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La sospensione dei versamenti delle cartelle / avvisi di accertamento, "rottamazione" e "stralcio e saldo"

L'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha diramato i primi chiarimenti, in forma di FAQ, in merito alla sospensione:
  • dei versamenti scadenti nel periodo 8.3 - 31.5.2020 connessi a cartelle di pagamento / avvisi esecutivi;
  • dei versamenti, scadenti rispettivamente il 28.2 / 31.3.2020, delle rate relative alla "c.d. rottamazione dei ruoli" nonché al c.d. "stralcio e saldo".
Contestualmente, l'Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni relativamente all'applicazione di tale sospensione con particolare riguardo agli accertamenti esecutivi.


Nell'ambito delle misure introdotte dal DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia", per far fronte all'emergenza "coronavirus", all'art. 68 è prevista la sospensione dei termini di versamento delle somme riferite a cartelle di pagamento / avvisi esecutivi e altri atti specificatamente individuati nonché delle somme dovute ai fini della c.d. "rottamazione dei ruoli" e del c.d. "stralcio e saldo".
Recentemente l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha fornito alcuni chiarimenti in merito, in forma di risposte a specifiche FAQ di seguito distintamente riportate in base all'argomento cui si riferiscono (è stata mantenuta la numerazione attribuita dall'Agenzia).
L'Agenzia delle Entrate è intervenuta con la Circolare 20.3.2020, n. 5/E al fine di chiarire la portata di tale sospensione sugli accertamenti esecutivi.

SOSPENSIONE VERSAMENTI CARTELLE DI PAGAMENTO / AVVISI ESECUTIVI
Il comma 1 del citato art. 68 dispone la sospensione dei termini di versamento in scadenza nel periodo 8.3 - 31.5.2020 delle somme derivanti dai seguenti atti:
  • cartelle di pagamento emesse dall'Agente della riscossione
  • avvisi di accertamento esecutivi ex art. 29, DL n. 78/2010
  • avvisi di addebito INPS esecutivi ex art. 30, DL n. 78/2010
  • atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione
  • atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910
  • atti esecutivi emessi dagli Enti locali ex art. 1, comma 792, Finanziaria 2020
NB 
La sospensione in esame opera per le entrate tributarie non tributarie. Pertanto la stessa è applicabile anche ai versamenti connessi, ad esempio, ai ruoli emessi da una Cassa previdenziale professionale.
I versamenti sospesi devono essere effettuati:
  • in un'unica soluzione;
  • entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30.6.2020.
Preme evidenziare che, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione nelle FAQ di seguito riportate:
  • per le cartelle di pagamento scadenti nel periodo 8.3 - 31.5.2020 è possibilerichiedere la rateizzazione ex art. 19, DPR n. 602/73. Al fine di evitare azioni di recupero esecutive / cautelari è richiesta la presentazione dell'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate - Riscossione entro il 30.6.2020;
  • qualora sia in corso un piano di dilazione, le rate in scadenza nel periodo 8.3 - 31.5.2020 sono sospese. Il relativo pagamento dovrà essere effettuato entro il 30.6.2020;
  • nel periodo di sospensione I'Agenzia delle Entrate - Riscossione esaminerà le istanze di rateazione presentate antecedentemente.
NB 
Va inoltre considerato che, in applicazione dell'art. 12, D.Lgs. n. 159/2015, il citato art. 68 ha altresì disposto:
  • la proroga di 2 anni (al 31.12.2022) dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli Uffici;
  • la sospensione della notifica delle cartelle di pagamento da parte dell'Agente della riscossione.
Merita da ultimo sottolineare che per i soggetti con domicilio fiscale / sede legale o operativa al 21.2.2020 nei Comuni individuati nell'Allegato 1, DPCM 1.3.2020, ossia nella c.d. "zona rossa" di prima istituzione (per la Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo; Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e per la Regione Veneto: Vò), l'art. 62, comma 4, DL n. 18/2020, ha confermato l'operatività del DM 24.2.2020 e pertanto la sospensione dei versamenti / adempimenti tributari, compresi quelli relativi a cartelle di pagamento ed accertamento esecutivi, scadenti nel periodo 21.2 - 31.3.2020. Tali versamenti sono effettuati, senza sanzioni ed interessi in unica soluzione entro 30.4.2020.

NB 
La sospensione in esame non interessa i versamenti collegati ad ulteriori atti, diversi da quelli sopra elencati. Pertanto vanno effettuati alle ordinarie scadenze i versamenti relativi, ad esempio, a:
  • comunicazioni di irregolarità / avvisi bonari emessi a seguito di liquidazione automatica / controllo formale delle dichiarazioni;
  • avvisi di recupero di crediti d'imposta;
  • atti di contestazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 472/97;
  • avvisi di accertamento ai fini dell'imposta di registro;
  • atti di mediazione / conciliazione giudiziale.
La sospensione dei versamenti non opera altresì per le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 23.3.2020, n. 6/E, e pertanto gli stessi vanno effettuati, ai sensi dell'art. 8, D.Lgs. n. 218/97, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto (per i predetti soggetti della "zona rossa" di prima istituzione, qualora tale termine scada nel periodo 21.2 - 31.3.2020, il versamento è prorogato al 30.4.2020).


Alla luce di quanto sopra esaminato, la sospensione in esame interessa / non interessa le somme dovute relativamente ai seguenti atti.


