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Il ravvedimento dell'F24 a ZERO



Il fenomeno dell’omessa presentazione del Modello F24 con saldo finale a zero, qualora siano stati compensati crediti tributari e previdenziali con debiti di imposte e contributi, è molto frequente. La circolare n.54/E del 19 giugno 2002, al punto 17.2, ha affermato che la violazione di omessa presentazione del Modello F24 a zero è sostanziale perché arreca pregiudizio all’esercizio dell’azione di controllo, confermando, tuttavia, che sono applicabili le sanzioni di cui al comma 4 dell’art.19 del D.Lgs. n.241/1997.

Ciò significa che questo tipo di violazione è coperta da una sanzione propria di:
- euro 154,00,
           - ridotta ad euro 51,00 se il ritardo non è superiore a 5 giorni lavorativi

In passato si dibatté a lungo se fosse possibile applicare a tale violazione la procedura del ravvedimento operoso, quando per la regolarizzazione breve era già prevista una sanzione ridotta. La risposta giunse con il comunicato stampa del Ministero delle Finanze del 05 febbraio 1999 ove si affermava la possibilità di applicare le disposizioni dell’art.13 del D.Lgs. n.472/1997 (a quel tempo 1/6 della sanzione minima e di quella ridotta) ad entrambi gli importi, quello massimo e quello ridotto.


Pertanto, l’omessa presentazione della delega a zero può essere ravveduta tramite il ricorso al ravvedimento operoso di cui al D.Lgs 18 dicembre 1997, n.472, art.13 che consente al singolo contribuente di sanare l’irregolarità commessa, semprechè non sia già stata contestata o non siano iniziati ispezioni, accessi, verifiche o altre attività di accertamento, a fronte del versamento di una sanzione ridotta .

La sanzione dovuta risulta essere pari a:
- 6 euro (1/8 di € 51,00), se la delega viene presentata con un ritardo massimo di 5 giorni lavorativi;
- 19 euro (1/8 di € 154,00) nel caso in cui la stessa risulti presentata oltre i 5 giorni, ma comunque entro i termini per il ravvedimento lungo (entro un anno).

Righi del modello F24 da compilare:
SEZIONE
CODICE TRIBUTO
RATEAZIONE
ANNO DI RIFERIMENTO
ERARIO
8911
0000
Anno in cui è stata commessa la violazione

In tale ipotesi, semprechè vi sia credito disponibile, il modello F24 comprensivo della relativa sanzione potrà essere presentato a saldo zero.

ATTENZIONE
- L’’obbligo di presentazione del modello F24 non sussiste qualora si tratti di compensazione tra posizione debitoria e creditoria relativa allo stesso tributo (c.d. compensazione verticale)
- Inoltre l’istituto del ravvedimento operoso relativo all’omessa presentazione del Mod.F24 a saldo zero trova applicazione, esclusivamente, quando il credito da compensare risulta già maturato alla data della scadenza del tributo da versare.

Qualora ci si accorga che la compensazione effettuata con modello F24 presentato a saldo zero risulti errata, il contribuente può effettuarla correttamente presentando un nuovo modello F24 e chiedendo all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate l’annullamento del primo modello F24 errato.

OSSERVAZIONI
Alla luce della normativa di cui sopra, è opportuno segnalare che il contribuente, in ragione dell’importo del tributo a debito dovuto, dovrebbe valutare la convenienza economica tra il ravvedimento per l’omessa presentazione del modello F24 a saldo zero (sanzione € 6,00 entro i 5 giorni o € 19,00 entro un anno) ed il ravvedimento operoso del tributo stesso.

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