Passa ai contenuti principali

Emergenza Coronavirus: le misure restrittive in vigore dal 4 al 17 maggio

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020 è stato pubblicato il DPCM 26 aprile 2020, che prevede nuove misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili all'intero territorio nazionale.
Il DPCM, che entrerà in vigore il prossimo 4 maggio e produrrà effetti fino al 17 maggio 2020 compreso, salvo successive proroghe, segna ufficialmente il via alla cd. "Fase 2" nel contrasto alla diffusione del virus COVID-19, prevedendo delle misure meno restrittive del precedente DPCM 10 aprile 2020.

In data 27 aprile 2020 è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 108, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti per in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".
NOVITA' 
Il DPCM 26 aprile 2020, che entra in vigore il giorno 4 maggio 2020 ed ha validità fino al 17 maggio 2020 compreso, introduce la cd. "fase 2" nel contrasto alla diffusione del virus COVID-19, prevedendo misure meno restrittive rispetto a quelle previste dal DPCM 10 aprile 2020 e una ampia apertura delle attività economico produttive, fatti salvi i settori del commercio al dettaglio, della ristorazione e del turismo, che ancora sono soggetti a forti limitazioni.
Le misure di seguito descritte sono valide sull'intero territorio nazionale a partire dal 4 maggio 2020, fatte salve diverse disposizioni da parte delle Regioni o Province Autonome.


MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO
L'articolo 1 del DPCM in esame dispone le seguenti misure di contenimento:
  • è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una Regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per
    • comprovate esigenze lavorative,
    • assoluta urgenza ovvero
    • motivi di salute.
    Sono considerati necessari gli spostamenti per incontrare congiunti, purché nel rispetto del divieto di assembramento e del distanziamento interpersonale di almeno un metro, nonché con l'utilizzo di protezioni delle vie respiratorie.
    In ogni caso, è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  • è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati. Il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare tale misura;
  • l'accesso del pubblico a parchi, ville e giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento e del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare tale misura. Le aree attrezzate per il gioco dei bambini rimangono chiuse;
  • non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero accompagnare minori o persone non autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché nel rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di un metro per l'attività motoria;
  • sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Previa emanazione di apposite Linee Guida in materia igienico-sanitaria, allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, sono consentite le sessioni di allenamento individuale e a porte chiuse degli atleti, professionisti e non professionisti - riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal Comitato Italiano Paralimpico e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali. Resta fermo l'obbligo di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro e il divieto di assembramento;
  • sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
  • sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
  • è sospesa ogni attività nei cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati;
  • l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono comunque sospese le cerimonie civili e religiose. Sono consentite le sole cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  • è sospesa l'apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
  • sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
  • sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza;
  • sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
  • sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, nonché ogni altra attività convegnistica o congressuale;
  • sono sospesi gli esami di idoneità alla guida;
  • è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
  • limitazioni all'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, secondo le indicazioni dalla direzione sanitaria della struttura.
Per quanto concerne le attività connesse al mondo dell'istruzione,
  • sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia;
  • sono sospese le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine grado, comprese quelle universitarie o post laurea, nonché ogni altra attività di formazione svolta da enti privati o pubblici (corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie, università per anziani, corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici e da soggetti privati). Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche con modalità non in presenza;
  • sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado;
  • resta ferma, in ogni caso, la possibilità di svolgimento delle attività formative a distanza, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;
  • sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate.
Per quanto riguarda gli aspetti connessi a patologie o stati di malattia,
  • i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
  • è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO
NB
Il DPCM 26 aprile 2020 di fatto estende, fino al 17 maggio 2020 compreso, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, dei servizi di ristorazione e dei servizi alla persona, confermando le eccezioni previste dal DPCM 10 aprile 2020.
Le uniche novità significative riguardano:
  • i servizi di ristorazione, che possono riaprire esclusivamente per la vendita da asporto;
  • la possibilità di riapertura per le attività di commercio di fiori, piante, semi e fertilizzanti.
Commercio al dettaglio
Per effetto del DPCM 26 aprile 2020, sono sospese fino al 17 maggio 2020:
  • tutte le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per quelle indicate di seguito;
  • i mercati, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, ad esclusione delle attività di vendita di soli generi alimentari.
Non sono soggette a chiusura obbligatoria le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
Inoltre, non sono soggette alla sospensione le attività rientranti nelle seguenti categorie, indipendentemente dal fatto che l'attività sia esercitata nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato ovvero della media e grande distribuzione (di seguito sono state evidenziate le attività commerciali al dettaglio introdotte dal DPCM 26 aprile 2020 nell'elenco delle attività ammesse, rispetto a quelle previste dal DPCM 10 aprile 2020).

