Passa ai contenuti principali

Il lavoratore autonomo può dedurre al 50% il vestiario

Una recente sentenza della Commissione Tributaria Prov. di Milano, la sentenza n. 6443/40/16, si è pronunciata a favore di una nota soubrette stabilendo nella fattispecie che sono deducibili al 50% dal reddito di lavoro autonomo i costi di acquisto degli abiti da lei utilizzati utilizzati nel corso delle trasmissioni televisive.

Visto l’argomento già molte volte oggetto di dibattito, tale decisione assume connotati di assoluta rilevanza poiché infatti la questione della deducibilità del vestiario “collegato” all’esercizio di una attività di lavoro autonomo è stata raramente oggetto della giurisprudenza e si presta facilmente a rilievi fiscali da parte dell’Amministrazione finanziaria. Le conclusioni raggiunte dalla Comm. Tributaria appaiono estendibili a tutti i produttori di reddito di lavoro autonomo (professionisti in primis), nonché agli agenti di commercio e ad altre figure comparabili.

Nel caso esaminato dai giudici, gli abiti utilizzati durante le trasmissioni televisive e le interviste erano stati acquistati direttamente dalla presentatrice, infatti dai contratti d’ingaggio dell’artista emergeva che per le trasmissioni televisive era espressamente previsto che l’artista dovesse usare un adeguato vestiario moderno di sua proprietà .

Alla luce di ciò, per i giudici, l’inerenza di detti costi all’attività professionale della presentatrice televisiva doveva ritenersi oggettivamente dimostrata e, quindi, doveva essere consentita la deducibilità del 50% dei relativi importi.

Già in precedenti considerazioni si poneva risalto sul fatto che in alcuni casi, il vestiario si potrebbe considerare integralmente deducibile (tra tutti l’esempio della toga acquistata dall’avvocato), mentre, in altri si poteva rilevare che detto vestiario può avere anche un impiego privato, e quindi in questi casi parrebbe più corretto applicare la regola della deducibilità al 50% .

Facendo un più ampio riferimento alla normativa fiscale, ai sensi dell’art. 54, comma 1 del TUIR, il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute nel periodo d’imposta.

Il successivo terzo comma stabilisce invece che le spese relative all’acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare sono deducibili nella misura del 50%.

In merito a questo argomento la Cassazione, volendo evidenziare il rapporto di diretta e immediata correlazione che deve sussistere tra la spesa sostenuta e l’arte o la professione esercitata (cfr. Cass. n. 3198/2015; risoluzione Min. Finanze n. 727/85), ha precisato che in materia di redditi da lavoro autonomo non si riscontra una disposizione analoga a quella contenuta nell’art. 109, comma 5 del TUIR, l’art. 54, comma 1 del medesimo TUIR consente la deducibilità dal reddito imponibile degli esercenti arti e professioni delle sole spese provviste dall’attributo dell’inerenza rispetto all’attività esercitata.

Analoghe conclusioni dovrebbero valere per tutti quei professionisti che, per contratto o accordi formali, sono tenuti a indossare determinati abiti in occasione di incontri con i clienti, come accade, ad esempio, per coloro che lavorano o collaborano, con le più disparate forme contrattuali, in studi professionali, anche associati, laddove sia previsto, appunto, uno specifico e adeguato abbigliamento professionale.

I lavoratori autonomi che, invece, operano individualmente, potendo scegliere in libertà come vestirsi, non potrebbero avvalersi di questo eventuale “vincolo contrattuale” che, in caso di contestazione fiscale, può trasformarsi in un buon supporto probatorio ai fini dell’inerenza dei costi di vestiario e della loro deducibilità parziale, così come nel caso della presentatrice televisiva che “per contratto” è tenuta a comprarsi e indossare un abbigliamento adeguato.

Tuttavia, sebbene non sia neppure generalmente previsto dai codici deontologici che i professionisti indossino abiti di un certo tipo, fa parte del bagaglio di esperienze comuni il fatto che tali soggetti indossino completi di abbigliamento adeguati al decoro che la professione impone e, quindi, dovrebbe comunque esserne ammessa la deducibilità al 50%.

