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Rimborso/compensazione Iva infrannuale - Istanze con il modello IVA TR

Entro il 31 ottobre 2014 si può presentare l’istanza IVA TR per il rimborso o la compensazione del credito Iva del terzo trimestre

I contribuenti IVA che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza ovvero intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 devono presentare il Modello IVA TR.
L’ammontare del rimborso o della compensazione è pari all’eccedenza detraibile maturata nel terzo trimestre.



Ai sensi dell’art. 38-bis, secondo comma, il credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso unicamente dai contribuenti in possesso dei requisiti previsti dalle lettere a), b) ed e) del terzo comma dell’art. 30, nonché dai soggetti che si trovano nelle condizioni stabilite dalle lettere c) e d) dello stesso articolo, con alcune limitazioni rispetto alle ipotesi di rimborso annuale.
Più nel dettaglio, il credito Iva infrannuale può essere richiesto a rimborso
·              dai contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;
·              dai contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9 del D.P.R. n. 633/1972) per un ammontare superiore al 25 per cento del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate;
·              dai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili;
·              dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-ter del D.P.R. n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.

L’istanza, da trasmettere per via telematica, è stata approvata dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 26 marzo 2014. Alla richiesta deve seguire la presentazione di una garanzia patrimoniale che non occorre, invece, per la compensazione.
La prestazione della garanzia non è necessaria in caso di richiesta di rimborso per un importo non superiore a euro 5.164,57. (cfr. Art. 38-bis, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972). La Risoluzione n. 165 /E del 3 novembre 2000 ha precisato che il predetto limite di euro 5.164,57 va riferito all’intero periodo d’imposta e non alla singola richiesta di rimborso, “con la conseguenza che l’esonero dalla prestazione della garanzia non potrà essere consentito allorquando le richieste di rimborso IVA,  annuali e infrannuali, presentate superino tale limite”.
La prestazione della garanzia non è necessaria per la c.d. imprese virtuose” che soddisfano le condizioni stabilite dal comma 7 dell’art. 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972. Come specificato nelle istruzioni al modello, l’art. 38-bis, settimo comma, prevede l’esonero dalla prestazione delle prescritte garanzie nelle ipotesi di rimborso di cui all’art. 30, terzo comma, lett. a), b) e d), per quei soggetti cosiddetti “virtuosi”, che soddisfano cioè determinate condizioni di affidabilità e solvibilità specificatamente elencate nel citato settimo comma. Detti soggetti devono presentare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio prevista alla lett. c) del settimo comma dell’art. 38-bis resa, ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445, mediante sottoscrizione della sezione 3 del quadro TD.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 38-bis, ultimo comma, l’ammontare del rimborso erogabile senza garanzie non può comunque eccedere il 100% della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel biennio precedente alla richiesta di rimborso (cfr. Ris. 29 marzo 2001, n. 38).

Si ricorda, che il rimborso Iva infrannuale potrà essere richiesto anche dai soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50 per cento di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell’articolo 19, comma 3, lettera a-bis) del D.P.R. n. 633/1972 (articolo 8 della legge comunitaria 217/2011).
Se, in alternativa alla richiesta di rimborso, si chiede l’utilizzo in compensazione del credito IVA, occorre tener conto del fatto che, in linea generale, l’utilizzo in compensazione del credito infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell’istanza.

Il superamento del limite di 5.000 euro annui, limite modificato dall’articolo 8, comma 18, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno d’imposta, comporta l’obbligo di utilizzare in compensazione i predetti crediti a partire dal sedici del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza di rimborso/compensazione. Ne deriva che per l’utilizzo del credito IVA trimestrale pari o inferiore a 5.000 euro annui, non è prevista alcuna limitazione alla compensazione e, pertanto, il contribuente può utilizzare in compensazione il credito IVA trimestrale di importo inferiore al predetto limite, senza attendere il predetto giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza.