ATECO

DESCRIZIONE ATTIVITÀ
47.11.10
Ipermercati
47.11.20
Supermercati
47.11.30
Discount di alimentari
47.11.40
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
47.11.50
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
47.19.20
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per telecomunicazioni, elettronica di consumo, audio e video, elettrodomestici
47.2
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati
47.30.00
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
47.4
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati
47.52.10
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
47.52.20
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
47.59.30
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
47.62.10
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
47.73.10
Farmacie
47.73.20
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
47.74.00
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
47.75.10
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
47.76.20
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
47.78.20
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
47.78.40
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
47.78.60
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
47.91.10
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
47.91.20
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
47.91.30
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
47.99.20
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
47.62.20
Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria
47.61.00
Commercio al dettaglio di libri*
47.79.10
47.71.20
Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati
47.76.10
Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti **
(*) L'elenco allegato al DPCM 26 aprile indica, genericamente, il "Commercio al dettaglio di libri". In mancanza di diversa indicazione, si ritiene l'attività sia riferita sia al Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati (ATECO 47.61.00), sia al Commercio al dettaglio di libri di seconda mano (ATECO 47.79.10).
(**) Non è chiaro se in tale definizione, prevista dall'Allegato 1 del DPCM 26 aprile 2020, possa rientrare anche l'attività di Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti (ATECO 47.89.01). Si attendono sul punto chiarimenti da parte dei competenti Ministeri.

Tutte le attività commerciali al dettaglio non soggette alla sospensione obbligatoria devono in ogni caso garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Qualora le predette attività siano situate all'interno di centri commerciali, la loro apertura è consentita purché sia permesso l'accesso alle sole predette attività, e non anche alle altre attività del centro commerciale.
Servizi di ristorazione
Sono sospese fino al 17 maggio 2020 anche tutte le attività che effettuano:
  • servizi di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie;
  • somministrazione di alimenti e bevande.
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.
Nell'ambito dei servizi di ristorazione, sono legittimate a continuare l'attività:
  • le mense e il catering continuativo su base contrattuale (codici ATECO 56.29.10 e 56.29.20);
  • gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati
    • nelle aree di servizio e rifornimento carburante della rete autostradale, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali;
    • negli ospedali e negli aeroporti.
NOVITA'
Dal 4 maggio 2020 è ammessa l'attività di ristorazione con asporto, fermo restando:
  • l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  • il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali;
  • il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.
In assenza di precise indicazioni del DPCM, si ritiene che le attività la cui riapertura è consentita siano sicuramente quelle individuate dal codice ATECO 56.10.20; peraltro, la previsione normativa appare sufficientemente ampia da potervi far rientrare tutte le attività di ristorazione o somministrazione che prevedono la possibilità di vendita da asporto.
Per fare un esempio, pertanto, si ritiene possano riaprire non solo gli esercizi take-away quali rosticcerie, pizzerie al taglio, ecc, ma anche pasticcerie, gelaterie o normali pizzerie che effettuano vendita da asporto, nel rispetto dei vincoli sopra indicati.
Servizi alla persona
Sono sospese fino al 17 maggio 2020 tutte le attività inerenti servizi alla persona, fra cui parrucchieri, barbieri ed estetisti, diverse da quelle di seguito individuate.
ATECO
DESCRIZIONE ATTIVITÀ
96.01
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
96.01.10
Attività delle lavanderie industriali
96.01.20
Altre lavanderie, tintorie
96.03.00
Servizi di pompe funebri e attività connesse
Altre attività commerciali ammesse
Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi, nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
Attività professionali
Le attività professionali non sono soggette alla sospensione, ma il DPCM raccomanda comunque:
  • di attuare il massimo utilizzo possibile della modalità di lavoro agile, per tutte le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o a distanza;
  • di incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • di assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, l'adozione di strumenti di protezione individuale;
  • di incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
Settore trasporto pubblico
Al fine di contenere l'emergenza sanitaria, è previsto che
  • il Presidente della Regione, con ordinanza, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;
  • il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, può disporre la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
Misure precauzionali
Le attività commerciali la cui attività non è sospesa sono tenute a:
  • assicurare il rispetto della distanza interpersonale di un metro;
  • garantire l'ingresso dilazionato della clientela;
  • impedire alla clientela di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.
Inoltre, il DPCM 26 aprile 2020 raccomanda altresì a tutte le attività non sospese l'applicazione delle seguenti misure preventive e precauzionali:
1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.
ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

