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Spesometro 2015



Come noto, l'art. 21, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche con L. 30 luglio 2010, n. 122 (poi modificato dall'art. 2, co. 6, D.L. 16/2012), ha introdotto l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva.
Per il 2015 i dati riferiti al periodo d`imposta 2014 devono essere trasmessi telematicamente nelle seguenti date:
1.      entro il 10 aprile 2015 per i soggetti con liquidazione IVA mensile;
2.      entro il 20 aprile 2015 per i soggetti con liquidazione IVA trimestrale;
3.      entro il 30 aprile 2015 per gli operatori finanziari con riferimento alle operazioni IVA di importo pari o superiore a 3.600 euro effettuate attraverso carte di credito, di debito o prepagate (c.d. moneta elettronica).
 
Cosa va comunicato
L’obbligo di comunicazione riguarda dunque, le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura ed è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell’importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate.
Nel dettaglio riguarda quindi:
1.      le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali vige l’obbligo di emissione della fattura, indipendentemente dall`importo;
2.      le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non c’è l’obbligo di emissione della fattura, ma l’importo unitario dell`operazione è pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell’IVA;
3.      le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a 1.000 euro, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli artt. 22 e 74-ter del D.P.R. 633/1972), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell`Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato.
In caso di registrazione di documento riepilogativo delle fatture attive e passive di importo non superiore a 300 euro, è possibile indicare nella comunicazione il riferimento al "documento riepilogativo", senza aggiungere i dati di tutte le controparti indicate nelle singole fatture inferiori ai 300 euro (al netto di IVA).
Soggetti obbligati
Sono obbligati ad effettuare la comunicazione  tutti i soggetti passivi IVA:
-        imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc;
-        lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali;
-        società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati;
-        società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società;
-        istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie;
-        curatori fallimentari e commissari liquidatori;
-        enti non commerciali per le sole operazioni rilevanti ai fini IVA, se invece le fatture passive sono riferibili ad acquisti che riguardano attività istituzionali e commerciali, l’obbligo si ritiene assolto con l’invio degli importi riguardanti gli acquisti per attività commerciali. Riguardo alle spese di elettricità, gas, acqua, telefono degli enti non commerciale intese come oneri promiscui, non costituiscono oggetto di comunicazione;
-        la Legge di Stabilità 2014 ha esteso l’obbligo della comunicazione anche alle operazioni rilevanti ai fini IVA mediante modello polivalente i Piccoli produttori agricoli, anche se non superano i 7 mila euro di vendite l’anno;
-        associazioni e Enti associative sportive dilettantistiche, che pur avvalendosi del regime agevolato forfetario previsto dalla Legge 398/91, sono tenute alla comunicazione limitatamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali. Le ASD con opzione per la 398/91 pertanto inviano solo i dati delle fatture emesse per pubblicità e sponsorizzazioni come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, tali associazioni anche se non sono obbligate alla registrazione analitica delle fatture passive ricevute, devono comunicare gli importi relativi agli acquisti di beni e servizi direttamente riferibili all’attività commerciale eventualmente svolta.
Soggetti esclusi
Sono esonerati dallo spesometro i contribuenti che si avvalgono del regime c.d. dei nuovi minimi (art. 27, co. 1 e 2, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modifiche dalla L. 15.7.2011, n. 111), così come lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e, in generale, tutti gli altri organismi di diritto pubblico, limitatamente alle cessioni di beni e prestazioni di servizi attive e passive poste in essere nell'ambito di attività istituzionali, diverse da quelle che costituiscono esercizio d'impresa.
