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Voucher per consulenze in innovazione a PMI (c.d. “voucher manager”)


1. PREMESSA


Con riferimento a tale agevolazione sono stati emanati i seguenti decreti attuativi:
·       il DM 7.5.2019 (pubblicato sulla G.U. 1.7.2019 n. 152), che ha definito le disposizioni attuative di tale agevolazione;
·       il DM 29.7.2019, recante le modalità e i termini per la presentazione delle domande di iscri­zio­ne all’elenco dei manager qualificati, tenuto dal Ministero dello Sviluppo economico.

Deve invece ancora essere emanato il DM recante i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione.

2 SOGGETTI beneficiari
·       si qualificano come micro, piccola o media impresa ai sensi del DM 18.4.2005 (indipenden­te­mente dalla forma giuridica, dal regime contabile adottato, nonché dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali);
·       non rientrano tra le imprese attive nei settori della pesca, acquacoltura e produzione pri­ma­ria di prodotti agricoli (settori esclusi dall’art. 1 del regolamento UE 1407/2013);
·       hanno sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale e risultano iscritte al Re­gistro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente;
·       non sono destinatarie di sanzioni interdittive e risultano in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
·       non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
·       non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.
Rete d’imprese
Possono beneficiare del contributo anche le imprese, in possesso dei suddetti requisiti, aderenti a un contratto di rete.

3 spese ammissibili
La consulenza deve essere finalizzata ad indirizzare e supportare i processi di innovazione, trasfor­mazione tecnologica e digitale attraverso l’applicazione di una o più delle seguenti tecno­lo­gie abilitanti:
·       big data e analisi dei dati;
·       cloud, fog e quantum computing;
·       cyber security;
·       integrazione delle tecnologie della Next Production Revolution (NPR) nei processi aziendali, anche e con particolare riguardo alle produzioni di natura tradizionale;
·       simulazione e sistemi cyber-fisici;
·       prototipazione rapida;
·       sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
·       robotica avanzata e collaborativa;
·       interfaccia uomo-macchina;
·       manifattura additiva e stampa tridimensionale;
·       internet delle cose e delle macchine;
·       integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali;
·       programmi di digital marketing, quali processi trasformativi e abilitanti per l’innovazione di tut­ti i processi di valorizzazione di marchi e segni distintivi (c.d. “branding”) e sviluppo commerciale verso mercati;
·       programmi di open innovation.

Gli incarichi manageriali possono inoltre indirizzare e supportare i processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali, attraverso:
·       l’applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nelle strategie di gestione aziendale, nell’organizzazione del luogo di lavoro, a condizione che comportino un significativo processo di innovazione organizzativa dell’impresa;
·       l’avvio di percorsi finalizzati alla quotazione su mercati regolamentati o non regolamentati, alla partecipazione al Programma Elite, all’apertura del capitale di rischio a investitori in­di­pen­denti specializzati nel private equity o nel venture capital, all’utilizzo dei nuovi strumenti di finanza alternativa e digitale (quali, a titolo esemplificativo, l’equity crowdfunding, l’invoice financing, l’emissione di minibond).

Possono essere considerate ammissibili solo le spese relative a prestazioni dedotte in contratti di consulenza specialistica sottoscritti successivamente alla data di presentazione della domanda di ammissione al contributo.
Spese escluse
Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per servizi di consulenza specialistica relative alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di:
·       consulenza in materia fiscale, contabile e legale;
·       mera promozione commerciale o pubblicitaria.

4 determinazione del contributo a fondo perduto
Come anticipato, l’agevolazione si sostanzia nel riconoscimento di un contributo a fondo perduto.
Il contributo è riconosciuto in misura diversa a seconda del soggetto beneficiario, nel rispetto del regime de minimis di cui al regolamento UE 1407/2013.
4.1 Micro e piccole imprese
Il contributo è riconosciuto alle micro e piccole imprese:
·       in misura pari al 50% delle spese ammissibili;
·       nel limite massimo di 40.000,00 euro.
4.2 Medie imprese
Il contributo spetta alle medie imprese:
·       in misura pari al 30% delle spese ammissibili;
·       nel limite massimo di 25.000,00 euro.
4.3 Rete d’imprese
Nel caso in cui la domanda di ammissione al contributo sia presentata da una rete di imprese, il contributo è riconosciuto:
·       in misura pari al 50% delle spese ammissibili;
·       nel limite massimo complessivo di 80.000,00 euro.