Il DPCM in esame proroga, fino al 17 maggio 2020 compreso, la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle di seguito indicate.
NOVITA'
Nell'elenco di attività contenuto nel DPCM 26 aprile 2020 vi sono alcune novità rispetto all'elenco di cui al DPCM 10 aprile 2020.
A differenza di quanto previsto dal DPCM 10 aprile 2020, a partire dal 4 maggio 2020 possono riaprire le imprese la cui attività è individuata dal codice ATECO:
  • 07 - Estrazione di minerali metalliferi;
  • 08 - Estrazione di altri minerali da cave e miniere;
  • 09 - Attività dei servizi di supporto all'estrazione (in precedenza in tale settore era consentita solo l'Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale, individuata dal codice ATECO 09.10);
  • 12 - Industria del tabacco;
  • 13 - Industrie tessili (in precedenza in tale settore erano consentite solo le attività individuate dai codici ATECO 13.95 e 13.96.20);
  • 14 - Confezione di articoli da abbigliamento; Confezione di articoli in pelle e pelliccia (in precedenza in tale settore era consentita solo l'attività di Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro, individuata dal codice ATECO 14.12.00);
  • 15 - Fabbricazione di articoli in pelle e simili;
  • 17 - Fabbricazione di carta e di prodotti di carta (non vi è più l'esclusione delle attività di cui ai codici ATECO 17.23 e 17.24);
  • 20 - Fabbricazione di prodotti chimici (non vi è più l'esclusione delle attività di cui ai codici ATECO 20.12, 20.51.01, 20.51.02, 20.59.50 e 20.59.60);
  • 22 - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche (in precedenza in tale settore erao consentita solo l'attività individuata dal codice ATECO 22.2, e con l'esclusione dei codici ATECO 22.29.01 e 22.29.02);
  • 23 - Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (in precedenza in tale settore erano consentite solo le attività individuate dai codici ATECO 23.13 e 23.19.10);
  • 24 - Metallurgia;
  • 25 - Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) (in precedenza in tale settore erano consentite solo le attività individuate dai codici ATECO 25.21, 25.73.10 e 25.92);
  • 26 - Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi (in precedenza in tale settore erano consentite solo le attività individuate dai codici ATECO 26.1, 26.2 e 26.6);
  • 27 - Fabbricazione di apparecchiatura elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche (in precedenza in tale settore erano consentite solo le attività individuate dai codici ATECO 27.1 e 27.2);
  • 28 - Fabbricazione di macchinari ed apparecchiatura NCA (in precedenza in tale settore erano consentite solo le attività individuate dai codici ATECO 28.29.30, 28.95.00 e 28.96);
  • 29 - Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi;
  • 30 - Fabbricazione di altri mezzi di trasporto;
  • 31 - Fabbricazione di mobili;
  • 32 - Altre industrie manifatturiere (in precedenza in tale settore erano consentite solo le attività individuate dai codici ATECO 32.50, 32.99.1 e 32.99.4);
  • 33 - Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (viene meno l'esclusione delle attività individuate dai codici ATECO 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09 e 33.12.92);
  • 41 - Costruzione di edifici;
  • 42 - Ingegneria civile (viene meno l'esclusione delle attività individuate dai codici ATECO 42.99.09 e 42.99.10);
  • 43 - Lavori di costruzione specializzati (in precedenza in tale settore era consentita solo l'attività individuata dal codice ATECO 43.2);
  • 45 - Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli (in precedenza in tale settore erano consentite solo le attività individuate dai codici ATECO 45.2, 45.3 e 45.4);
  • 46 - Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) (in precedenza in tale settore erano consentite solo le attività individuate dai codici ATECO 46.2, 46.3, 46.46, 46.49.1, 46.49.2, 46.61, 46.69.91, 46.69.94, 46.71 e 46.75.01);
  • 68 - Attività immobiliari;
  • 73 - Pubblicità e ricerche di mercato;
  • 78 - Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale (in precedenza in tale settore era consentita solo l'attività individuata dal codice ATECO 78.2);
  • 80 - Servizi di vigilanza e investigazione (in precedenza in tale settore erano consentite solo le attività individuate dai codici ATECO 80.1 e 80.2);
  • 82 - Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese (in precedenza in tale settore erano consentite solo le attività individuate dai codici ATECO 82.20, 82.92, 82.99.2 e 82.99.99);
  • 95 - Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa (in precedenza in tale settore erano consentite solo le attività individuate dai codici ATECO 95.11.00, 95.12.01, 95.12.09 e 95.22.01).
Di seguito si riporta l'elenco completo delle attività che non sono soggette alla sospensione obbligatoria dell'attività, con i relativi codici ATECO (o le classi di codici ATECO).

