In applicazione dei nuovi termini di versamento
introdotti dal Decreto “Collegato alla Finanziaria 2017”, entro il prossimo 30.6.2017 ovvero entro il 31.7.2017 (il 30.7 cade di domenica) con la maggiorazione dello 0,40% va effettuato il versamento delle imposte risultanti dal mod. REDDITI 2017 e dal mod. IRAP 2017.
SALDO IRPEF, IRES ED IRAP 2016
Come noto, il saldo 2016 di IRPEF e relative
addizionali, IRES ed IRAP è determinato quale differenza tra l’imposta
risultante dal mod. REDDITI / IRAP 2017 e quanto versato a titolo di acconto
nel corso del 2016 (giugno-luglio-agosto e/o novembre).
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L’imposta a saldo non va versata ovvero, se a credito, non è rimborsabile e non può essere utilizzata in compensazione se
il relativo importo è:
·
non
superiore a € 12 con riferimento ad IRPEF, relative addizionali e IRES;
·
non
superiore a € 10,33 con riferimento all’IRAP, tenendo presente che detto ammontare va riferito
all’importo a debito / credito in ciascuna Regione e che lo stesso può essere fissato in misura diversa
dalla singola legge regionale.
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SALDO CEDOLARE SECCA 2016
Le persone fisiche titolari di redditi
da locazione di immobili uso abitativo che hanno applicato la cedolare secca
devono:
·
dichiarare i redditi soggetti a cedolare secca
nel quadro RB del mod. REDDITI 2017 PF;
·
versare il saldo dovuto tenendo presente
quanto già versato a titolo di acconto.
SALDO IVIE / IVAFE 2016
Entro il termine previsto per il saldo
IRPEF, ossia entro il 30.6 / 31.7.2017 con la maggiorazione dello 0,40%, le persone
fisiche sono tenute al versamento del saldo 2016 dell’imposta dovuta:
·
sugli immobili
situati all’estero (IVIE);
·
sulle attività
finanziarie detenute all’estero (IVAFE).
SALDO MAGGIORAZIONE IRES SOCIETÀ DI COMODO
Le società di capitali (spa,
sapa, srl) considerate “di comodo”,
e quindi tenute all’applicazione della maggiorazione
del 10,50% dell’aliquota IRES, devono versare il saldo 2016 entro gli
stessi termini previsti per l’IRES, utilizzando lo specifico codice tributo.
ACCONTO IRPEF, IRES ED IRAP 2017
I contribuenti sono tenuti al versamento
dell’acconto delle imposte dovute per i redditi che saranno conseguiti nel
2017, da dichiarare nel mod. REDDITI / IRAP 2018, entro i medesimi termini
previsti per il saldo 2016, ossia entro il 30.6
– 31.7.2017 con la maggiorazione dello 0,40%.
Come di consueto,
l’acconto può essere determinato con il metodo storico oppure con il metodo
previsionale.
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Metodo
storico
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L’acconto
2017 è determinato in base all'importo evidenziato:
·
a rigo “DIFFERENZA” o “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente” presente nel
quadro RN del mod. REDDITI 2017;
·
a rigo “Totale imposta” presente nel quadro IR del mod. IRAP 2017.
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Metodo
previsionale
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Qualora si presuma di conseguire un reddito e quindi
un’imposta 2017 inferiore rispetto al 2016, è consentito effettuare un versamento in misura inferiore (rispetto a quanto risulterebbe dovuto con il
metodo storico) ovvero non effettuare
alcun versamento.
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La scelta dell’uno o dell’altro metodo riguarda la singola
imposta; così, ad esempio, può essere utilizzato il metodo storico per
l’IRAP e il metodo previsionale per l’IRPEF.
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Acconto IRPEF
Utilizzando il metodo storico, l’acconto
IRPEF 2017 va calcolato applicando
il 100% all’importo esposto a rigo RN34 "DIFFERENZA"
del mod. REDDITI 2017 PF. Il versamento non va effettuato se il predetto
importo risulta non superiore a € 51,65; lo stesso va effettuato in 2 rate nel
caso in cui il predetto importo sia superiore a € 257,52.
In presenza di particolari fattispecie può risultare “conveniente” determinare l’acconto 2017 con il metodo previsionale come di seguito evidenziato.
Cedolare secca dal 2017
Le
persone fisiche che nel 2017 hanno scelto di assoggettare a cedolare secca il
reddito degli immobili abitativi locati:
· non sono tenute al versamento dell’acconto 2017 per la cedolare secca;
· possono determinare l’acconto IRPEF 2017 con il metodo previsionale, considerando che il reddito fondiario di detti immobili non sarà assoggettato ad IRPEF.
