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ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE (ANF): DAL 1° APRILE RICHIESTA SOLO TELEMATICA





Dal 1° aprile 2019 le domande di assegno al nucleo familiare dei lavoratori dipendenti di aziende private non agricole devono essere presentate direttamente all’INPS, esclusivamente in modalità telematica.
I lavoratori, pertanto, a decorrere dal 1° aprile 2019 non possono più presentare al datore di lavoro il modello “ANF/DIP” (SR16), salvi gli OTI delle aziende agricole, che continueranno a presentare la domanda in formato cartaceo al datore di lavoro.
L’INPS provvederà in automatico a verificare il diritto del lavoratore a beneficiare dell’ANF e determinare la misura della prestazione, individuando gli importi giornalieri e mensili spettanti in riferimento alla composizione del nucleo familiare e dei redditi conseguiti nel periodo di riferimento.
Qualora si verifichi una variazione del nucleo familiare ovvero qualora si modifichino le condizioni reddituali, il lavoratore dovrà presentare, sempre in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi dell’apposita procedura “ANF DIP”.
Qualora la concessione degli assegni al nucleo familiare sia subordinata al rilascio dell’autorizzazione dell’INPS, il lavoratore dovrà presentare, in modalità telematica e tramite la procedura “Autorizzazione ANF”, la domanda di autorizzazione, allegando tutta la documentazione necessaria a definire il diritto alla prestazione.
Il richiedente sarà informato dell’esito della sua richiesta solo qualora questa venga rigettata, in quanto gli verrà inviato il relativo provvedimento. Nell’area riservata presente sul sito dell’INPS (accesso mediante PIN), nella sezione “Consultazione domanda” sarà comunque possibile visionare l’esito della domanda presentata.
Istruzioni operative per i lavoratori
I lavoratori interessati, dipendenti di aziende del settore privato non agricolo, a partire dal 1° aprile 2019, devono presentare la domanda di ANF all’INPS solamente in modalità telematica, mediante il servizio messo a disposizione dell’INPS sul proprio sito internet (WEB) ovvero attraverso un Patronato.
Nel caso di lavoratori dipendenti da aziende cessate o fallite, e quindi non più attive, i lavoratori continueranno a inviare la domanda in formato telematico mediante WEB (sito internet dell’INPS), Contact center multicanale oppure Patronato (nulla cambia rispetto alle modalità precedenti).
Istruzioni operative per i datori di lavoro
Con riferimento alle domande di ANF presentate telematicamente dai lavoratori a decorrere dal 1° aprile 2019, in una specifica utility del Cassetto Previdenziale aziendale, saranno messi a disposizione dei datori di lavoro gli importi degli ANF spettanti ai lavoratori, calcolati dall’INPS in funzione della composizione del nucleo familiare e dei redditi conseguiti nel periodo di riferimento.
NB
Gli importi comunicati dall’Istituto sono gli importi teorici giornalieri e mensili: il datore di lavoro dovrà poi ricalcolare l’importo spettante al lavoratore in funzione della tipologia di contratto sottoscritto (full time o part time) e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento.

L’importo corrisposto al lavoratore, in ogni caso, non potrà superare l’importo massimo mensile teorico calcolato dall’INPS e comunicato mediante il Cassetto Previdenziale.
Nulla cambia rispetto alle modalità di erogazione degli importi e il successivo conguaglio con la denuncia mensile (anche se su questa permangono delle perplessità sulle modalità di esposizione, che dovranno essere necessariamente chiarite dall’INPS).
Rimane fermo che, con riferimento ad eventuali richieste di ANF arretrati, il datore di lavoro dovrà corrispondere al lavoratore solamente gli assegni corrispondenti ai periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze. Le prestazioni relative a periodi di paga svolti dal lavoratore presso altri datori di lavoro, nel consueto limite quinquennale di prescrizione, dovranno essere liquidate dal datore di lavoro presso cui il lavoratore prestava la propria attività lavorativa nel periodo richiesto.
Per quanto riguarda, infine, le domande presentate in modalità cartacea entro il 31 marzo 2019 e riferite al periodo 1° aprile 2019 – 30 giugno 2019, i datori di lavoro potranno erogare le prestazioni di ANF, e procedere al relativo conguaglio fino alla denuncia contributiva delle competenze di giugno 2019, secondo le modalità sinora utilizzate, calcolando quindi l’importo dovuto al lavoratore sulla base delle dichiarazioni presenti nell’istanza e la tipologia di contratto del lavoratore.

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