ATECO
DESCRIZIONE ATTIVITÀ
01
Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
02
Silvicoltura ed utilizzo aree forestali
03
Pesca e acquacoltura
05
Estrazione di carbone (esclusa torba)
06
Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
07
Estrazione di minerali metalliferi
08
Estrazione di altri minerali da cave e miniere
09
Attività dei servizi di supporto all'estrazione
10
Industrie alimentari
11
Industria delle bevande
12
Industria del tabacco
13
Industrie tessili
14
Confezione di articoli da abbigliamento; Confezione di articoli in pelle e pelliccia
15
Fabbricazione di articoli in pelle e simili
16
Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
17
Fabbricazione di carta e di prodotti di carta
18
Stampa e riproduzione di supporti registrati
19
Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20
Fabbricazione di prodotti chimici
21
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
23
Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
24
Metallurgia
25
Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
26
Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi
27
Fabbricazione di apparecchiatura elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche
28
Fabbricazione di macchinari ed apparecchiatura NCA
29
Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
30
Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
31
Fabbricazione di mobili
32
Altre industrie manifatturiere
33
Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature
35
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36
Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37
Gestione delle reti fognarie
38
Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39
Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
41
Costruzione di edifici
42
Ingegneria civile
43
Lavori di costruzione specializzati
45
Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli
46
Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)
49
Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50
Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51
Trasporto aereo
52
Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53
Servizi postali e attività di corriere
55.1
Alberghi e strutture simili
J (da 58 a 63)
Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66)
Attività finanziarie e assicurative
68
Attività immobiliari
69
Attività legali e contabili
70
Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71
Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72
Ricerca scientifica e sviluppo
73
Pubblicità e ricerche di mercato
74
Attività professionali, scientifiche e tecniche
75
Servizi veterinari
78
Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale
80
Servizi di vigilanza e investigazione
81.2
Attività di pulizia e disinfestazione
81.3
Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione
82
Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
84
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85
Istruzione
86
Assistenza sanitaria
87
Servizi di assistenza sociale residenziale
88
Assistenza sociale non residenziale
94
Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95
Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa
97
Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
99
Organizzazioni e organismi extraterritoriali
In aggiunta a quanto sopra, sono comunque consentite:
  • le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonchè servizi pubblici essenziali di cui alla Legge n. 146/1990. È confermata la sospensione dell'attività di musei e altri istituti e luoghi della cultura, nonché dei servizi che riguardano l'istruzione (salvo il ricorso alla formazione a distanza);
  • le attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologie sanitarie e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari, nonché ogni altra attività funzionale a fronteggiare l'emergenza.
NB
Viene meno la previsione relativa all'obbligo di comunicazione al Prefetto per l'apertura delle attività funzionali ad assicurare la continuità
  • delle filiere delle attività sopra elencate,
  • dei servizi di pubblica utilità ,
  • dei servizi essenziali.
Resta fermo che le attività interessate dalla sospensione potranno continuare ad essere svolte se organizzate in modalità a distanza o mediante lavoro agile.
Le imprese le cui attività non erano sospese prima dell'entrata in vigore del DPCM 26 aprile 2020, nonché quelle che riapriranno a seguito di tale DPCM, sono tenute a rispettare quanto previsto dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali e integrato con Accordo del 24 aprile 2020, nonché dei Protocolli specifici relativi alla sicurezza nei cantieri del 24 aprile e del settore trasporto e logistica, del 20 marzo 2020 (di cui agli Allegati 6, 7 ed 8 del DPCM 26 aprile 2020), ciascuno per i relativi campi di applicazione.

