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Incentivi per l’assunzione di lavoratori over 50


L’art. 4 co. 8 della L. 28.6.2012 n. 92 riconosce a coloro che assumono con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, lavoratori di età non inferiore a 50 anni e disoccupati da oltre 12 mesi, una riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per una durata di 12 mesi. Se il contratto viene trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla originaria data di assunzione con contratto a termine. Invece, se l’assunzione è effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di 18 mesi dalla data di assunzione. Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata: i) si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; ii) non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo. Si rammenta, infine, che per aver diritto all’agevolazione il datore di lavoro deve rispettare il requisito della regolarità contributiva ex art. 1 co. 1175 e 1176 della L. 296/2006, nonché i principi generali sanciti dall’art. 31 del DLgs. 14.9.2015 n. 150 e le ulteriori disposizioni a tal fine previste, come di seguito riepilogate.


Premessa
L’art. 4 co. 8 della L. 92/2012 riconosce una riduzione contributiva a tutti i datori di lavoro (fatta eccezione per i datori di lavoro domestico) che, senza esservi tenuti, assumono lavoratori o lavoratrici:
à  con almeno 50 anni di età;
à  disoccupati con uno stato di inattività lavorativa di almeno 12 mesi (da almeno 13 mesi), dichiarata al centro per l’impiego competente per domicilio, con contestuale sottoscrizione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro c.d. “DID”.

Tali lavoratori rientrano tra i “lavoratori molto svantaggiati” di cui al DM 17.10.2017. Si rammenta che, appartengono alla categoria dei lavoratori molto svantaggiati i soggetti che sono privi da almeno 24 mesi di un impiego regolarmente retribuito oppure i lavoratori appartenenti alle categorie "svantaggiate" che siano privi di un impiego retribuito da 12 mesi.

Si rammenta che, rientrano nella categoria dei lavoratori svantaggiati, secondo il decreto, i soggetti che soddisfano, alternativamente, una delle seguenti condizioni:
a)    non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero coloro che negli ultimi sei mesi non abbiano prestato attività riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi, nonché coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ex art. 13 TUIR;
b)    avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
c)    non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito, ovvero coloro che non hanno conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore o una qualifica o un diploma di istruzione e formazione professionale rientranti nel terzo livello della classificazione internazionale sui livelli di istruzione, nonché coloro che hanno conseguito una delle suddette qualificazioni da non più di due anni e non hanno avuto un primo impiego regolarmente retribuito come definito alla lettera a) ;
d)    aver superato i 50 anni di età (ovvero coloro che hanno compiuto 50 anni di età);
e)    essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico, ovvero coloro che hanno compiuto 25 anni di età e sostengono da soli il nucleo familiare in quanti aventi una o più persone a carico (ex art. 12 TUIR);
f)     essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici, se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato, ovvero coloro che sono occupati nei settori e nelle professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna, annualmente individuati dal decreto emanato ai sensi dell'articolo unico del decreto 16 aprile 2013, attuativo dell'articolo 4, comma 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e che appartengono al genere sottorappresentato;
g)    appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

Tipologia di assunzioni interessate
Il beneficio, che interessa le assunzioni effettuate a decorrere dall’1.1.2013 dai soli datori di lavoro del settore privato, anche a scopo di somministrazione, spetta in caso di assunzione con contratto sia full-time che part-time (art. 4 co. 8 - 11 della L. 28.6.2012 n. 92):
à  a tempo indeterminato;
à  a tempo determinato;
à  trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato;
à  assunzione a scopo di somministrazione (l’incentivo spetta all’agenzia di somministrazione, anche quando il lavoratore sia in attesa di assegnazione, nel qual caso la riduzione viene calcolata in relazione ai contributi dovuti sull’indennità di disponibilità).

L’incentivo spetta anche per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro (L. 3.4.2001 n. 142). L’incentivo non spetta per i rapporti di lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio.

