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Requisiti pensionistici 2016

Dal 1° gennaio 2016, entreranno in scena i nuovi requisiti di accesso per accedere ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi della speranza di vita stimata dall’ISTAT.

Requisiti pensionistici 2016:
·         4 mesi di contributi in più per la pensione anticipata;
·         4 mesi di età anagrafica in più per la pensione di vecchiaia;
·         0,3 unità in più per la pensione con il sistema delle c.d. “quote”. 

A decorrere dal 1° gennaio 2016 scatteranno i nuovi requisiti pensionistici (pensione di vecchiaia e pensione anticipata), che riepiloghiamo di seguito:

PENSIONE DI VECCHIAIA
Anno
Uomini
Donne dipendenti
Donne autonome
2011
65 anni
60 anni
60 anni
2012
66 anni
62 anni
63 anni e 6 mesi
2013
66 anni e 3 mesi
62 anni e 3 mesi
63 anni e 9 mesi
2014-2015
66 anni e 3 mesi
63 anni e 9 mesi
64 anni e 9 mesi
2016-2018
66 anni e 7 mesi
65 anni e 7 mesi
66 anni e 1 mese

PENSIONE ANTICIPATA
Anno
Uomini
Donne
2012
42 anni e 1 mese
41 anni e 1 mese
2013
42 anni e 5 mesi
41 anni e 5 mesi
2014-2015
42 anni e 6 mesi
41 anni e 6 mesi
2016-2018
42 anni e 10 mesi
41 anni e 10 mesi

Il D.M. del 16 settembre 2014 ha modificato, altresì, i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla L. n. 243/2004 s.m.i.

In particolare, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto a pensione con il sistema delle c.d. “quote”, possono conseguire tale diritto al maturare dei seguenti requisiti:
    35 anni di contributi + 61 anni e 7 mesi d’età per i lavoratori dipendenti (fermo restando il raggiungimento di quota 97,6);
-    35 anni di contributi + 62 anni e 7 mesi d’età per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS (fermo restando il raggiungimento di quota 98,6).

IL SISTEMA DELLE “QUOTE”
- dal 1° gennaio 2016 -
Lavoratori dipendenti
35 anni di contributi + 61 anni e 7 mesi d’età
Lavoratori autonomi iscritti all’INPS
35 anni di contributi + 62 anni e 7 mesi d’età

Pensione di vecchiaia

Per effetto dei nuovi incrementi alla speranza di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018, i limiti di età previsti in relazione alla qualifica o grado di appartenenza devono essere incrementati di 7 mesi rispetto al limite ordinamentale.

OSSERVA - Resta fermo il regime delle decorrenze introdotto dall’art. 12, commi 1 e 2 della Legge n. 122/2010 (c.d. finestra mobile).

Pensione di anzianità

A decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018 l’accesso al pensionamento anticipato, fermo restando l’applicazione della finestra mobile, avviene con i seguenti requisiti:
-      raggiungimento di un’anzianità contributiva di 40 anni e 7 mesi, indipendentemente dall’età. In tal caso, si applica un ulteriore posticipo di 3 mesi rispetto ai 12 mesi di finestra mobile;
-  raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a condizione che essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011, ed in presenza di un’età anagrafica di almeno 53 anni e 7 mesi;
   raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età anagrafica di almeno 57 anni e 7 mesi.

Fonte: liberamente tratta da Fiscal-Focus, Informativa per i clienti di studio

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