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INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE GIOVANILE STABILE


La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto un nuovo incentivo all’occupazione, per un periodo massimo di trentasei mesi, destinato ai datori di lavoro privati che, a partire dal 1° gennaio
2018, assumono, con contratto di lavoro a tempo  indeterminato a tutele crescenti, soggetti con età inferiore a 35 anni (30 anni dall’anno 2019) che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altri datori di lavoro.



Possono fruire dello sgravio tutti i datori di lavoro del settore privato, siano essi appartenenti alla categoria degli “imprenditori” che dei “non imprenditori”, nonché i datori di lavoro agricolo.



Sono esclusi quindi tutti gli enti o organismi elencati nel D.Lgs n. 165/2001 che disciplina i soggetti giuridici appartenenti alla Pubblica Amministrazione, nonché i datori di lavoro domestico.



Sono inoltre esclusi dal godimento dell’incentivo i datori di lavoro che:

·        nei 6 mesi precedenti, hanno effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero

·        licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva nella quale sarebbe assunto il lavoratore.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero, ovvero di un altro lavoratore nella stessa unità produttiva nella quale è assunto il lavoratore per il quale si fruisce dell’esonero, entro i 6 mesi dall’assunzione del lavoratore con incentivo, comporta la perdita dell’incentivo stesso e il recupero delle quote di incentivo già fruite.



Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore.



ASSUNZIONI AGEVOLABILI

Sono agevolabili le assunzioni di dipendenti che abbiano le seguenti caratteristiche:

·        decorrenti dal 1° gennaio 2018,

·        mediante un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, anche a tempo parziale,

·        con la qualifica di operaio, impiegato o quadro,

·        con giovani di età inferiore ai 30 anni

·        che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altri

·        datori di lavoro.

Viene espressamente previsto che

·        eventuali periodi svolti dal lavoratore mediante contratto di apprendistato presso altri datori di lavoro, che

·        non sono proseguiti in un contratto a tempo indeterminato, non ostano alla possibilità di beneficiare dell’incentivo.

L’esonero contributivo in parola trova applicazione anche:

·        in caso di prosecuzione a tempo indeterminato, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dal mese successivo a quello in cui termina l’applicazione dell’aliquota agevolata di cui all’articolo 47, comma 7 del D.Lgs n. 81/2015, a condizione che il lavoratore non abbia già compiuto il 30° anno di età al momento della prosecuzione del rapporto;

·        nel caso di trasformazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, di un contratto a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il requisito dell’età anagrafica al momento della trasformazione.



L’esonero non è applicabile nel caso di assunzione:

·        con contratto di apprendistato;

·        con contratto di lavoro domestico

·        con contratto di lavoro intermittente;

·        con contratto di prestazione occasionale (o “Libretto Famiglia”);

·        di lavoratori con qualifica di “dirigente”.


MISURA DELL’INCENTIVO

L’incentivo si sostanzia:

·        nell’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro,

·        per un periodo massimo di 36 mesi (12 mesi, in caso di mantenimento in servizio dell’apprendista),

·        nel limite di 3.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile.



Qualora il lavoratore sia stato assunto fruendo parzialmente dell’incentivo in esame, e

·        successivamente venga assunto a tempo indeterminato da un nuovo datore di lavoro,

·        quest’ultimo potrà fruire dell’incentivo per il periodo residuo utile alla piena fruizione,

·        indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data della nuova assunzione.



L’incentivo, in questo caso, spetta anche per i lavoratori assunti dopo il compimento del 30° anno di età, per i periodi residui rispetto ai 36 mesi totali di esonero contributivo.


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