova attività lavorativa è svolta durante un periodo di congedo indennizzabile, il lavoratore perde il diritto all'indennità e al relativo accredito della contribuzione figurativa;
  • se la nuova attività lavorativa è svolta durante un periodo di congedo parentale non indennizzabile per superamento dei limiti temporali e reddituali previsti dalla legge, il lavoratore perde il diritto all'accredito della contribuzione figurativa .
Le limitazioni sopra indicate non riguardano i lavoratori titolari di più rapporti di lavoro a tempo parziale orizzontale i quali possono astenersi dal lavoro presso un datore di lavoro e continuare a svolgere la regolare attività lavorativa presso gli altri datori di lavoro (circ. 62 del 29.04.2010).

Misura circ. 109/2000 punto 1.4
Per le madri e padri lavoratori dipendenti l’indennità è pari al 30% della retribuzione (del genitore che ne fa richiesta) percepita nel mese o periodo lavorato precedente l'inizio del congedo parentale.

- Se genitori naturali, possono usufruire dell’indennità per congedo parentale:
  • entro i primi 3 anni di età del bambino per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di 6 mesi (180 giorni);
  • dal 4° all’8° anno di età del bambino, nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 3 anni, o per la parte non fruita, solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore all'importo annuo del trattamento minimo di pensione (anno 2002 = 5.104,97, anno 2003 = 5.227,56, anno 2004 = 5.358,34, anno 2005 = 5.460,26, anno 2006 = 5.558,54; anno 2007 = ........; anno 2008 = ........) nell'assicurazione generale obbligatoria moltiplicato per 2,5:
    • per l’anno 2002 il valore provvisorio è pari a Euro 12.762,43; (Circ 59/2002, punto 4)
    • per l’anno 2003 il valore provvisorio è pari a Euro 13.068,90; (Circ 62/2003, punto 4)
    • per l’anno 2004 il valore provvisorio è pari a Euro 13.395,85; (Circ 58/2004, punto 4)
    • per l’anno 2005 il valore provvisorio è pari a Euro 13.650,65; (Circ 59/2005, punto 4)
    • per l’anno 2006 il valore provvisorio è pari a Euro 13.896,35; (Circ 51/2006, punto 4)
    • per l'anno 2007 il valore provvisorio è pari a Euro 14.174,55; (Circ. 77/2007, punto 3)
    • per l'anno 2008 il valore provvisorio è pari a Euro 14.401,4; (Circ. 48/2008, lett B punto 3)
    • per l'anno 2009 il valore provvisorio è pari a Euro 14.891,5; (Circ. 36/2009, lett. B punto 3)
    • per l'anno 2010 il valore provvisorio è pari a Euro 14.981,52. (Circ. 37/2010, lett. B punto 3)
  • Se invece tale reddito supera l'importo annuo del trattamento minimo di pensione nell'assicurazione generale obbligatoria, moltiplicato per 2,5, si ha diritto al periodo di congedo parentale, ma non all'indennità.
- Se genitori adottivi o affidatari ( circ. 16/2008 ),possono usufruire dell’indennità per congedo parentale al 30% della retribuzione del mese precedente la richiesta:
  • fino ai 3 anni dall'ingresso in famiglia del minore, indipendentemente dalle condizioni di reddito del richiedente, per un periodo di congedo complessivo di sei mesi tra i due genitori;circ. 109/2000
  • dai 4 e fino agli 8 anni dall'ingresso in famiglia del minore ; se richiesta per periodi di congedo eccedenti i sei mesi è subordinata alle condizioni reddituali. Se richiesta dopo i primi 3 anni dall’ingresso in famiglia , qualsiasi periodo è indennizzabile subordinatamente alle condizioni reddituali (se il reddito individuale è superiore ai limiti stabiliti - importo annuo del trattamento minimo di pensione nell'assicurazione generale obbligatoria moltiplicato per 2,5 -, il richiedente ha diritto al congedo ma non all’indennità).circ. 109/2000 punto 1.4 lett B punto 2
REDDITO

