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NASpI - Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego



Gli articoli da 1 a 14 del Decreto Legislativo n. 22 del 4 marzo 2015 regolano la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), avente la funzione di fornire una prestazione (indennità mensile di disoccupazione) ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

La NASpI sostituisce le indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.

Soggetti interessati e requIsiti
Destinatari dell’indennità NASpI sono tutti i lavoratori dipendenti compresi:
- gli apprendisti;
- i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata;
- il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.

Diversamente, ne sono esclusi:
- i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
- gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato (per i quali continuano a trovare - - applicazione le disposizioni sulla disoccupazione agricola).

Per accedere all’indennità NASpI il lavoratore deve possedere congiuntamente i seguenti requisiti:
- essere in stato di disoccupazione (perdita involontaria del posto di lavoro);
- far valere, nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione;
- far valere 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

MISURA

L’importo della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile (determinata dall’INPS sulla base dell’imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni), nel caso in cui la retribuzione mensile di riferimento sia pari o inferiore, per l’anno 2015, a euro 1.195,00.
Qualora la retribuzione media di riferimento sia superiore all’importo di 1.195,00 euro mensili, la misura dell’indennità NASpI è pari al 75% del predetto importo incrementato di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e l’importo di 1.195,00 euro.

L’indennità NASpI non può in ogni caso superare, nel 2015, l’importo massimo mensile di 1.300,00 euro.

N.B.
L’indennità si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del 4° mese di fruizione (91° giorno della prestazione).


Durata
La durata del trattamento è proporzionata all’anzianità contributiva, infatti è corrisposta (con cadenza mensile) per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni.
Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione, anche nel caso in cui l’indennità sia stata liquidata anticipatamente quale forma di incentivo all’imprenditorialità.

N.B.
Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017 la durata di fruizione della prestazione è limitata a un massimo di 78 settimane.

Termine e modalità di presentazione della domanda

La richiesta di NASpI deve essere presentata, esclusivamente in via telematica all’INPS, dagli interessati, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Il mancato rispetto del termine determina la decadenza dal diritto a percepire l’indennità.

N.B.
Il termine decorre dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro.

Decorrenza
Il lavoratore avente diritto, presentata la domanda nei termini, percepisce l’indennità NASpI a decorrere :
- dall'8° giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’8° giorno;
- dal 1° giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda sia stata presentata successivamente all’8° giorno.

Anticipazione dell’indennità
Il lavoratore disoccupato che percepisce l’indennità NASpI può richiedere la liquidazione anticipata degli importi del relativo trattamento non ancora erogato, in unica soluzione, al fine di:
- avviare un’attività di lavoro autonomo o
- avviare un’attività in forma di impresa individuale o
- sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio (l’incentivo è destinato al lavoratore e non alla cooperativa).


Fonte:Seac Spazio Aziende

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