Passa ai contenuti principali

Deducibilità delle erogazioni liberali dal reddito di impresa

Una tipologia di finanziamento molto nota agli enti no-profit è costituita dalle erogazioni liberali o donazioni. Tale forma di finanziamento è caratterizzata dall'assoluta liberalità e gratuità con la quale il donatore effettua il versamento della somma, senza cioè implicare tale liberalità il diritto ad una controprestazione.

Nonostante la motivazione morale che solitamente caratterizza tale tipologia di finanziamento, gli aspetti fiscali relativi alla deducibilità di tali somme dal reddito di impresa del donatore possono in alcuni casi essere rilevanti.


In tale sede si intende circoscrivere l'analisi al profilo fiscale delle erogazioni liberali con riferimento al reddito di impresa, si considera cioè il trattamento fiscale dell'erogazione liberale per un'impresa (soggetto IRES) che versa una donazione a favore di un ente no-profit.
Come vedremo, la deducibilità fiscale, sia essa totale, parziale o nulla, delle erogazioni liberali per chi effettua tale liberalità dal reddito di impresa del medesimo soggetto è questione estremamente importante in quanto determina di fatto un maggior o mino costo dell'erogazione liberale stessa, evidentemente in termini di imposte risparmiate.

Il concetto alla base dell'analisi presuppone che qualora l'erogazione liberale sia una somma deducibile dal reddito di impresa, il donatore possa sostanzialmente dedurre tale costo dal proprio reddito imponibile.

L'attuale normativa inerente la deducibilità fiscale dal reddito di impresa delle erogazioni liberali prevede diversi gradi di deducibilità in funzione delle caratteristiche dell'ente percipiente la liberalità ovvero delle attività da questi svolte.
Sinteticamente si possono individuare diversi gradi di deducibilità, di seguito esposti in ordine di deducibilità (da grado maggiore a inferiore) dal reddito di impresa del donatore:
  • 1. deducibilità integrale, nel caso in cui il soggetto no-profit sia:
    • - lo Stato, ente o istituzione pubblica, fondazione e associazione legalmente riconosciuta che senza scopo di lucro svolge o promuove attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico ;
    • - lo Stato, regione, ente locale territoriale, ente o istituzione pubblica, fondazione e associazione legalmente riconosciuta, il quale impieghi la somma ricevuto per lo svolgimento di compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo ;
    • - lo Stato, regione, ente territoriale, ente o istituzione pubblica, fondazione e associazione legalmente riconosciuta, per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità ;
  • 2. deducibilità integrale entro determinata percentuale del reddito di impresa (10% del reddito di impresa con importo massimo annuo pari a 70.000 euro), nel caso in cui il soggetto no-profit sia un ONLUS di cui all' articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché associazione di promozione sociale, fondazione e associazione riconosciuta avente per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico o fondazione o associazione riconosciuta avente per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica ;
  • 3. deducibilità integrale entro determinata percentuale del reddito di impresa (2% del reddito di impresa), nel caso in cui il soggetto no-profit sia:
    • - persona giuridica che persegue esclusivamente finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto o finalità di ricerca scientifica ;
    • - persona giuridica avente sede nel Mezzogiorno che persegue esclusivamente finalità di ricerca scientifica ;
    • - ente o istituzione pubblica, fondazione o associazione legalmente riconosciuta che senza scopo di lucro svolge esclusivamente attività nello spettacolo ;
  • 4. deducibilità integrale entro determinata percentuale del reddito di impresa (2% del reddito di impresa e nel limite massimo annuo di euro 2.065,83), nel caso in cui il soggetto no-profit sia ONLUS di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 ;
  • 5. deducibilità integrale entro determinata percentuale del reddito di impresa (2% del reddito di impresa e nel limite massimo annuo di euro 1.549,37), nel caso in cui il soggetto no-profit sia una associazioni di promozione sociale.
Fonte: nonprofit.it

