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Nuovo Ravvedimento operoso: circolare AdE



Con la circolare n. 23/E del 9 giugno 2015, lAgenzia delle Entrate fornisce una breve guida sullistituto del ravvedimento operoso, radicalmente rinnovato dalla legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014), che può essere adesso utilizzato fino alla scadenza dei termini previsti per l'accertamento. Grazie alle nuove regole, il Fisco punta a ridurre le liti e a premiare i contribuenti più tempestivi nellautocorrezione, graduando le sanzioni in base al tempo trascorso dalla commissione delle violazioni. Il documento di prassi illustra inoltre come individuare il momento a partire dal quale vanno calcolati i termini per ravvedersi nei casi di omessi versamenti e violazioni commesse con la dichiarazione.



Prima si regolarizza, più si riducono le sanzioni

In seguito allapprovazione della legge di stabilità 2015, a partire dal primo gennaio i contribuenti possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse, secondo le modalità previste dalla nuova versione dellarticolo 13 del D.Lgs n. 472/1997, beneficiando di una sostanziale riduzione delle sanzioni, graduata in proporzione alla tempestività dellautocorrezione. Infatti, con il nuovo ravvedimento, le sanzioni si riducono da un decimo a un quinto del minimo.



Quando è possibile regolarizzare

Per i tributi amministrati dallAgenzia delle Entrate, il ravvedimento può adesso essere attivato a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Non possono ravvedersi, invece, i contribuenti ai quali sia stato notificato un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento o che abbiano ricevuto comunicazioni di irregolarità (articoli 36-bis D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis D.P.R. n. 633/1972) o lesito del controllo formale (art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973).



Il Fisco cambia verso a partire dal ravvedimento
In pratica, con il nuovo ravvedimento le sanzioni possono ridursi fino a un decimo nei casi descritti nella tabella seguente.



Le riduzioni del nuovo articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997 a seconda dei termini di regolarizzazione



TIPOLOGIA
TEMPISTICA
SANZIONE RIDOTTA
Mancato pagamento del tributo o di un acconto
lettera a)
Entro il termine di trenta giorni dalla data della sua commissione

1/10 del minimo
con ulteriore riduzione (applicando il cd. ravvedimento sprint) a 1/15 per giorno di ritardo se questo non supera i 14 giorni.
Regolarizzazione di errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo
lettera a-bis)
Entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dallomissione o dall’errore

1/9 del minimo

Regolarizzazione di errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo
lettera b)
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa allanno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dallomissione o dall’errore

1/8 del minimo

Regolarizzazione di errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo
lettera b-bis)
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa allanno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dallomissione o dall’errore

1/7 del minimo

Regolarizzazione di errori e omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo
lettera b-ter)
Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa allanno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dallomissione o dall’errore

1/6 del minimo

Regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo
lettera b-quater)
Dopo la constatazione della violazione (ai sensi dellarticolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per lemissione dello scontrino fiscale)

1/5 del minimo

Omissione della presentazione della dichiarazione
lettera c)
Se la dichiarazione viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni o, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni

1/10 del minimo





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