La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione.
È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dal 27 aprile 2020.
LAVORO AGILE E FRUIZIONE FERIE

Il DPCM 26 aprile 2020 non apporta particolari novità in relazione alle materie in oggetto, confermando che i datori di lavoro privato
  • possono ricorrere al lavoro agile, con riferimento a tutti i rapporti di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla Legge n. 81/2017;
  • possono promuovere la fruizione dei periodo di congedo ordinario e di ferie, fermo restando la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile.
MISURE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE

Ai sensi dell'articolo 3 del DPCM 26 aprile 2020, sull'intero territorio nazionale,
  • il personale sanitario deve attenersi alle misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della Salute sulla base delle indicazioni dell'OMS e i responsabili delle singole strutture devono provvedere ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della Salute;
  • è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane, affette da patologie croniche, con multimorbilità o con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora salvo casi di stretta necessità;
  • nei servizi educativi per l'infanzia (D.Lgs n. 65/2017), nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle Università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie riportate nell'allegato 4 del DPCM in esame;
  • i sindaci e le associazioni di categoria devono promuovere la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie, riportate nell'allegato 4 del DPCM in esame, anche presso gli esercizi commerciali;
  • nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, devono essere messi a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;
  • le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza devono adottare interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata;
  • è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 4 del DPCM in esame.
L'allegato 4 del DPCM in esame contiene, nel dettaglio, le seguenti misure igieniche:
  • lavarsi spesso le mani. A tale riguardo, si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
  • evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
  • evitare abbracci e strette di mano;
  • mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
  • igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
  • evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
  • non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
  • coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce
  • non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
  • pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
NOVITA'
In aggiunta a quanto sopra, è obbligatorio, sull'intero territorio nazionale, utilizzare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.
Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni, nonchè i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che con essi interagiscono.
È possibile utilizzare mascherine di comunità, mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INGRESSO IN ITALIA

