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Responsabilità solidale appalti: l'abrogazione in Gazzetta


Con il DL n. 25 del 17.03.2017 è stata disposta l’abrogazione parziale delle disposizioni in materia di responsabilità solidale negli appalti

L’intervento operato dal legislatore in materia di responsabilità solidale negli appalti prevede la sola abrogazione della facoltà di deroga riconosciuta alla contrattazione collettiva e della disciplina processuale specificamente prevista dall’art. 28 commi 1-3 del D.Lgs. n. 175 del 21.11.2014. 



Per effetto di tale intervento (si ricorda che la legge di conversione potrebbe apportare modifiche al testo del decreto), a decorrere dallo scorso 17.03.2017 (data di entrata in vigore) in materia di responsabilità solidale negli appalti non saranno più applicabili le deroghe previste dalla contrattazione collettiva, né la disciplina processuale che prevedeva la chiamata in causa del committente, dell’appaltatore e subappaltatore nel caso di mancato pagamento delle retribuzioni dei lavoratori. 

Nel dettaglio, sono interessati dall’abrogazione i seguenti periodi:

ART. 29, COMMA 2, D.LGS. N. 276/2003
[Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti,] in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. 
[Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.] 
Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

Per effetto delle abrogazioni:
- viene stralciata la possibilità riconosciuta alla contrattazione collettiva di limitare la responsabilità prevista per legge (sempre con riferimento ai soli elementi retributivi);
- viene eliminata la contestuale chiamata in giudizio di committenti, appaltatori e subappaltatori;
- viene eliminato il beneficio della preventiva escussione e l’avvio dell’azione esecutiva nei confronti del committente solo dopo l’infruttuosa escussione dell’appaltatore e dei subappaltatori.

Si deve segnalare, in ogni caso, che la responsabilità in materia di ritenute e contributi rimarrà intatta e non subirà modifiche anche con l’approvazione dell’abrogazione proposta dal referendum
 

Con riferimento alle problematiche di carattere temporale (ed in attesa di chiarimenti ufficiali), si segnala che in occasione di precedenti modifiche il “momento” dell’applicazione di nuove disposizioni è stato sempre individuato in relazione alla data di stipula del contratto. Applicando lo stesso principio, si ritiene che l’abrogazione debba considerarsi applicabile a partire dai contratti stipulati dal 17.03.2017. Pertanto, per i contratti di appalto stipulati in data antecedente al 17.03.2017 dovrebbero trovare applicazione, se attive, le limitazioni previste dalla contrattazione collettiva. Con riferimento alla disciplina processuale, invece, si ritiene più opportuno collegare il “momento” di applicazione delle nuove disposizioni alla proposizione della domanda giudiziale.
 

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