Tipologia atto
Sospensione versamenti
scadenti nel periodo 8.3 - 31.5
  • cartella di pagamento (*)
  • avviso di accertamento esecutivo - importi dovuti dopo affidamento del carico all'Agente della Riscossione
  • avviso di addebito INPS esecutivo
  • atto di accertamento esecutivo emesso dall'Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione
  • atto di ingiunzione fiscale emesso da Ente territoriale
  • atto esecutivo emesso da Ente locale
SI
  • avviso di accertamento esecutivo - importi dovuti: (**)
    • a seguito di acquiescenza, in caso di rinuncia all'impugnazione;
    • a titolo di versamento provvisorio, in caso di impugnazione
  • comunicazione irregolarità / avviso bonario
  • avviso di recupero di credito d'imposta
  • atto di contestazione delle sanzioni
  • avviso di accertamento ai fini dell'imposta di registro
  • atto di mediazione / conciliazione giudiziale
  • accertamento con adesione
NO

(*) la sospensione opera anche per le rate in scadenza nel periodo 8.3 - 31.5
(**) per tali importi opera la sospensione dal 9.3 al 15.4 ex art. 83, DL n. 18/2020



FAQ DELL'AGENZIA
1. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione può notificarmi nuove cartelle nel periodo di sospensione 8.3 - 31.5.2020 di cui all'art. 68, DL n. 18/2020?
No, nel periodo di sospensione, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione non può notificare nessuna cartella di pagamento, neanche attraverso la posta elettronica certificata.
2. Ho una cartella che mi è stata notificata qualche settimana fa e scade dopo l'8.3. Devo pagarla?
I termini per il pagamento sono sospesi fino al 31.5.2020.
I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati entro il 30.6.2020.
3. I versamenti non effettuati perché i termini sono stati sospesi dal Decreto devo pagarli entro il 30.6 in unica soluzione?
Sì. Tuttavia, per le cartelle di pagamento che scadono nel periodo di sospensione (8.3 - 3.5.2020) puoi richiedere una rateizzazione.
Per evitare di far attivare le procedure di recupero previste per legge, è necessario fare l'istanza all'Agenzia entro il 30.6.2020.
Per info e modalità di presentazione, puoi consultare la Sezione "Rateizzazione" del portale.
NB 
Nel formulare tale risposta l'Agenzia delle Entrate - Riscossione non ha tenuto conto della sospensione del termine per la proposizione del ricorso disposto dal citato art. 83.
Pertanto, per tali atti si determina la "discrasia" tra detto termine (per il quale opera la sospensione dal 9.3 al 15.4) e quello di pagamento delle somme dovute ("prorogato" al 30.6) evidenziata con riferimento agli accertamenti esecutivi, per i quali l'Agenzia nella citata Circolare n. 5/E, proprio al fine di evitare tale effetto "distrosivo", ha proposto una diversa interpretazione.
4. Ho un piano di rateizzazione in corso con rate che scadono nel periodo di sospensione. Per queste rate devo rispettare le scadenze di pagamento?
Il pagamento delle rate dei piani di dilazione in corso in scadenza dall'8.3 al 31.5.2020 è sospeso.
Il pagamento di queste rate deve comunque avvenire entro il 30.6.2020.
5. Durante il periodo di sospensione, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione prenderà in esame e tratterà le mie richieste di rateizzazione, anche se presentate prima dell'inizio del periodo di sospensione?
Si. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione anche nel periodo di sospensione tratterà le tue istanze e ti invierà le risposte.
6. Ho una cartella i cui termini di versamento sono scaduti prima dell'8.3.2020. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione può attivare procedure cautelari o esecutive durante il periodo di sospensione?
No. Durante il periodo di sospensione l'Agenzia non può attivare alcuna procedura cautelare (ad esempio, fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (ad esempio, pignoramento).
7. Ho ricevuto a inizio marzo un preavviso di fermo del mio veicolo che mi dice che devo pagare entro 30 giorni.
Se non riesco a pagarlo entro 30 giorni mi fermate l'auto?
Fino al 31.5.2020 sono sospese le azioni di recupero, cautelari ed esecutive, dei carichi affidati alla riscossione e pertanto, fino a questa data, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione non può procedere all'iscrizione di fermi amministrativi e neanche alle iscrizioni di ipoteche.
8. Ho un fermo amministrativo già iscritto per una vecchia cartella non pagata. Posso pagare e chiedere la cancellazione del fermo?
Si. Durante il periodo di sospensione previsto dal Decreto (8.3 - 31.5.2020), è comunque possibile pagare integralmente il debito oggetto di fermo amministrativo per ottenerne la cancellazione.


SOSPENSIONE VERSAMENTI "ROTTAMAZIONE RUOLI" E "STRALCIO E SALDO"
Il comma 2 del citato art. 68 prevede il differimento all'1.6.2020 (il 31.5 cade di domenica) dei termini di versamento delle somme dovute ai fini della c.d. "rottamazione dei ruoli" scadute il 28.2.2020 e del c.d. "stralcio e saldo" in scadenza il 31.3.2020.


FAQ DELL'AGENZIA
9. Non ho pagato la rata del 28.2 della Definizione agevolata (c.d. "rottamazione-ter"). Posso ancora pagarla?
Si. Il Decreto ha differito la scadenza della rata del 28.2.2020 della c.d. "rottamazione-ter" al 31.5.2020.
10. A maggio 2020 scade una ulteriore rata della "rottamazione-ter". Devo pagarla?
Si. Il Decreto non ha modificato il termine di pagamento della rata di maggio della "rottamazione-ter" che deve essere pagata entro il 31.5.2020 per non perdere i benefici della rottamazione.
11. Il Decreto ha differito anche la scadenza della rata del 31.3.2020 del "saldo e stralcio"?
Si. il Decreto ha differito al 31.5.2020 anche la rata in scadenza il 31.3.2020 del "Saldo e stralcio".


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