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Donazione e distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici per limitare gli sprechi con riflessi fiscali

“Il cuore del provvedimento è rappresentato dalla disciplina della cessione a titolo gratuito delle eccedenze alimentari in favore di enti pubblici e privati che perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche e solidaristiche”

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 30 agosto 2016, n. 202, la Legge 19 agosto 2016, n. 166, in merito alla donazione e alla distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.

La finalità del provvedimento legislativo è quella di limitare gli sprechi di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti che si verificano durante le fasi della produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione. Per raggiungere questo obiettivo si cerca di favorire il recupero delle eccedenze di prodotti alimentari e farmaceutici. La legge si propone inoltre l’obiettivo di favorire la riduzione dei rifiuti e si sensibilizzare i consumatori in generale sul tema dello spreco di prodotti.

Per raggiungere tali obiettivi, il legislatore non ha introdotto nuovi divieti, obblighi e sanzioni, ma promuove la lotta contro gli sprechi attraverso misure di incentivazione e sensibilizzazione in favore degli operatori del settore alimentare, ossia degli imprenditori e degli altri soggetti che svolgono attività di produzione, confezionamento, trasformazione, distribuzione e somministrazione degli alimenti.
Il cuore del provvedimento è rappresentato dalla disciplina della cessione a titolo gratuito delle eccedenze alimentari in favore di enti pubblici e privati che perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche e solidaristiche. Questi donatari sono a loro volta obbligati a destinare gratuitamente le eccedenze ricevute, in via prioritaria, a soggetti indigenti o, in caso di inidoneità all’uso umano, all’alimentazione degli animali o al compostaggio.

In particolare, risultano rilevanti ai fini fiscali gli artt. 16 e 17 collocati all'interno del Capo III "Ulteriori misure per favorire la cessione gratuita di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale". Fra l'altro tali articoli dispongono:
  • che la cessione gratuita di tali prodotti a enti pubblici, ONLUS e enti privati di assistenza non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa;
  • una semplificazione della comunicazione relativa alla cessione gratuita di prodotti ai fini di solidarietà sociale;
  • la facoltà per i comuni di applicare un coefficiente di riduzione della TARI con riferimento alle utenze non domestiche relative alle attività produttive che producono/distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale.
Possono essere ceduti i prodotti alimentari, agricoli e agroalimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza, rimangono invenduti o che vengono scartati dalla catena agroalimentare per ragioni commerciali o estetiche ovvero per prossimità della data di scadenza. Possono anche essere oggetto di cessione i prodotti che abbiano superato il termine minimo di conservazione, purché siano garantite l’integrità dell’imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione.

La cessione è a titolo gratuito e pertanto non può essere prevista alcuna forma di corrispettivo, neanche in natura in favore degli operatori del settore alimentare che effettuano la donazione. In deroga alle norme del Codice civile in materia di donazioni (libro II, titolo V), la cessione gratuita delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale non richiede la forma scritta per sua validità. È però richiesta una comunicazione (telematica) agli uffici dell’amministrazione finanziaria, con l’indicazione di data, ora e luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni nonché del valore complessivo di questi ultimi, entro la fine del mese cui si riferiscono le cessioni gratuite. L’obbligo di comunicazione non sussiste qualora il valore dei beni ceduti non sia superiore a 15mila euro per ogni singola cessione effettuata nel corso del mese cui si riferisce la comunicazione ovvero qualora si tratti di beni alimentari facilmente deperibili (a prescindere dal loro valore). Sono inoltre richiesti:
  • un documento di trasporto progressivamente numerato o un documento equipollente;
  • una dichiarazione trimestrale del donatario di utilizzo dei beni che ha ricevuto.
Alle imprese donatarie i comuni potranno applicare una speciale riduzione della tariffa sui rifiuti alle utenze non domestiche (Tari).

L’impianto della legge è dunque di tipo promozionale, in quanto cerca di incentivare le cessioni gratuite di eccedenze alimentari attraverso semplificazioni burocratiche e agevolazioni fiscali. Una disposizione particolarmente interessante é prevista per le imprese agricole che intendono cedere gratuitamente le eccedenze di prodotti agricoli in campo o di prodotti di allevamento idonei al consumo umano ed animale. L’articolo 3, comma 5, prevede infatti che le operazioni di raccolta o ritiro dei prodotti agricoli possono essere effettuate direttamente dai soggetti donatari o da loro incaricati e sono svolte sotto la responsabilità di chi effettua le attività medesime, nel rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza alimentare. In altre parole la raccolta dei prodotti agricoli ceduti gratuitamente dall’imprenditore agricolo può essere effettuata a cura e sotto la responsabilità dell’associazione di volontariato o Onlus ricevente. 

La norma sembra ispirarsi al contratto di acquisto del prodotto sulla pianta con raccolta a carico dell’acquirente, per il quale una speciale norma (articolo 6 della legge 92/1979) consente l’inquadramento ai fini previdenziali degli operai addetti all’attività di raccolta di prodotti agricoli nella gestione agricola Inps, anche se dipendenti da aziende non agricole.
 
 
Fonte: SeacInfo, Il Sole 24 Ore
 

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