Passa ai contenuti principali

Agevolazioni fino a 60.000 euro, se si acquista un immobile per destinarlo alla locazione

Il pacchetto di riforme del Governo Renzi, c.d. pacchetto Sblocca-Italia (D.L. n. 133 del 12 settembre 2014), approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 agosto 2014 e pubblicato in G.U. il 12 settembre 2014, conv. con L. 164/2014, porta con sé molte novità per gli immobili. Tra le diverse misure, ve ne è una che va tenuta in considerazione.

L’art.21 del D.L. 133/2014 introduce un’agevolazione per i contribuenti privati che acquistino immobili di classe energetica elevata, per poi destinarli alla locazione.

Le condizioni per fruire del bonus fiscale
Si tratta, in sostanza, di una nuova misura diretta ad incentivare gli investimenti immobiliari: l’art. 21 del D.L. n. 133/2014, introduce uno sconto fiscale del 20% sull'acquisto o la costruzione di immobili, che si concretizza in una deduzione di 60.000 euro, godibile in massimo otto anni (7.500 euro all'anno).

Il vero problema è che quell’immobile, da acquistare direttamente dal costruttore (o dall’impresa di costruzione o ristrutturazione), dovrà poi essere locato per almeno otto anni a canone inferiore rispetto a quello di mercato.

Coloro che acquisteranno con il bonus del 20% saranno, dunque, obbligati a locare a un canone “calmierato” rispetto a quello di mercato.

Le condizioni per la concessione dell'agevolazione sono le seguenti:
- l'acquisto deve essere effettuato dal 01.01.2014 al 31.12.2017;
- l’immobile deve essere a destinazione residenziale (di nuova costruzione e invenduto alla data del 12.11.2014 o oggetto di restauro o risanamento conservativo o ristrutturazione ex art. 3, co.1 lett. c) e d) del D.P.R. n. 380/2001);
- la categoria catastale deve essere necessariamente A (abitazioni) esclusi gli A/8, A/9 e A/1 (ville e case storiche o signorili);
- l’unità non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E (D.M. n.1444 del 02.04.68);
- la classe energetica degli immobili deve essere del tipo A o B;
- il cedente deve essere un’impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare o cooperativa edilizia o soggetti che vi hanno fatto tali interventi;
- l’acquirente deve essere persona fisica che non esercita attività d’impresa;
- il tetto di spesa per l'acquisto (anche di due immobili) è di 300.000 euro;
- la destinazione locativa va operata entro 6 mesi dalla fine lavori di costruzione o dall’acquisto per almeno 8 anni continuativi;
- il canone non sia superiore a quello previsto dalla convenzione dell’art. 18 D.P.R. 380/2001 (canone convenzionato) o al minore tra il canone concordato ex art.2 co.3 L. 431/98 e quello speciale ex art. 3, co. 114 L. 350/2003.

NOTA BENE - Non è necessario applicare le regole del contratto convenzionato o la tipologia del contratto destinato all’housing sociale (art. 2 co. 3 L. 431/98 e art. 3, co. 114 L. 350/2003), ma è sufficiente che l’importo del canone pattuito sia contenuto nel range stabilito da tali contratti.
Solo se si tratta di un fabbricato soggetto al canone convenzionato o speciale, va rispettata la formula contrattuale prevista, altrimenti, no. Nel caso manchi una convenzione o un canone speciale, l’ammontare del canone non può essere superiore a quello previsto per un contratto concordato, ma la forma è libera.

- locatore e locatario non devono avere rapporti di parentela entro il 1° grado.

Qualora manchino tali requisiti, scatta l'immediata decadenza dalle agevolazioni e la restituzione del bonus.

I benefici riconosciuti
Sono due le agevolazioni concesse ai contribuenti, cumulabili tra loro:
- una deduzione Irpef pari al 20% del prezzo di acquisto dell’immobile, fino al limite massimo di 300.000 euro; una deduzione massima quindi di 60.000 euro, da suddividere in 8 quote annuali da 7.500 euro l’anno;
- una deduzione Irpef degli interessi passivi pagati sul mutuo stipulato per l’acquisto dell’immobile oggetto di agevolazione.

NOTA BENE - La deduzione spetta anche per le spese sostenute dal contribuente persona fisica non esercente attività commerciale per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, per la costruzione di un’unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori.