5 INCUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI
Il contributo in esame non è cumulabile con altre misure di aiuto in esenzione da notifica aventi ad oggetto le stesse spese ammissibili.
6 modalità e termini di presentazione delle domande
Con un successivo decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo economico:
·       sarà approvato il modello di domanda di ammissione al contributo;
·       saranno stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande.

Con lo stesso provvedimento, inoltre, saranno stabiliti i criteri:
·       di valutazione delle domande;
·       per l’assegnazione prioritaria delle risorse disponibili.

7 elenco dei manager qualificati
Per “manager dell’innovazione qualificato e indipendente” si intende un manager iscritto nell’ap­po­sito elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo economico oppure indicato, a parità di requisiti personali e professionali, da una società di consulenza iscritta nello stesso elenco e che risulti indipendente rispetto all’impresa o alla rete nella cui struttura viene temporaneamente inserito.
7.1 Requisiti soggettivi
Possono presentare domanda di iscrizione nel suddetto elenco le persone fisiche che, al momento della presentazione della domanda, soddisfano uno dei seguenti requisiti:
·       essere accreditate negli albi o elenchi dei manager dell’innovazione istituiti presso Union­came­re, presso le associazioni di rappresentanza dei manager o presso le organizzazioni partecipate pariteticamente da queste ultime e da associazioni di rappresentanza datoriali;
·       essere accreditate negli elenchi dei manager dell’innovazione istituti presso le Regioni ai fini dell’erogazione di contributi regionali o comunitari con finalità analoghe a quelle previste dal DM 7.5.2019.

Possono, inoltre, presentare domanda di iscrizione all’elenco le persone fisiche che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
·       dottorato di ricerca in settori relativi ad una delle seguenti aree: 01-Scienze matematiche e informatiche; 02-Scienze fisiche; 03-Scienze chimiche; 05-Scienze biologiche; 09-Inge­gne­ria industriale e dell’informazione; 13-Scienze economiche e statistiche;
·       master universitario di secondo livello in settori relativi ad una delle suddette aree, nonché lo svolgimento documentabile di incarichi, per almeno un anno, presso imprese negli ambiti di applicazione delle sopra indicate tecnologie abilitanti impresa 4.0;
·       laurea magistrale in settori relativi ad una delle suddette aree, nonché lo svolgimento documentabile, per almeno 3 anni, di incarichi presso imprese negli ambiti di applicazione delle sopra indicate tecnologie abilitanti impresa 4.0;
·       svolgimento documentabile, per almeno 7 anni, di incarichi presso imprese negli ambiti di applicazione delle sopra indicate tecnologie abilitanti impresa 4.0.

Possono, infine, presentare domanda di iscrizione all’elenco:
·       le società operanti nei settori della consulenza;
·       i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0;
·       i centri di competenza ad alta specializzazione;
·       gli incubatori certificati di start-up innovative.

Tali soggetti nella domanda di iscrizione sono tenuti ad indicare, entro la misura massima di dieci nominativi, i manager in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, destinati allo svolgimento degli incarichi di consulenza oggetto di agevolazione.
7.2 Modalità e termini di presentazione delle domande per l’iscrizione all’elenco
Con il DM 29.7.2019 sono state definite le modalità e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all’elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza abilitati allo svol­gi­mento degli incarichi manageriali, tenuto dal Ministero dello Sviluppo economico.
In particolare, i manager qualificati, le società di consulenza, i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, i centri di competenza ad alta specializzazione e gli incubatori certificati di start-up innovative devono presentare le istanze di iscrizione all’elenco, redatte secondo gli al­le­gati al suddetto DM:
·       esclusivamente tramite la procedura informatica accessibile nell’apposita sezione “Voucher per consulenza in innovazione” del sito Internet del Ministero dello Sviluppo economico (www.mise.gov.it);
·       dalle ore 10.00 del 27.9.2019 alle ore 17.00 del 25.10.2019.

8 revoca del contributo
Il contributo concesso o erogato è revocato, in misura totale o parziale, qualora:
·       sia accertato il mancato possesso di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero il venir meno delle condizioni per la fruizione e il mantenimento dell’agevolazione concessa;
·       risulti irregolare la documentazione prodotta per fatti comunque imputabili all’impresa beneficiaria e non sanabili;
·       risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte dall’impresa beneficiaria;
·       intervenga il fallimento dell’impresa beneficiaria ovvero l’apertura nei confronti della medesima di una procedura concorsuale;
·       sia riscontrato il mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni;
·       l’attività economica dell’impresa beneficiaria, o una sua parte, venga delocalizzata in Stati non appartenenti all’Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro 5 anni dalla data di conclusione della consulenza.

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