Fuoriuscita dalla cedolare secca dal 2017
Le persone fisiche che nel 2017 sono fuoriuscite
dal regime della cedolare secca e pertanto
devono assoggettare a tassazione ordinaria il reddito degli immobili abitativi
locati a decorrere dall’uscita:
·
non sono tenute a versare l’acconto
IRPEF 2017 per il reddito dell’immobile che nel 2017 sarà assoggettato ad
IRPEF;
·
possono, utilizzando il metodo previsionale, versare un acconto inferiore ovvero
non versare l’acconto per la cedolare secca.
Acconto addizionale comunale IRPEF
L’acconto dell’addizionale comunale IRPEF 2017 è determinato dalla differenza tra:
· il
30% dell’ammontare complessivo dell’addizionale prevista dal Comune in
cui il contribuente risiede all’1.1.2017, risultante dall’applicazione, al
reddito di rigo RV1 ossia di rigo RV17, campo 2, dell’aliquota prevista per il 2016.
Prima di procedere a tale calcolo va verificato quanto deliberato dal Comune in materia di
esenzione. Infatti, qualora sia prevista una soglia di esenzione per un
importo superiore all’imponibile, l’addizionale non è dovuta; se l’esenzione
riguarda un importo inferiore, l’acconto va calcolato applicando l’aliquota
all’intero imponibile.
In presenza di redditi assoggettati a cedolare secca
gli stessi devono essere considerati
al fine di stabilire il superamento o meno della soglia di reddito,
eventualmente fissata dal Comune, per l’esenzione dall’applicazione
delle addizionali IRPEF, come
chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.6.2012, n. 19/E;
· quanto eventualmente trattenuto dal
datore di lavoro / Ente pensionistico a titolo di acconto dell’addizionale
comunale.
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Anche per l’acconto
dell’addizionale comunale 2017 è
possibile versare un importo
inferiore rispetto a quello risultante dall’operazione sopra descritta (utilizzo
del metodo previsionale).
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Redditi soggetti a tassazione separata
I soggetti
che percepiscono redditi non
soggetti a ritenuta alla fonte sottoposti a tassazione separata sono tenuti
a versare, a titolo di acconto, il 20% di quanto indicato in dichiarazione (rigo
RM14, mod. REDDITI 2017 PF).
Acconto IRES
L’acconto IRES 2017 dovuto
dalle società di capitali, enti commerciali e non commerciali è pari al 100% dell’importo “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente” esposto a rigo RN17 del mod. REDDITI 2017 SC e a rigo
RN28 del mod. REDDITI 2017 ENC.
In particolare, il versamento non va effettuato
se il predetto importo risulta non superiore a € 20,66; lo stesso va effettuato
in 2 rate nel caso in cui il predetto importo sia superiore a € 257,52.
Per la determinazione dell’acconto (ciò va
considerato anche ai fini IRPEF) l’imposta
netta di riferimento va maggiorata
del 70% delle ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti dei titoli, scomputate nel 2016, per effetto del
D.Lgs. n. 239/96.
Acconto maggiorazione IRES società di comodo
Le società di comodo tenute dal 2016 all’applicazione della maggiorazione del 10,50% dell’aliquota IRES
devono versare altresì l’acconto 2017 di tale maggiorazione, entro gli
stessi termini previsti per l’IRES, utilizzando gli specifici codici tributo.
Acconto IRAP
L'acconto IRAP 2017 è
determinato e versato applicando le medesime regole previste per l’acconto
IRPEF / IRES. Lo stesso quindi:
·
è stabilito nella misura del 100%;
·
non è dovuto se l’importo evidenziato a rigo IR21 “Totale imposta” del mod. IRAP 2017 è:
-
non superiore a € 51,65 per le persone fisiche;
-
non superiore a € 20,66 per gli altri soggetti
(società di capitali, ecc.).
Regioni in
disavanzo sanitario
Nelle Regioni che non hanno
ancora raggiunto la copertura del disavanzo del settore sanitario, continuano a
trovare applicazione le maggiorazioni dell’aliquota ordinaria e di quella
dell’1,9% prevista per il settore agricolo ovvero delle aliquote ridotte /
maggiorate dalle disposizioni regionali.
ACCONTO CEDOLARE SECCA 2017
L’acconto 2017 della cedolare
secca (21% - 10%) è dovuto in misura
pari al 95% dell’imposta
dovuta per il 2016 e va determinato con le medesime modalità previste ai
fini IRPEF.
In particolare, il versamento
non va effettuato se il predetto importo risulta non superiore a € 51,65; lo
stesso va effettuato in 2 rate nel caso in cui il predetto importo sia
superiore a € 271,07.
ACCONTO IVIE / IVAFE 2017
Entro
i predetti termini, i soggetti interessati devono versare
l’acconto IVIE / IVAFE, determinate nel quadro RW, con le stesse modalità
previste ai fini IRPEF.
