L’inquadramento
fiscale dell’attività di allevamento cani è radicalmente cambiato con DM del 20
aprile 2006 (G.U. n. 97 del 27 aprile 2006).
L'attività
relativa all'allevamento di cani è regolata dalla legge n. 349 del 23 agosto
1993 che, dopo aver precisato, all' articolo 1, che “per attività
cinotecnica si intende l'attività volta all'allevamento, alla selezione e
all'addestramento delle razze canine”, ha stabilito, all' articolo 2, che
tale attività è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di
altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto, per
cui le persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano
l'attività cinotecnica sono imprenditori agricoli, ai sensi dell' art. 2135 del
Codice civile.
Un soggetto alleva un
numero di fattrici inferiori a 5
|
NO
imprenditore agricolo
|
Un soggetto alleva un
numero di fattrici pari o superiori a 5, le quali NON producono annualmente
un numeri di cuccioli pari o superiori a 30
|
NO
imprenditore agricolo
|
Un soggetto:
- alleva un
numero di fattrici pari o superiori a
5, le quali producono annualmente un numeri di cuccioli pari o superiori a
30;
- consegue degli altri
redditi che derivano da attività non
agricole che sono prevalenti rispetto a quelli che derivano dall’attività di
allevamento cani.
|
NO
imprenditore agricolo
|
Un soggetto:
- alleva un
numero di fattrici pari o superiori a 5, le quali producono
annualmente
un numeri di cuccioli pari o superiori a 30;
- consegue degli altri
redditi che derivano da attività non agricole che NON sono prevalenti
rispetto a quelli che derivano dall’attività di allevamento cani.
|
SI
imprenditore agricolo
|
In
precedenza l’attività era tassata come le imprese commerciali, cioè in base
alla differenza tra costi e ricavi di competenza. Ora invece, per le imposte
dirette, è parificata alle attività
agricole di allevamento. Ciò significa che è sufficiente dichiarare il reddito agrario dei terreni posseduti,
purché questi siano potenzialmente
sufficienti a produrre almeno un quarto del mangime necessario.
Se il terreno è insufficiente il reddito
derivante dall’allevamento è considerato
di impresa, ma calcolato in modo forfetario sulla base di appositi
coefficienti.
Per quanto riguarda le condizioni per poter essere classificato come imprenditore agricolo si fa presente che l’allevamento di cani assume natura di impresa quando l’allevamento abbia per oggetto almeno 5 fattrici, le quali annualmente producono non meno di 30 cuccioli.
Per
l'esercizio dell'attività agricola, è necessaria l'iscrizione nel Registro imprese, sezione imprenditori
agricoli o piccoli imprenditori - coltivatori diretti.
Perché ricorra la figura dell'imprenditore commerciale, come tale assoggettabile a fallimento, il requisito dell'organizzazione professionale per un'attività di servizi non postula necessariamente un complesso ordinato di mezzi e di persone con le modalità e le caratteristiche delle rispettive attività commerciali, essendo, invece, sufficiente che quella attività sia sistematica e continua, anche se con rudimentale e limitata predisposizione di documenti, danaro o altro, particolarmente quando essa sia incentrata in una persona e non richieda che scarsi mezzi materiali e personali.
Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi disciplina la tassazione di tutti i redditi conseguiti in Italia; al suo interno sono contenute suddivisioni per classi di reddito fra cui quella relativa ai redditi di impresa (artt. 55 e seguenti Tuir).
L'articolo 55 sopra citato enuncia che “sono redditi d’impresa di quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 del codice civile ......... anche se non organizzate in forma di impresa”.
Appare subito evidente che il concetto cardine per l'individuazione della applicazione dell'Irpef è quello della professione abituale.
Se al contrario l’attività viene svolta occasionalmente non vi è dubbio che non vi è esercizio di impresa con la conseguenza che l'Irpef è applicata ai sensi dell'art. 67 comma 1 lett. i) Tuir (redditi diversi).
