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730 e UNICO: Detraibilità per "Tagesmutter"

L’articolo 15 D.P.R. n. 917/1986 prevede una detrazione relativa alle spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632,00 euro annui per ogni figlio.

Con la circolare n. 6/E del 2006 è stato precisato che è possibile fruire del beneficio fiscale in relazione alle somme versate a qualsiasi asilo nido, sia pubblico che privato, sulla base della definizione di asilo fornita dall'articolo 70 della legge n. 488 del 2001, secondo cui costituiscono asili nido le strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a sostenere le famiglie e i genitori.

Per quanto riguarda i soggetti che offrono presso il loro domicilio servizi di cura ed educazione all'infanzia definiti "Tagesmutter" (c.d. mamma di giorno) , si fa presente che in risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-07001 del 2012 il Ministero dell'economia e delle finanze ha affermato che nel caso dell'assistenza domiciliare all'infanzia, esclusa la natura pubblica del servizio prestato, occorre verificare se il servizio fornito dagli assistenti domiciliari all'infanzia abbia le caratteristiche di una prestazione erogata presso un asilo nido privato. Tali asili, al pari di quelli pubblici, sono caratterizzati dalla presenza di una struttura organizzativa idonea a garantire l'educazione e l'assistenza alla prima infanzia con carattere di continuità e per un periodo di tempo almeno pari a quello delle strutture pubbliche. Per le somme versate dal contribuente per i servizi a domicilio di cura ed educazione all’infanzia resi dalle c.d. “Tagesmutter”, che operano nell’ambito di cooperative sociali convenzionate con il Comune, spetta la detrazione del 19%, ex articolo 15 TUIR, prevista per le spese di frequenza agli asili nido pubblici o privati, per un importo non superiore a 632 euro per figlio, a condizione che “il servizio fornito dagli assistenti domiciliari all’infanzia abbia le caratteristiche di una prestazione erogata presso un asilo nido privato”. Quest’ultimo è caratterizzato dalla presenza di una struttura organizzativa idonea a garantire l’educazione e l’assistenza della prima infanzia con continuità e per un periodo di tempo almeno pari a quello delle strutture pubbliche.



Si rammenta che è definita asilo nido (pubblico o privato) la struttura diretta a garantire la formazione e la socializzazione di bambini di età compresa tra 3 mesi e 3 anni.

La Provincia Autonoma di Bolzano ha trasmesso all'Agenzia Entrate una nota nella quale ha affermato che il servizio di assistenza domiciliare all'infanzia, così come disciplinato dalla legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8, e dal decreto del Presidente della Giunta Provinciale della Provincia autonoma di Bolzano 30 dicembre 1997, n. 40, presenta le condizioni sopra richiamate in forza delle quali detto servizio può essere a tutti gli effetti assimilato a quello degli asili nido.

In considerazione di quanto sopra, si precisa che le spese sostenute dai genitori per le prestazioni di assistenza domiciliare all'infanzia fornite nella provincia di Bolzano ai sensi della legge provinciale n. 8 del 1996 posso essere ammesse alla detrazione d'imposta. Rimane ferma negli altri casi la necessità di verificare in concreto l'affinità dei presupposti e delle finalità del servizio di assistenza domiciliare all'infanzia a quelle degli asili nido, nonché la conformità dello svolgimento delle attività, quanto a modalità gestionali e caratteristiche strutturali. 

Più in geenrale si può concludere che la detrazione del 19% delle spese sostenute per la frequenza dell’asilo nido da parte dei figli:
  • spetta se le spese sono documentate;
  • è riconosciuta esclusivamente ai genitori dei figli che frequentano l’asilo nido;
  • è ammessa per un importo massimo di spesa di 632 euro per ogni figlio fiscalmente a carico.

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