Va tuttavia tenuto da conto che ai sensi dell’art. 31, del D.L. 78/2010 il contribuente può utilizzare l’istituto della compensazione solo se non sono presenti a suo carico debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori per un ammontare superiore a 1.500 euro. Per approfondimenti, vedi la circolare n. 13 del 2011 dell’Agenzia delle entrate (in “Finanza & Fisco” n. 6/2011, pag. 403).
Il codice tributo da utilizzare nel modello F24 in caso di compensazione è:
 - 6038: Credito IVA art. 38-bis, comma 2 del D.P.R. 633/1972, terzo trimestre;
 - Anno d'imposta a cui si riferisce il credito, ad esempio 2014.
Nell’ipotesi in cui il credito IVA trimestrale compensabile sia superiore a 15.000 euro, non ricorre l’obbligo di apposizione del visto di conformità sull’istanza trimestrale (modello IVA TR), atteso che il dato letterale della norma prevede l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 241 del 1997, «relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito».
Si ricorda, inoltre, che l’ammontare del credito infrannuale che si intende utilizzare in compensazione con il modello F24, partecipa al computo del limite annuo di 700.000 euro, (articolo 9, comma 2, decreto legge n. 35 del 2013). Per effetto dell’art. 35, comma 6-ter, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il predetto limite annuo è elevato ad un milione di euro nei confronti dei subappaltatori che nell’anno precedente abbiano registrato un volume d’affari costituito per almeno l’80 per cento da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.
 Il nuovo Modello TR
Il modello è costituito da:
·              il frontespizio composto di due facciate;
·              il modulo, composto dai quadri TA, TB, TC e TD, che va compilato da tutti i soggetti per l’indicazione dei dati contabili;
·              il prospetto riepilogativo, composto dal quadro TE, riservato all’ente o società controllante per la richiesta di rimborso o l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale del gruppo

Il modello deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
In relazione poi alla verifica della tempestività delle richieste presentate per via telematica, si ricorda che si considerano tempestive le istanze trasmesse entro i termini prescritti, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di emissione della comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare n. 195/E del 24 settembre 1999 - in “Finanza & Fisco” n. 35/99, pag. 4175. Con comunicato stampa del 21/10/1999 - in “Finanza & Fisco” n. 39/99, pag. 4589 è stato chiarito che manca il requisito di colpevolezza o del dolo nel caso di difficoltà nella connessione al servizio telematico).

Contribuenti con diritto di precedenza
Nel frontespizio, si segnala la casella “Contribuenti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso riservata ai contribuenti che rientrano tra le categorie individuate dai decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, emanati ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 38-bis, per le quali è prevista l’erogazione dei rimborsi in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta. In particolare nella casella in esame va indicato il codice:
- 1 per i soggetti che pongono in essere le prestazioni derivanti dai contratti di subappalto rientranti nell’ambito di applicazione della lettera a), del sesto comma, dell’articolo 17 del D.P.R. 633/72 (cfr. D.M. 22 marzo 2007 in “Finanza & Fisco” n. 12/2007, pag. 878);
- 2, per i soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 37.10.1, e cioè i soggetti che svolgono le attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici (cfr. D.M. 25 maggio 2007 in “Finanza & Fisco” n. 27/2007, pag. 2150);
- 3, per i soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 27.43.0, e cioè i soggetti che producono zinco, piombo e stagno, nonché i semilavorati degli stessi metalli di base non ferrosi (cfr. D.M. del 18 luglio 2007);
- 4, per i soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 27.42.0, e cioè i soggetti che producono alluminio e semilavorati (cfr. D.M. 21 dicembre 2007);
- 5, per i soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECO 2007 30.30.09, e cioè i soggetti che fabbricano aeromobili, veicoli spaziali e i relativi dispositivi n.c.a. (cfr. D.M. 10 luglio 2014).

La “corsia preferenzialeè condizionata al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 2 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 22 marzo 2007 (in “Finanza & Fisco” n. 12/2007, pag. 880) e dei presupposti di cui all’articolo 30, terzo comma, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972, ossia che:
• l’attività sia esercitata da almeno tre anni;
• l’eccedenza d’imposta chiesta a rimborso sia almeno pari a 3.000,00 euro (per il rimborso trimestrale) o a 10.000,00 euro (per il rimborso annuale);
• l’eccedenza d’imposta chiesta a rimborso sia almeno pari al 10 per cento dell’importo complessivo dell’imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nel periodo (trimestre o anno) cui si riferisce la richiesta;
• sia rispettato il requisito dell’aliquota media di cui all’articolo 30, terzo comma, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972.

Per saperne di più:


Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 26 marzo 2014 prot. n. 43436/2014 (sostituisce quello precedente in uso approvato con provvedimento 20 marzo 2012), recante: «Approvazione del modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati» 


Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 settembre 2014, recante: «Approvazione delle istruzioni per la compilazione del modello IVA TR, approvato con provvedimento del 26 marzo 2014, per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati»;
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 15 gennaio 2010 - Controllo preventivo delle compensazioni dei crediti relativi all’imposta sul valore aggiunto – Art. 10 del decreto legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E del 12 marzo 2010 - Profili interpretativi emersi nel corso degli incontri con la stampa specializzata;
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 96 E del 28 settembre 2011 - Modello IVA TR - Richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale - Modalità di esposizione delle operazioni con aliquota al ventuno per cento;


La versione 5.0.1 consente la compilazione e la predisposizione del file da inviare telematicamente in conformità alle istruzioni al modello IVA TR aggiornate con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 settembre 2014.

Fonte: Finanza & Fisco

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