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USURA: Tassi soglia per il periodo luglio - settembre 2014

Fissata la soglia dei tassi anti-usura per i mutui da applicare per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2014.

Con il Decreto 25 giugno 2014 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito i tassi di interesse effettivi globali medi rilevati ai sensi della legge sull’usura (L. 108/1996) nel periodo 1º gennaio - 31 marzo 2014.
Il tasso è considerato dalla legge usurario qualora superi il dato rilevato aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali (D.L. 70/2011).

I tassi soglia sono stati calcolati in base al meccanismo introdotto dal Dl 70 del 13 maggio 2011, e rilevati nel periodo 1 gennaio - 31 marzo 2014.

L'articolo 2 del decreto in oggetto stabilisce che "ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non puo' essere superiore a otto punti percentuali".


L'usura oggettiva

L’art. 2 della l. 108/96 per determinare quali siano i tassi usurari prevede la rivelazione con cadenza trimestrale del tasso medio praticato dalle banche e dagli altri intermediari. Sono considerati usurari i tassi applicati che superino i il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può comunque essere superiore a otto punti percentuali:ad esempio se TEGCM = 10%, la soglia di usura = 10 + 1/4= 12,5 + 4= 16,5%.

L'usura soggettiva

La seconda forma di usura risulta essere quella collegata alla situazione soggettiva del debitore. Vengono considerati usurari gli interessi che risultano sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, quando chi li ha dati o promessi si trova in una condizione di difficoltà economica e finanziaria (esempio crisi di liquidità).

Comunicato Stampa Banca d'Italia.

Fonti: 

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