Commenti

Post popolari in questo blog

Elenco codice destinatario univoco per la Fatturazione elettronica SDI

  Provider Codice Destinatario Aruba KRRH6B9 Wolters Kluwer  Fattura Smart WKI W7YVJK9 Fattura PA  by  Passepartout 5RUO82D Fatture in Cloud  by  TeamSystem M5UXCR1 Zucchetti SUBM70N Register PZIJH2V Agyo KUPCRMI ARXivar A4707H7 WebClient T04ZHR3 Sistemi USAL8PV Buffetti BA6ET11 CGN  by  RDV Network SU9YNJA Bluenext X2PH38J SEAC P62QHVQ FatturaOnClick.it WY7PJ6K ARCHIVIA.ONLINE WP7SE2Q Datev Koinos T9K4ZHO Var Group M5ITOJA Credemtel  (gruppo Banca Credem) MZO2A0U Infocert XL13LG4 SataNet SA0PL6Q Fattura24 SZLUBAI FattureGB QULXG4S FtPA 6EWHWLT Digithera URSWIEX Ksg TRS3OH9 DocEasy J6URRTW Metodo W4KYJ8V QuickMastro KJSRCTG Fattura Elettronica APP N92GLON Archivium srl 3ZJY534 IDOCTORS NKNH5UQ Extreme software E2VWRNU Arthur   Informatica G4AI1U8 Danisoft G1XGCBG MySond H348Q01 OLSA Informatica XIT6IP5 Unimatica E06UCUD Mustweb Srl P4IUPYH Mustweb srl 2LCMINU Coldiretti 5W4A8J1 Tech Edge 0G6TBBX Cia 6RB0OU9 Consorzio CIAT AU7YEU4 Alto Trevigiano Servizi C1QQYZR EdiSoftware Srl EH1R83N

SCHEDA CARBURANTE E MODELLO PDF

SCHEDA CARBURANTI MODELLO DA UTILIZZARE PER I RIFORNIMENTI DEGLI AUTOMEZZI AZIENDALI E PROFESSIONALI Modello in PDF Come si sa, la scheda carburante , regolamentata dall’art. 1 del D.P.R. 444/1977,  è nata quale documento fiscale sostitutivo della fattura e deve essere completa di alcuni dati obbligatori per legge, necessari per usufruire della detraibilità dell’IVA e della deducibilità del costo. La scheda carburante deve essere utilizzata per gli acquisti di carburanti per autotrazione, effettuati in impianti stradali di distribuzione da parte dei soggetti IVA nell’esercizio di imprese, arti e professioni. Non può essere utilizzata in caso di acquisti  effettuati al di fuori degli impianti stradali di distribuzione o in caso di acquisto di carburante non destinato all’autotrazione e per le vendite di carburante effettuate dagli esercenti degli impianti stradali a Stato, Enti pubblici, Enti ospedalieri, Enti di assistenza, Università: in questi casi è obbligato

La tassazione dei dividendi percepiti nel 2015

Per la corretta determinazione della tassazione dei dividendi percepiti dalle persone fisiche (non imprenditori) derivanti da partecipazioni detenute in società di capitali nel corso dell’anno 2015 dobbiamo distinguere: la localizzazione della società che eroga i dividendi (utili corrisposti da soggetti residenti, non residenti o residenti in Stati a fiscalità privilegiata); la percentuale di partecipazione detenuta dal socio nella società; Come noto gli artt. 3 e 4 del D.L. n. 66/2014 hanno modificato la tassazione dei redditi di natura finanziaria innalzandone l’aliquota dal 20% al 26% , fatta eccezione per alcune tipologie di redditi quali le rendite finanziarie derivanti da titoli di Stato italiani o esteri; in particolare la nuova aliquota è applicabile, oltre agli interessi, premi ed altri proventi di cui all’art. 44 del Tuir, anche ai redditi diversi di cui all’art. 67 comma 1 lett. da c- bis ) a c- quinquies ) del Tuir. In merito alla percentuale