VERSAMENTO RATEALE DELLE SOMME DOVUTE
Relativamente alla rateizzazione è necessario considerare
che:
·
per i soggetti con periodo d’imposta coincidente
con l’anno solare, la stessa:
-
deve concludersi
entro novembre;
-
comporta il pagamento degli interessi nella misura dello 0,33%
mensile, decorrenti dal termine per
il versamento del saldo e della prima rata di acconto.
|
|
La percentuale degli interessi
dovuti, riferita al periodo di versamento e quantificata in misura forfetaria per ogni mese, va
applicata a prescindere dal giorno in
cui si effettua il pagamento;
|
·
è possibile
scegliere quali somme rateizzare
e il numero di rate.
|
|
È comunque opportuno scegliere un’unica modalità di
rateizzazione con riferimento a tutti gli importi dovuti, per evitare
“inconvenienti” in sede di versamento delle singole rate e di controllo dei
pagamenti già effettuati.
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Va inoltre considerato che la scadenza dei versamenti delle rate
successive alla prima differisce
a seconda che il soggetto interessato sia titolare
o meno di partita IVA, come di seguito schematizzato.
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Versamento
rate successive
alla prima
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Titolare di partita IVA
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Entro il giorno 16 di ciascun mese
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Non titolare di partita IVA (*)
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Entro la fine di ciascun mese
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(*) Tra i non titolari di partita IVA rientrano
anche i soci / associati di società di
persone e soggetti equiparati, nonché i collaboratori dell’impresa familiare.
MODALITÀ DI VERSAMENTO
In sede di versamento
del saldo 2016 / acconto 2017 è possibile utilizzare la compensazione con le
consuete modalità.
In merito si rammenta che, la c.d. “Manovra correttiva”, il Legislatore
ha apportato rilevanti modifiche alle modalità di utilizzo dei crediti
d’imposta in compensazione.
In particolare, a decorrere dal
24.4.2017, “al fine di contrastare
gli indebiti utilizzi in compensazione dei crediti d’imposta”:
·
è
fissato a € 5.000 del limite annuo di utilizzo dei crediti tributari (IVA, IRES / IRPEF, IRAP, ecc.) in
compensazione oltre il quale è necessario il visto di conformità;
·
è soppresso il limite annuo di €
5.000 oltre il quale
per i soggetti IVA scatta(va) l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle
Entrate (Entratel / Fisconline) per
la compensazione del credito nel mod. F24.
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Conseguentemente l’utilizzo in compensazione nel mod. F24 va
obbligatoriamente effettuato tramite i servizi
telematici dell’Agenzia indipendentemente dall’importo.
Ciò
riguarda la generalità delle imposte,
ossia il credito IVA (annuale / trimestrale), IRES / IRPEF / addizionali,
ritenute alla fonte, imposte sostitutive, IRAP e i crediti d’imposta da indicare
nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Rimangono
escluse da tale obbligo le compensazioni di “altri” crediti rispetto a quelli citati (ad esempio, contributi
previdenziali);
|
·
è
introdotto il divieto di utilizzare la
compensazione in caso di iscrizione
a ruolo a seguito di mancato
pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute a causa dell’utilizzo indebito di crediti da parte
del contribuente.
Importo massimo
compensabile
A favore delle imprese
subappaltatrici con volume d’affari IVA dell’anno precedente costituito per almeno l’80% da prestazioni rese a
seguito di contratti di subappalto, tenute ad applicare il reverse charge, il
predetto limite è elevato a € 1.000.000.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Il mancato o insufficiente versamento degli importi in esame può
essere sanato con il ravvedimento operoso, tenendo presenti le modifiche
apportate dalla Finanziaria 2015 e dal D.Lgs. n. 158/2015.
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Sanzione ridotta
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Termine di
versamento della regolarizzazione
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da 0,1%
a 1,4%
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1/10 dell’1% per giorno
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Entro 14 giorni dalla scadenza,
tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,1%
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1,5%
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1/10
del 15%
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Dal 15° al 30° giorno dalla scadenza
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1,67%
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1/9 del 15%
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Dal 31° al 90° giorno dalla scadenza
|
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3,75%
|
1/8 del 30%
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Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della
violazione
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4,29%
|
1/7 del 30%
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Entro il termine di presentazione
della dichiarazione relativa all’anno successivo alla violazione
|
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5%
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1/6 del 30%
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Entro il termine di accertamento
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Si rammenta infine
che in sede di regolarizzazione vanno corrisposti gli interessi di mora,
calcolati a giorni, nella misura dello 0,2%
nel 2016 e dello 0,1% dall’1.1.2017.

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