Il reddito individuale da prendere in considerazione è quello assoggettabile all'IRPEF, con l'esclusione della prestazione di cui trattasi,e con l'ulteriore esclusione:
  • 1) del reddito della casa d'abitazione
  • 2) dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati
  • 3) dei redditi derivanti da competenze arretrate sottoposte a tassazione separata
Come per l’integrazione al minimo va dichiarato il reddito individuale presunto per l’anno di riferimento (anno in corso), con necessità di dichiarazione definitiva -ai fini degli eventuali conguagli, attivi o passivi- alla scadenza dei termini previsti per la denuncia dei redditi: le Agenzie Inps chiederanno pertanto a tempo debito apposita dichiarazione.circ. 109/2000 punto 1.4 lett. B punto 2.

CONGEDO PARENTALE FRAZIONABILITÀ

Ai fini della frazionabilità, tra un periodo e l’altro di fruizione è necessaria -perché non vengano computati nel periodo di congedo parentale i giorni festivi, i sabati e le domeniche- l’effettiva ripresa del lavoro, requisito non rinvenibile né nel caso di domanda di fruizione del congedo in parola dal lunedì al venerdì (settimana corta) senza ripresa del lavoro il lunedì della settimana successiva a quella di fruizione del congedo, né nella fruizione di ferie.

Ciò non significa comunque che immediatamente dopo un periodo di congedo al titolo in argomento non possano essere ammessi periodi di ferie (o di fruizione di altri congedi o permessi), cosicché sia necessario continuare nella fruizione di congedo parentale.

Significa invece che due differenti frazioni di congedo parentale intervallate da un periodo feriale o altro tipo di congedo, debbono comprendere ai fini del calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo parentale anche i giorni festivi e i sabati (settimana corta) cadenti subito prima o subito dopo le ferie (o altri congedi o permessi). - Le giornate di ferie, la malattia,le festività e i sabati cadenti tra il periodo di congedo parentale e la ripresa lavoro non vanno computate in conto congedo parentale msg n. 28379 del 25.10.2006 -.

La retribuzione da prendere a base per il calcolo dell’indennità, nel caso di fruizione frazionata è quella del mese precedente, nonostante le frazioni siano intervallate da giorni di ripresa dell’attività. (Circ. 8/2003 punto 11).

Quanto precede vale anche in caso di part time orizzontale. In caso di variazioni successive nell’orario di lavoro previsto nel corso del periodo di congedo richiesto, (passaggio da un periodo part time orizzontale ad uno di lavoro a tempo pieno o viceversa) la retribuzione va ridimensionata per adeguarla a quella che effettivamente verrebbe meno per effetto della fruizione del congedo parentale.

Il beneficio invece non è riconoscibile, per i periodi in cui non è prevista attività lavorativa, come ad es. in caso di part-time verticale per i periodi non retribuiti.

LE PARTICOLARITÀ

  • Congedo parentale e Part Time Verticale
    Il diritto a fruire del congedo parentale non può essere riconosciuto durante le pause contrattuali (circ. 87/1999 -   circ. 41 del 2006 punto 6.2)
  • Congedo parentale e congedo straordinario
    Il congedo parentale e il congedo straordinario per lo stesso figlio e nello stesso periodo da parte dell'altro genitore è incumulabile circ. 64/2001 punto 7
  • Congedo parentale e permessi retribuiti L. 104/92
        Durante la fruizione da parte di un genitore della normale astensione facoltativa ,  l'altro genitore  può fruire dei permessi retribuiti L. 104/92 - circ. 133/2000 punto 2.2.3 -
  • Malattia insorta durante il Congedo Parentale
La malattia, debitamente notificata e documentata, insorta durante il congedo parentale spetta in misura intera ed il relativo periodo è considerato neutro ai fini del calcolo del periodo massimo di congedo parentale. Terminata la malattia la fruizione del congedo parentale può riprendere salvo diversa indicazione dell’interessato (circ. 136/2003, punto7 e Circ. 8/2003, punto 5).
  • Malattia insorta dopo il congedo di maternità o parentale
La malattia, debitamente notificata e documentata, insorta dopo il congedo parentale o di maternità, senza la ripresa dell’attività lavorativa, il periodo di protezione assicurativa (60 giorni o 2 mesi) decorre dal giorno successivo alla fine del congedo parentale o di maternità configurabile come sospensione del rapporto di lavoro (circ. 136/2003, punto7 e Circ. 8/2003, punto 5).
  • Congedo parentale e/o di maternità e riposi orari per allattamento
La madre non ha diritto a fruire dei riposi orari per allattamento durante il congedo parentale;

