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CORRESPONSIONE ANTICIPATA DELL’INDENNITÀ DI MOBILITÀ

La corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità ha lo scopo di aiutare il lavoratore in mobilità ad iniziare un'attività autonoma o imprenditoriale o ad associarsi in cooperativa.
(art. 7 c.5 L.223/91)

SPETTA

Questa indennità spetta ai lavoratori posti in mobilità che, successivamente, decidano di:
  • iniziare un’attività autonoma per la quale sia necessaria l’iscrizione alla CCIAA ovvero negli appositi albi professionali o elenchi di categoria (circolare 70 del 30/3/1996)
  • iniziare un’attività autonoma assoggettata a ritenuta di acconto per la quale non è prevista l’iscrizione negli appositi albi professionali e/o elenchi di categoria (circolare 70 del 30/3/1996) compresa l’attività imprenditoriale in cui non si concorre in maniera prevalente col proprio lavoro (sentenza della Corte di Cassazione n. 9007 del 2002 - circolare 174 del 28/11/2002)
  • sviluppare a tempo pieno un'attività autonoma iniziata durante il periodo di lavoro dipendente (Corte di Cassazione sentenza n. 6679 del 2001 – circolare 174 del 28/11/2002)
  • associarsi in cooperativa.

REQUISITI

Essere titolari di prestazione di mobilità ordinaria.

DOMANDA

Dove:
La domanda va presentata all’Inps, per il tramite del Centro per l’Impiego competente per territorio, utilizzando il modello Domanda di anticipazione dell’indennità di mobilità – Modello DS21/ANT Codice SR24 - disponibile nella sezione Modulistica di questo sito.
La domanda deve essere corredata della documentazione che attesti il tipo di attività autonoma o imprenditoriale che l’interessato intende avviare ovvero l’attività di associato alla cooperativa.

Esempi:
  • artigiano: iscrizione all’albo.
  • commerciante: iscrizione appositi registri
  • agente e rappresentante di commercio o mediatore: iscrizioni negli appositi ruoli e, se previsto, autorizzazione del comune o della Polizia di Stato per l’esercizio dell’attività
  • libero professionista: iscrizione nei relativi albi. Qualora non esistano albi o non sia obbligatoria l’iscrizione, devono essere forniti tutti gli elementi necessari a dimostrare che si intende effettivamente svolgere l’attività dichiarata: partita IVA. contratto di affitto, utenze, ecc..
  • socio di cooperativa: certificato di iscrizione nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione; stralcio dell’elenco dei soci corredato da una dichiarazione del presidente della cooperativa attestante l’avvenuta iscrizione dell’interessato e l’attività allo stesso assegnata
Quando:
Entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma o dell’associazione in cooperativa (circolare 174 del 28/11/2002).
Qualora l’attività autonoma o l’associazione in cooperativa sia iniziata in periodo antecedente il collocamento in mobilità, i 60 giorni decorreranno dalla data di licenziamento.

IMPORTO

L’importo dell’anticipazione è pari all'intera indennità di mobilità spettante, decurtata delle mensilità già percepite, escluso l'assegno al nucleo familiare (ANF) - circolare 124 del 31/5/1993.
Sull'importo erogato sarà operata la trattenuta IRPEF secondo la normativa vigente.

ANF

Per il periodo di trattamento anticipato non spettano gli assegni per il nucleo familiare.

CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

Il periodo di trattamento anticipato non dà diritto all’accredito della contribuzione figurativa.

RIOCCUPAZIONE COME LAVORATORE DIPENDENTE

Chi si rioccupa come lavoratore dipendente - pubblico o privato - nei 24 mesi successivi alla data di erogazione dell’anticipo, è tenuto a restituire la somma percepita a tale titolo in un’unica soluzione ovvero, a domanda, in massimo 12 rate mensili.
Il lavoratore è tenuto a dare comunicazione scritta all’Inps entro 10 giorni dall’avvenuta assunzione. In caso contrario si procederà al recupero della somma erogata maggiorandola degli interessi legali. (art. 7 c.5 L.223/91).

RICORSO

L’eventuale ricorso deve essere indirizzato al Comitato Provinciale, mediante  presentazione in carta semplice allo sportello Inps oppure spedito con raccomandata AR, entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento adottato.
Il Comitato ha 90 giorni per decidere, trascorsi i quali il lavoratore può ricorrere in giudizio.

AZIONE GIUDIZIARIA

Il lavoratore può proporre azione giudiziaria entro un anno da:
  • negato accoglimento del ricorso
  • data di scadenza del termine previsto per la decisione del ricorso (90 giorni).

LE MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps.

L’interessato deve indicare sulla domanda una delle seguenti modalità:

  • bonifico bancario o postale
  • allo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale o localizzato per CAP (così come deciso dal Direttore della Sede – messaggio 6477 del 8/3/2004) previo accertamento dell’identità del percettore tramite:
    - documento di riconoscimento;
    - codice fiscale;
    - consegna dell’originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento trasmessa all’interessato via Postel in Posta Prioritaria.
  • nel caso di accredito in c/c bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell'ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione nonché le coordinate bancarie o postali (CIN, ABI, CAB) e il numero di c/c.

    Nel caso di reclamo per mancato pagamento allo sportello a causa di riscossione fraudolenta:
  • il legittimo beneficiario dovrà fare una dichiarazione di responsabilità per mancata riscossione;
  • la sede Inps competente dovrà riemettere il pagamento e contestualmente denunciare l’accaduto alla competente autorità. La documentazione dovrà essere trasmessa alla Direzione Centrale per il recupero delle somme indebitamente riscosse (messaggio 14680 del 12/5/2004).

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