Una risoluzione interessante in merito al concetto di occasionalità e di abitualità è la n. 550326 del 24 novembre 1988, Dir. Gen. Tasse, in cui il Ministero definisce i criteri di professionalità ed abitualità, secondo il Ministero essi
“sussistono ogni qualvolta un soggetto ponga in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo. In altri termini i cennati presupporti non si realizzano solo nei casi in cui vengono posti in essere atti economici in via meramente occasionale”.
Il soggetto che effettua l’attività di allevamento amatoriale e quindi in modo occasionale non consegue un reddito d’impresa ma un reddito diverso (art. 67 comma 1 lett. i Tuir).
Per quanto concerne l’Iva, alle cessioni di cani non è applicabile il regime speciale di cui all’art. 34 del Dpr 633/72, in quanto non compresi nella parte I della tabella A. Perciò deve essere applicato il regime “normale”.
Dal punto di vista civilistico, l’attività cinotecnica è definita come quella volta all’allevamento, alla selezione e all addestramento delle razze canine (L. n. 349/93 ) ed è considerata agricola quando “i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto”.
Per quanto riguarda l’aspetto previdenziale, già da tempo l’Inps ha considerato l’attività cinotecnica come agricola primaria, e quindi soggetta ai contributi agricoli.
Perché ricorra la figura dell'imprenditore commerciale, come tale assoggettabile a fallimento, il requisito dell'organizzazione professionale per un'attività di servizi non postula necessariamente un complesso ordinato di mezzi e di persone con le modalità e le caratteristiche delle rispettive attività commerciali, essendo, invece, sufficiente che quella attività sia sistematica e continua, anche se con rudimentale e limitata predisposizione di documenti, danaro o altro, particolarmente quando essa sia incentrata in una persona e non richieda che scarsi mezzi materiali e personali.
Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi disciplina la tassazione di tutti i redditi conseguiti in Italia; al suo interno sono contenute suddivisioni per classi di reddito fra cui quella relativa ai redditi di impresa (artt. 55 e seguenti Tuir).
L'articolo 55 sopra citato enuncia che “sono redditi d’impresa di quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 del codice civile ......... anche se non organizzate in forma di impresa”.
Appare subito evidente che il concetto cardine per l'individuazione della applicazione dell'Irpef è quello della professione abituale.
Se al contrario l’attività viene svolta occasionalmente non vi è dubbio che non vi è esercizio di impresa con la conseguenza che l'Irpef è applicata ai sensi dell'art. 67 comma 1 lett. i) Tuir (redditi diversi).
Una risoluzione interessante in merito al concetto di occasionalità e di abitualità è la n. 550326 del 24 novembre 1988, Dir. Gen. Tasse, in cui il Ministero definisce i criteri di professionalità ed abitualità, secondo il Ministero essi
“sussistono ogni qualvolta un soggetto ponga in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo. In altri termini i cennati presupporti non si realizzano solo nei casi in cui vengono posti in essere atti economici in via meramente occasionale”.
Il soggetto che effettua l’attività di allevamento amatoriale e quindi in modo occasionale non consegue un reddito d’impresa ma un reddito diverso (art. 67 comma 1 lett. i Tuir).
Per quanto concerne l’Iva, alle cessioni di cani non è applicabile il regime speciale di cui all’art. 34 del Dpr 633/72, in quanto non compresi nella parte I della tabella A. Perciò deve essere applicato il regime “normale”.
Dal punto di vista civilistico, l’attività cinotecnica è definita come quella volta all’allevamento, alla selezione e all addestramento delle razze canine (L. n. 349/93 ) ed è considerata agricola quando “i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto”.
Per quanto riguarda l’aspetto previdenziale, già da tempo l’Inps ha considerato l’attività cinotecnica come agricola primaria, e quindi soggetta ai contributi agricoli.
Allevamento cani sempre attivo costruito1966.autorizzato dal comune di Cremona.accatastato x imposto errore in c2 come deposito.x la legge 23 agosto 349 del 93 finalmente agricolo.ma l'agenzia delle entrate ha omesso l'applicazione della legge continuando a percepire tributi come deposito mai stato.poteva farlo?
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