Per l’anno 2015 è previsto l’esonero per chi sceglie la fattura elettronica. Tale esonero è previsto dall’art. 50-bis del D.L. n. 69/2013, c.d. Decreto Fare, convertito nella Legge n. 98/2013, ha esonerato dagli adempimenti dello Spesometro 2015, i titolari di partita IVA che, dal 1° gennaio 2015, optano per la trasmissione quotidiana all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, delle fatture emesse e ricevute e dell’ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate, non soggette a fatturazione.
Casi particolari
Sono previsti, nelle istruzioni al modello, dei casi particolari tra cui:
Attività in contabilità separata: nel caso di contribuente che esercita due attività in contabilità separata ai sensi dell’art. 36 D.P.R. 633/72, la fattura del fornitore che contiene costi promiscui ad entrambe le attività, può essere comunicata, ancorché possa dar luogo a distinte registrazioni, compilando un dettaglio unico, al netto di eventuali voci fuori campo IVA.
Autotrasportatori che possono annotare le fatture emesse entro il trimestre solare successivo a quello di loro emissione ai sensi dell’art. 74 comma 4 del D.P.R. 633/72, e per cui, l’obbligo di inserimento nella comunicazione scatta al momento in cui le medesime sono registrate.
Contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità per cui l’esonero viene meno quando, in corso d’anno, il regime semplificato cessa di avere efficacia; l’agenzia comunque con circolare ha specifica che, in tal caso la circolare specifica che il contribuente è obbligato alla comunicazione in corso d’anno solamente nel caso in cui consegua ricavi/compensi per importi superiori a oltre il 50% rispetto al limite di legge. Negli altri casi l’obbligo decorre dall’anno successivo.
Corrispettivi SNAI:  sono considerati rilevanti e pertanto oggetto di comunicazione tutte le seguenti tipologie:
-        corrispettivi scaturenti dagli estratti conto quindicinali SNAI al gestore degli apparecchi da intrattenimento ex art.110, comma 7, T.U.L.P.S.;
-        fatture emesse dal pubblico esercizio dove sono collocati gli apparecchi nei confronti del gestore degli stessi;
-        corrispettivi derivanti da singole giocate al Lotto da parte di soggetti privati.
Corrispettivi delle distinte riepilogative ASL: sono considerati rilevanti e pertanto oggetto di comunicazione i corrispettivi emessi dalle farmacie a fronte dell’incasso delle distinte riepilogative ASL.
Cessioni gratuite oggetto di autofattura quando rientrano nell’attività propria dell’impresa cedente, sono da comunicare con l’indicazione della partita IVA del cedente.
Fatture cointestate: le operazioni documentate da fatture cointestate devono essere comunicate per ognuno dei cointestatari.
Fatture ricevute da contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio: L’operazione effettuata da un contribuente in regime fiscale di vantaggio, pur non recando addebito di imposta, è da considerare comunque rilevante e quindi soggetta
a registrazione ai fini IVA, ed è pertanto da comprendere nella comunicazione.
Contratti di leasing per cui è stato disposto l’esonero dalla comunicazione ex art. 21, D.L. n. 78/2010 per i soli prestatori in ragione della specifica e più dettagliata comunicazione che viene effettuata relativamente ai dati dell’attività caratteristica, trattasi di esonero, disposto col solo fine di evitare duplicazione di adempimento in capo alle società di leasing e noleggio.
Per i soggetti utilizzatori dei beni in leasing o in noleggio permane l’obbligo di comunicazione per lo Spesometro.
Come va presentata la comunicazione
La comunicazione va inviata, con modalità telematica direttamente o tramite intermediario, con il modello messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Può essere effettuata inviando i dati in forma analitica ovvero in forma aggregata. L’opzione deve essere esercitata nel modello allegato ed è vincolante per l’intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo. L'opzione resta valida solo limitatamente ai dati del singolo anno oggetto di comunicazione e potrà essere sovvertita in occasione della trasmissione dello spesometro riferito all'annualità successiva.
Sanzioni
È prevista una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di Euro 258 ed un massimo di Euro 2.065, per i soggetti obbligati alla compilazione e alla trasmissione telematica dello Spesometro che omettono, o ritardano o falsificano la Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA.
Il contribuente che abbia commesso eventuali violazioni e ritardi può decidere di sanare la propria posizione debitoria con il Fisco ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso Spesometro 2015 che prevede la riduzione ad un terzo della sanzione irrogata pari ad un minimo di Euro 86.

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