CASI PARTICOLARI
Portabilità dell’incentivo
L’incentivo può spettare anche nell’ipotesi in cui, dopo un primo rapporto agevolato a tempo determinato, venga effettuata, con soluzione di continuità, una nuova assunzione, a tempo determinato o indeterminato, dell’ex dipendente qualora lo stesso abbia mantenuto l’anzianità di disoccupazione superiore a 12 mesi. In tale ipotesi l’incentivo spetta per il periodo residuo rispetto a quanto già goduto precedentemente.
Assetti proprietari coincidenti
In caso di assunzione effettuata da un datore di lavoro che presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli di chi, a titolo di lavoro subordinato o somministrato, abbia già goduto dell’incentivo, spetta solamente la parte residua di incentivo.
Collegamento tra datori di lavoro
Nei casi in cui intercorra un rapporto di collegamento o controllo tra il datore di lavoro che assume e il precedente datore di lavoro ovvero il precedente utilizzatore, spetta solamente la parte residua di incentivo.
Più periodi di disoccupazione
Nessuna riduzione deve essere operata in relazione a precedenti rapporti agevolati, se nel frattempo il lavoratore abbia cessato di essere disoccupato e poi sia tornato ad esserlo, maturando da zero un nuovo periodo di disoccupazione superiore a 12 mesi.
Lavoratore ex somministrato
Nelle ipotesi in cui il lavoratore viene prima somministrato a tempo determinato, e poi venga assunto alle dirette dipendenze dell’ex utilizzatore, spetta l’incentivo residuo, a prescindere dall’anzianità di disoccupazione posseduta dal lavoratore al momento dell’assunzione diretta, a condizione che l’assunzione diretta sia effettuata senza soluzione di continuità rispetto all’utilizzazione indiretta ed entro la scadenza dell’incentivo, computata rispetto alla situazione dell’ex utilizzatore.

Tipologia e misura dell’incentivo
L’agevolazione all’assunzione consiste in una riduzione del 50% sui contributi (INPS E INAIL) a carico del datore lavoro per:
à  18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato;
à  12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato;
à  complessivi 18 mesi in caso di trasformazione di un contratto da tempo determinato a indeterminato che intervenga entro la scadenza del beneficio (entro i primi 12 mesi);
à  in caso di proroga del rapporto effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.

Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata:
ü  si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato;
ü  non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.

Requisiti e condizioni richieste
Per aver diritto all’agevolazione il datore di lavoro deve rispettare il requisito della regolarità contributiva ex art. 1 co. 1175 e 1176 della L. 296/2006, nonché i principi generali sanciti dall’art. 31 del DLgs. 14.9.2015 n. 150 e le ulteriori disposizioni a tal fine previste, come di seguito riepilogate. In pratica, l’incentivo spetta al datore di lavoro solo se l’assunzione realizza un incremento netto del numero dei lavoratori dipendenti rispetto alla media dei 12 mesi precedenti e solo in presenza dei seguenti requisiti:
ü  regolarità negli adempimenti contributivi;
ü  osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
ü  rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale;
ü  l’assunzione non riguardi un rapporto di lavoro domestico o intermittente;
ü  l’assunzione non riguardi l’attuazione di un obbligo preesistente;
ü  l’assunzione non violi il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore;
ü  il datore di lavoro non abbia in atto sospensioni dal lavoro per crisi o riorganizzazione aziendale, salvo il caso che l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi.

Adempimenti operativi
Il datore di lavoro deve obbligatoriamente inoltrare apposita comunicazione all’INPS utilizzando il modulo di istanza on-line “92-2012”, presente nel “Cassetto previdenziale aziende”.
Una volta acquisita la comunicazione, l’Istituto assegna il codice di autorizzazione “2H”.

Nel flusso UniEmens la presenza di tali assunzioni agevolate è segnalata attraverso la valorizzazione, nell’elemento individuale “TipoContribuzione”, del codice “55” che assume il significato di “lavoratore assunto ai sensi dell’art. 4 co. 8 - 11 della L. 92/2012” (circ. INPS 24.7.2013 n. 111).

Relativamente all’INAIL, il diritto alla riduzione del 50% dei premi è segnalato indicando l’importo delle retribuzioni parzialmente esenti con il codice H,I,J,K,L,M a seconda si tratti di assunzione a termine, trasformazione, proroga o assunzione a tempo indeterminato (H,I,K) o proroga o trasformazione di un contratto a termine di lavoratore assunto in precedenza, prima del compimento del cinquantesimo anno di età (L,M) (nota INAIL 14.2.2014 n. 1147).

I datori di lavoro che impiegano lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ex Enpals) valorizzano il campo “codice agevolazione”, afferenti ai dati individuali del lavoratore, con il codice “LA”.


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