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Liberi professionisti: le regole per il cumulo contributivo gratuito


La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con circolare n. 9 del 12.10.2017, ha fornito precisazioni sulla disciplina introdotta dalla legge n. 232/2016 relativamente al cumulo contributivo delle somme accantonate presso gli Enti di previdenza obbligatoria privati (tra cui le casse dei professionisti).

Alla luce della circolare INPS n. 140/2017, la Fondazione Studi ha specificato che:
1) i trattamenti pensionistici che possono essere ottenuti in regime di cumulo sono principalmente quattro (pensione di vecchiaia, pensione anticipata, di inabilità ed ai superstiti);
2) viene previsto, in materia di pensione di vecchiaia, il frazionamento del trattamento pensionistico complessivo in due o più momenti di percezione a seconda delle regole proprie degli enti previdenziali;
3) per le pensioni anticipate si avrà un unico trattamento erogato secondo il requisito contributivo INPS, calcolato sulla base del conteggio dei contributi versate nelle gestioni INPS e private (viene previsto un criterio di ragguaglio per la definizione del trattamento spettante che converte i parametri giornalieri in un valore temporale equivalente);
4) con riferimento alla pensione di invalidità viene stabilito che l’accesso al trattamento con cumulo può essere previsto a seconda delle condizioni previste dalla Cassa di iscrizione del soggetto al momento dell’evento che ne causa l’inabilità lavorativa;
5) il calcolo del trattamento spettante verrà fatto con regole diverse a seconda del periodo contributivo (che potrebbe ricadere nel criterio retributivo o contributivo);
6) la domanda di pensione dovrà essere inoltrata all’ente previdenziale di ultima iscrizione (se contemporanea in più gestioni, l’interessato potrà decidere a quale Ente inoltrarla). Nel caso di raggiungimento del requisito minimo di 20 anni e l’età pensionabile, la domanda per gli assicurati a casse private potrà essere presentata all’INPS.




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