Passa ai contenuti principali

Legge di stabilità 2017: misure a sostegno della genitorialità

La L. 11.12.2016 n. 232 (legge di bilancio 2017) dispone la proroga di alcuni istituti già introdotti in via sperimentale a sostegno della genitorialità, quali: 

i) il congedo obbligatorio del padre lavoratore
ii) i c.d. “voucher baby sitting” ed il contributo per gli asili nido

PREMIO ALLA NASCITA

Inoltre, a partire dall’1.1.2017 viene introdotto il c.d. ”premio alla nascita” di 800,00 euro, che: 
i) può essere richiesto dalle future mamme al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione, presentando all’INPS un’apposita domanda; 
ii) è corrisposto in un’unica soluzione, indipendentemente dal reddito del richiedente; 
iii) non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’art. 8 del TUIR. 

Il premio spetta indipendentemente dal reddito del richiedente, in quanto la norma non pone delle limitazioni in tal senso.

BUONO NIDO

Viene altresì istitutito, a partire dall’anno 2017, un buono di 1.000,00 euro, volto a sostenere le famiglie con figli di età compresa tra 0 e 3 anni, nati a partire dall’1.1.2016 e affetti da gravi patologie croniche. 

L’agevolazione è spendibile per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, previa presentazione, da parte del genitore richiedente, dell’idonea documentazione che attesti l’iscrizione e il pagamento della retta alle strutture indicate. Il buono non è cumulabile
i) con la detrazione IRPEF del 19% (ai sensi dell’art. 1 co. 335 della L. 266/2005) per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632,00 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi; 
ii) con i contributi concessi alla madre lavoratrice, finalizzati all’acquisto di servizi di baby-sitting (voucher baby sitting) o necessari a fronteggiare gli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.

VOUCHER BABY SITTING E CONTRIBUTO ASILI NIDO
 
La legge di stabilità 2017 proroga, per gli anni 2017-2018, le misure a sostegno della genitorialità consistenti:
  • nei c.d. ” voucher baby sitting” e;
  • nel contributo per far fronte agli oneri dei servizi per l’infanzia (asili nido).
I c.d. “voucher baby sitting” e il contributo asili nido spettano, nella misura di 600,00 euro mensili, alle lavoratrici madri che abbiano terminato il congedo di maternità e abbiano diritto al congedo parentale.

Si precisa, inoltre, che i benefici in questione sono erogati in alternativa alla fruizione di altrettanti mesi di congedo parentale ai quali la lavoratrice, di conseguenza, rinuncia. Nel caso in cui la madre volesse fruire del contributo per più figli la riduzione del congedo parentale opererà in riferimento al figlio per il quale il contributo è concesso

Sono destinatarie del beneficio le lavoratrici:
  • dipendenti del settore privato e pubblico;
  • iscritte alla Gestione Separata;
  • autonome o imprenditrici - comprese le coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane, esercenti attività commerciali e pescatrici - ai sensi dell’art. 1 co. 283 della L. 208/2015, attuato dal DM 1.9.2016.

Oltre alle lavoratrici in fase di gestazione sono escluse quelle:
  • esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;
  • che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità

L’interessata deve presentare domanda all’INPS:
  • entro il 31 dicembre di ciascun anno;
  • esclusivamente tramite modalità telematiche;
  • accedendo al sito web istituzionale mediante il PIN dispositivo o tramite patronato.
 CONGEDO OBBLIGATORIO DEL PADRE LAVORATORE
 
La legge di stabilità 2017 dispone, inoltre, la proroga per il biennio 2017-2018, del c.d. “congedo obbligatorio” per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio.
Osserva
Si rammenta, al riguardo che, l’istituto in commento era stato previsto in via sperimentale per gli anni 2013-2015 (art. 4 co. 24, lett. a) della L. 28.6.2012 n. 92) e, per l’anno 2016 (art. 1 co. 205 della L. 28.12.2015 n. 208).
La norma in esame stabilisce che le giornate di congedo obbligatorio, da fruire anche in via non continuativa:
  • per l’anno 2017 siano pari a 2
  • per l’anno 2018 siano aumentate a 4.
In relazione al congedo obbligatorio trova applicazione la disciplina attuativa disposta dal DM 22.12.2012 secondo cui, per la fruizione dell’istituto in esame:
  • il padre debba comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruirne, con un anticipo non minore di 15 giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto;
  • la forma scritta della comunicazione possa essere sostituita dall’utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze;
  • il datore di lavoro comunichi all’INPS le giornate di congedo fruite attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Istituto medesimo.




