La distinzione tra lavori edilizi “pesanti” e “leggeri” assume rilievo ai fini della possibilità di optare per l’applicazione del regime di imponibilità IVA nella locazione immobiliare dei fabbricati abitativi, prevista solo nel caso in cui a locare l’immobile sia la medesima impresa che ha posto in essere sullo stesso l’intervento edilizio di “livello superiore".
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