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Legge di Bilancio 2017: esonero contributivo totale per studenti e apprendisti

Torna l’esonero contributivo totale per i datori di lavoro che assumono. A prevederlo è la legge di Bilancio 2017 con riferimento specifico alle assunzioni di studenti che abbiano svolto attività di alternanza scuola o a conclusione di un periodo di apprendistato di primo e terzo livello presso il datore di lavoro. Significative però le differenze rispetto al passato. Il massimale annuo previsto è di 3.250 euro rispetto ai precedenti 8.060 euro. Le assunzioni agevolate, inoltre, sono quelle effettuate nel biennio 2017/2018 e il diritto all’agevolazione non è automatico, ma subordinato alla presentazione apposita domanda all’INPS.
Agevolazioni per le assunzioni di studenti che hanno conseguito il titolo di studio o che hanno concluso il periodo di apprendistato di primo e terzo livello: è questa la misura inserita nella legge di Bilancio 2017, attesa alla Camera dei Deputati per l’inizio dei lavori parlamentari e che diventerà legge dello Stato entro fine anno.

Esonero contributivo totale

Il disegno di legge di Bilancio 2017, che è stato bollinato dalla Ragioneria dello Stato e firmato il 29 ottobre 2016 dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, contiene un esonero contributivo per favorire l’alternanza scuola lavoro dei giovani.

Differenze rispetto al passato

L’incentivo è simile a quello previsto dalla legge di Stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) in quanto prevede l’esonero totale triennale dei contributi INPS relativamente alle assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, con esclusione dei contratti di lavoro domestico e quelli relativi agli operai del settore agricolo effettuate entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio ovvero dalla conclusione del periodo di apprendistato con esclusione di quello professionalizzante. Tuttavia presenta importanti differenze.
Intanto il massimale annuo è di 3.250 euro mentre, relativamente alle assunzioni effettuate ai sensi del comma 118 dell’articolo 1 della legge n. 190/2014, era di 8.060 euro.
Le assunzioni agevolate sono quelle effettuate nel biennio 2017/2018 ovvero quelle decorrenti dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 e come anticipato riguarderanno anche i contratti di apprendistato a tempo indeterminato, anzi proprio tali tipologie di contratto sono tra quelli su cui il legislatore intende puntare per favorirne la stipulazione.
Il diritto all’agevolazione non è tuttavia automatico in quanto è necessario che i datori di lavoro presentino apposita domanda all’INPS; anche questo aspetto rappresenta un elemento distintivo rispetto alle precedenti misure di esonero previste nelle due precedenti leggi di bilancio.
E’, infatti, previsto che il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 7,4 milioni di euro per l’anno 2017, di 40,8 milioni di euro per l’anno 2018, di 86,9 milioni di euro per l’anno 2019, di 84,0 milioni di euro per l’anno 2020, di 50,7 milioni di euro per l’anno 2021 e di 4,3 milioni di euro per l’anno 2022. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie assegnate, l'INPS non prenderà in esame ulteriori domande dai datori di lavoro.

Domanda per accedere al beneficio

I datori di lavoro possono presentare domanda qualora procedano alle assunzioni agevolabili, che sono quelle effettuate a tempo indeterminato indicate in precedenza, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio di seguito indicato, ovvero studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Assunzione di studenti

Per quanto concerne gli studenti che consentono al datore di lavoro di poter presentare domanda di accesso al beneficio si tratta di coloro che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro:
- attività di alternanza scuola – lavoro pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell’articolo 1 comma 33 della legge 13 luglio 2015, n. 107. Tali ore hanno una durata negli istituti tecnici e professionali, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio;
- almeno il 30 per cento del monte orario previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi di istruzione e formazione professionali erogati ai sensi del Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 dalle regioni e delle istituzioni da esse accreditate;
- almeno il 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS) di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008;
- almeno il 30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.
L’esonero di cui al primo periodo del presente comma si applica inoltre ai datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito al primo periodo, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo, studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
 
Fonte:  Iposa.it
 
 

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