Commenti

Post popolari in questo blog

Elenco codice destinatario univoco per la Fatturazione elettronica SDI

  Provider Codice Destinatario Aruba KRRH6B9 Wolters Kluwer  Fattura Smart WKI W7YVJK9 Fattura PA  by  Passepartout 5RUO82D Fatture in Cloud  by  TeamSystem M5UXCR1 Zucchetti SUBM70N Register PZIJH2V Agyo KUPCRMI ARXivar A4707H7 WebClient T04ZHR3 Sistemi USAL8PV Buffetti BA6ET11 CGN  by  RDV Network SU9YNJA Bluenext X2PH38J SEAC P62QHVQ FatturaOnClick.it WY7PJ6K ARCHIVIA.ONLINE WP7SE2Q Datev Koinos T9K4ZHO Var Group M5ITOJA Credemtel  (gruppo Banca Credem) MZO2A0U Infocert XL13LG4 SataNet SA0PL6Q Fattura24 SZLUBAI FattureGB QULXG4S FtPA 6EWHWLT Digithera URSWIEX Ksg TRS3OH9 DocEasy J6URRTW Metodo W4KYJ8V QuickMastro KJSRCTG Fattura Elettronica APP N92GLON Archivium srl 3ZJY534 IDOCTORS NKNH5UQ Extreme software E2VWRNU Arthur   Informatica G4AI1U8 Danisoft G1XGCBG MySond H348Q01 OLSA Informatica XIT6IP5 Unimatica E06UCUD Mustweb Srl P4IUPYH Mustweb srl 2LCMINU Coldiretti 5W4A8J1 Tech Edge 0G6TBBX Cia 6RB0OU9 Consorzio CIAT AU7YEU4 Alto Trevigiano Servizi C1QQYZR EdiSoftware Srl EH1R83N

SCHEDA CARBURANTE E MODELLO PDF

SCHEDA CARBURANTI MODELLO DA UTILIZZARE PER I RIFORNIMENTI DEGLI AUTOMEZZI AZIENDALI E PROFESSIONALI Modello in PDF Come si sa, la scheda carburante , regolamentata dall’art. 1 del D.P.R. 444/1977,  è nata quale documento fiscale sostitutivo della fattura e deve essere completa di alcuni dati obbligatori per legge, necessari per usufruire della detraibilità dell’IVA e della deducibilità del costo. La scheda carburante deve essere utilizzata per gli acquisti di carburanti per autotrazione, effettuati in impianti stradali di distribuzione da parte dei soggetti IVA nell’esercizio di imprese, arti e professioni. Non può essere utilizzata in caso di acquisti  effettuati al di fuori degli impianti stradali di distribuzione o in caso di acquisto di carburante non destinato all’autotrazione e per le vendite di carburante effettuate dagli esercenti degli impianti stradali a Stato, Enti pubblici, Enti ospedalieri, Enti di assistenza, Università: in questi casi è obbligato

La tassazione dei dividendi percepiti nel 2015

Per la corretta determinazione della tassazione dei dividendi percepiti dalle persone fisiche (non imprenditori) derivanti da partecipazioni detenute in società di capitali nel corso dell’anno 2015 dobbiamo distinguere: la localizzazione della società che eroga i dividendi (utili corrisposti da soggetti residenti, non residenti o residenti in Stati a fiscalità privilegiata); la percentuale di partecipazione detenuta dal socio nella società; Come noto gli artt. 3 e 4 del D.L. n. 66/2014 hanno modificato la tassazione dei redditi di natura finanziaria innalzandone l’aliquota dal 20% al 26% , fatta eccezione per alcune tipologie di redditi quali le rendite finanziarie derivanti da titoli di Stato italiani o esteri; in particolare la nuova aliquota è applicabile, oltre agli interessi, premi ed altri proventi di cui all’art. 44 del Tuir, anche ai redditi diversi di cui all’art. 67 comma 1 lett. da c- bis ) a c- quinquies ) del Tuir. In merito alla percentuale