Il comma 3 dell’art. 21 del D.L. 133/2014 stabilisce che, fermo restando il limite massimo complessivo di 300.000 euro, la deduzione spetta anche per l'acquisto o realizzazione di ulteriori unità immobiliari da destinare alla locazione.

Commenti

Post popolari in questo blog

Elenco codice destinatario univoco per la Fatturazione elettronica SDI

  Provider Codice Destinatario Aruba KRRH6B9 Wolters Kluwer  Fattura Smart WKI W7YVJK9 Fattura PA  by  Passepartout 5RUO82D Fatture in Cloud  by  TeamSystem M5UXCR1 Zucchetti SUBM70N Register PZIJH2V Agyo KUPCRMI ARXivar A4707H7 WebClient T04ZHR3 Sistemi USAL8PV Buffetti BA6ET11 CGN  by  RDV Network SU9YNJA Bluenext X2PH38J SEAC P62QHVQ FatturaOnClick.it WY7PJ6K ARCHIVIA.ONLINE WP7SE2Q Datev Koinos T9K4ZHO Var Group M5ITOJA Credemtel  (gruppo Banca Credem) MZO2A0U Infocert XL13LG4 SataNet SA0PL6Q Fattura24 SZLUBAI FattureGB QULXG4S FtPA 6EWHWLT Digithera URSWIEX Ksg TRS3OH9 DocEasy J6URRTW Metodo W4KYJ8V QuickMastro KJSRCTG Fattura Elettronica APP N92GLON Archivium srl 3ZJY534 IDOCTORS NKNH5UQ Extreme software E2VWRNU Arthur   Informatica G4AI1U8 Danisoft G1XGCBG MySond H348Q01 OLSA Informatica XIT6IP5 Unimatica E06UCUD Mustweb Srl P4IUPYH Mustweb srl 2LCMINU Coldiretti 5W4A8J1 Tech Edge 0G6TBBX Cia 6RB0OU9 Consorzio CIAT AU7YEU4 Alto Trevigiano Servizi C1QQYZR EdiSoftware Srl EH1R83N

SCHEDA CARBURANTE E MODELLO PDF

SCHEDA CARBURANTI MODELLO DA UTILIZZARE PER I RIFORNIMENTI DEGLI AUTOMEZZI AZIENDALI E PROFESSIONALI Modello in PDF Come si sa, la scheda carburante , regolamentata dall’art. 1 del D.P.R. 444/1977,  è nata quale documento fiscale sostitutivo della fattura e deve essere completa di alcuni dati obbligatori per legge, necessari per usufruire della detraibilità dell’IVA e della deducibilità del costo. La scheda carburante deve essere utilizzata per gli acquisti di carburanti per autotrazione, effettuati in impianti stradali di distribuzione da parte dei soggetti IVA nell’esercizio di imprese, arti e professioni. Non può essere utilizzata in caso di acquisti  effettuati al di fuori degli impianti stradali di distribuzione o in caso di acquisto di carburante non destinato all’autotrazione e per le vendite di carburante effettuate dagli esercenti degli impianti stradali a Stato, Enti pubblici, Enti ospedalieri, Enti di assistenza, Università: in questi casi è obbligato

La tassazione dei dividendi percepiti nel 2015

Per la corretta determinazione della tassazione dei dividendi percepiti dalle persone fisiche (non imprenditori) derivanti da partecipazioni detenute in società di capitali nel corso dell’anno 2015 dobbiamo distinguere: la localizzazione della società che eroga i dividendi (utili corrisposti da soggetti residenti, non residenti o residenti in Stati a fiscalità privilegiata); la percentuale di partecipazione detenuta dal socio nella società; Come noto gli artt. 3 e 4 del D.L. n. 66/2014 hanno modificato la tassazione dei redditi di natura finanziaria innalzandone l’aliquota dal 20% al 26% , fatta eccezione per alcune tipologie di redditi quali le rendite finanziarie derivanti da titoli di Stato italiani o esteri; in particolare la nuova aliquota è applicabile, oltre agli interessi, premi ed altri proventi di cui all’art. 44 del Tuir, anche ai redditi diversi di cui all’art. 67 comma 1 lett. da c- bis ) a c- quinquies ) del Tuir. In merito alla percentuale