La madre ha diritto ai riposi per allattamento durante il congedo parentale del padre;

Il padre lavoratore dipendente non ha diritto a fruire dei riposi per allattamento per lo stesso bambino , nello stesso periodo in cui la madre fruisce del congedo di maternità e/o parentale circ. 8/2003

Il padre lavoratore dipendente ha diritto a fruire dei riposi per allattamento nello stesso periodo in cui la madre fruisce del congedo di maternità e/o parentale per altro figlio msg 14724 del 19.05.2006

Il padre può utilizzare le ore aggiuntive, in caso di parto plurimo, anche durante il congedo di maternità parentale della madre lavoratrice dipendente.

  • Svolgimento di altra attività lavorativa durante la fruizione di congedo parentale
Il lavoratore dipendente che, durante l’assenza dal lavoro per congedo parentale intraprenda una nuova attività lavorativa dipendente, parasubordinata o autonoma, non ha diritto all’indennità a titolo di congedo parentale.
  • se la nuova attività lavorativa è svolta durante un periodo di congedo indennizzabile, il lavoratore perde il diritto all'indennità e al relativo accredito della contribuzione figurativa;
  • se la nuova attività lavorativa è svolta durante un periodo di congedo parentale non indennizzabile per superamento dei limiti temporali e reddituali previsti dalla legge, il lavoratore perde il diritto all'accredito della contribuzione figurativa .
Le limitazioni sopra indicate non riguardano i lavoratori titolari di più rapporti di lavoro a tempo parziale orizzontale i quali possono astenersi dal lavoro presso un datore di lavoro e continuare a svolgere la regolare attività lavorativa presso gli altri datori di lavoro (circ. 62 del 29.04.2010).

LA DOMANDA E LA DOCUMENTAZIONE

Domanda
Deve essere presentata, prima dell'inizio dell'astensione -anche se lo stesso giorno (msg. 15195 del 25/05/2006), alla sede Inps di residenza utilizzando il nuovo mod. AST. FAC SR23   predisposto per l’acquisizione delle informazioni necessarie al completo esame della domanda e al datore di lavoro.

Al datore di lavoro la domanda va presentata almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'astensione D.lgs 151/2001

Domanda di congedo parentale e parto plurimo
Il genitore che intenda avvalersi di ulteriori periodi di congedo parentale per la presenza di due o più figli gemelli o non dovrà presentare separate domande sul mod. AST. FAC.

Documentazione
Riguardo alla documentazione da allegare alla domanda di congedo attenersi scrupolosamente a quanto richiesto sul modello di domanda mod. AST. FAC SR23  

LE MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'indennità viene pagata, generalmente, dal datore di lavoro per conto dell'Inps con il metodo del conguaglio.

L’indennità viene pagata direttamente dall'Inps:
  • ai lavoratori stagionali;
  • ai lavoratori agricoli dipendenti;
  • ai piccoli coloni e compartecipanti familiari;
  • ai lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro già iniziato esclusi quelli a prestazione, saltuari, ecc. (Circ. 254/1994)
L’interessato deve indicare sulla domanda una delle seguenti modalità:
  • accredito su conto corrente bancario o postale;
  • allo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale previo accertamento del percettore:
    • da un documento di riconoscimento;
    • dal codice fiscale;
    • dalla consegna dell’ originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento trasmessa all’interessato via Postel in Posta Prioritaria.
N.B.:Nel caso di accredito in c/c bancario o postale devono essere indicate le coordinate bancarie o postali (Codice IBAN).

Fonte: INPS.it

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