Commenti

Post popolari in questo blog

Elenco codice destinatario univoco per la Fatturazione elettronica SDI

  Provider Codice Destinatario Aruba KRRH6B9 Wolters Kluwer  Fattura Smart WKI W7YVJK9 Fattura PA  by  Passepartout 5RUO82D Fatture in Cloud  by  TeamSystem M5UXCR1 Zucchetti SUBM70N Register PZIJH2V Agyo KUPCRMI ARXivar A4707H7 WebClient T04ZHR3 Sistemi USAL8PV Buffetti BA6ET11 CGN  by  RDV Network SU9YNJA Bluenext X2PH38J SEAC P62QHVQ FatturaOnClick.it WY7PJ6K ARCHIVIA.ONLINE WP7SE2Q Datev Koinos T9K4ZHO Var Group M5ITOJA Credemtel  (gruppo Banca Credem) MZO2A0U Infocert XL13LG4 SataNet SA0PL6Q Fattura24 SZLUBAI FattureGB QULXG4S FtPA 6EWHWLT Digithera URSWIEX Ksg TRS3OH9 DocEasy J6URRTW Metodo W4KYJ8V QuickMastro KJSRCTG Fattura Elettronica APP N92GLON Archivium srl 3ZJY534 IDOCTORS NKNH5UQ Extreme software E2VWRNU Arthur   Informatica G4AI1U8 Danisoft G1XGCBG MySond H348Q01 OLSA Informatica XIT6IP5 Unimatica E06UCUD Mustweb Srl P4IUPYH Mustweb srl 2LCMINU Coldiretti 5W4A8J1 Tech Edge 0G6TBBX Cia 6RB0OU9 Consorzio CIAT AU7YEU4 Alto Trevigiano Servizi C1QQYZR EdiSoftware Srl EH1R83N

SCHEDA CARBURANTE E MODELLO PDF

SCHEDA CARBURANTI MODELLO DA UTILIZZARE PER I RIFORNIMENTI DEGLI AUTOMEZZI AZIENDALI E PROFESSIONALI Modello in PDF Come si sa, la scheda carburante , regolamentata dall’art. 1 del D.P.R. 444/1977,  è nata quale documento fiscale sostitutivo della fattura e deve essere completa di alcuni dati obbligatori per legge, necessari per usufruire della detraibilità dell’IVA e della deducibilità del costo. La scheda carburante deve essere utilizzata per gli acquisti di carburanti per autotrazione, effettuati in impianti stradali di distribuzione da parte dei soggetti IVA nell’esercizio di imprese, arti e professioni. Non può essere utilizzata in caso di acquisti  effettuati al di fuori degli impianti stradali di distribuzione o in caso di acquisto di carburante non destinato all’autotrazione e per le vendite di carburante effettuate dagli esercenti degli impianti stradali a Stato, Enti pubblici, Enti ospedalieri, Enti di assistenza, Università: in questi casi è obbligato

La tassazione dei dividendi percepiti nel 2015

Per la corretta determinazione della tassazione dei dividendi percepiti dalle persone fisiche (non imprenditori) derivanti da partecipazioni detenute in società di capitali nel corso dell’anno 2015 dobbiamo distinguere: la localizzazione della società che eroga i dividendi (utili corrisposti da soggetti residenti, non residenti o residenti in Stati a fiscalità privilegiata); la percentuale di partecipazione detenuta dal socio nella società; Come noto gli artt. 3 e 4 del D.L. n. 66/2014 hanno modificato la tassazione dei redditi di natura finanziaria innalzandone l’aliquota dal 20% al 26% , fatta eccezione per alcune tipologie di redditi quali le rendite finanziarie derivanti da titoli di Stato italiani o esteri; in particolare la nuova aliquota è applicabile, oltre agli interessi, premi ed altri proventi di cui all’art. 44 del Tuir, anche ai redditi diversi di cui all’art. 67 comma 1 lett. da c- bis ) a c- quinquies ) del Tuir. In merito alla percentuale