Ai sensi dell'articolo 4 del DPCM 26 aprile 2020,
  • fermo restando che sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (tra cui le visite ai congiunti) o motivi di salute,
  • le persone fisiche che entrano in Italia, tramite mezzo privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per il luogo in cui si svolgerà il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario;
  • chiunque intende fare ingresso in Italia, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, anche se asintomatico, è tenuto a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio ed è sottoposto alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario. Inoltre, ai fini dell'accesso al servizio, è tenuto a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco un'autocertificazione contenente
    • i motivi del viaggio,
    • l'indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, nonchè il mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa;
    • il recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.
    I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell'imbarco la suddetta documentazione, misurano la temperatura dei singoli passeggeri e vietano l'imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonché nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa.
    Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati e a promuovere l'utilizzo da parte dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali.
Preme ribadire che tutte le persone che entrano in Italia, anche se asintomatiche, devono comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente individuata.
In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle suddette comunicazioni,
  • ad informare il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS;
  • a rilasciare, in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica il soggetto è stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine.
Le disposizioni in esame relative all'ingresso in Italia non si applicano:
  • all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
  • al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia;
  • al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del DL n. 18/2020;
  • ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora.
TRANSITI E SOGGIORNI DI BREVE DURATA IN ITALIA

Ai sensi dell'articolo 5 del DPCM 26 aprile 2020,
  • esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore,
  • chiunque intende fare ingresso in Italia, tramite mezzo privato, anche se asintomatico, è tenuto a comunicare immediatamente il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale, rendendo contestualmente un'autocertificazione che attesti
    • le comprovate esigenze lavorative e la durata della permanenza in Italia;
    • l'indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia e il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa. In caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e indicazione del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti;
    • il recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia;
  • chiunque intende fare ingresso in Italia, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, anche se asintomatico, è tenuto a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso in Italia. È inoltre tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco un'autocertificazione contenente
    • l'indicazione delle comprovate esigenze lavorative e la durata della permanenza in Italia;
    • l'indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia e il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa dal luogo di sbarco. In caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e indicazione del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti;
    • il recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.
    I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell'imbarco la suddetta documentazione, misurano la temperatura dei singoli passeggeri e vietano l'imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonché nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa.
    Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati e a promuovere l'utilizzo da parte dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali.
In ogni caso, con la suddetta autodichiarazione ci si assume anche l'obbligo,
  • allo scadere del periodo di permanenza, di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicato;
  • di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento.
Le disposizioni in esame relative ai transiti ed ai soggiorni di breve durata in Italia non si applicano:
  • all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
  • al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia;
  • al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del DL n. 18/2020;
  • ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora.
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA DISABILITÀ

L'articolo 8 del DPCM 26 aprile 2020 dispone che le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione (carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario) vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.

Commenti

Post popolari in questo blog

Elenco codice destinatario univoco per la Fatturazione elettronica SDI

  Provider Codice Destinatario Aruba KRRH6B9 Wolters Kluwer  Fattura Smart WKI W7YVJK9 Fattura PA  by  Passepartout 5RUO82D Fatture in Cloud  by  TeamSystem M5UXCR1 Zucchetti SUBM70N Register PZIJH2V Agyo KUPCRMI ARXivar A4707H7 WebClient T04ZHR3 Sistemi USAL8PV Buffetti BA6ET11 CGN  by  RDV Network SU9YNJA Bluenext X2PH38J SEAC P62QHVQ FatturaOnClick.it WY7PJ6K ARCHIVIA.ONLINE WP7SE2Q Datev Koinos T9K4ZHO Var Group M5ITOJA Credemtel  (gruppo Banca Credem) MZO2A0U Infocert XL13LG4 SataNet SA0PL6Q Fattura24 SZLUBAI FattureGB QULXG4S FtPA 6EWHWLT Digithera URSWIEX Ksg TRS3OH9 DocEasy J6URRTW Metodo W4KYJ8V QuickMastro KJSRCTG Fattura Elettronica APP N92GLON Archivium srl 3ZJY534 IDOCTORS NKNH5UQ Extreme software E2VWRNU Arthur   Informatica G4AI1U8 Danisoft G1XGCBG MySond H348Q01 OLSA Informatica XIT6IP5 Unimatica E06UCUD Mustweb Srl P4IUPYH Mustweb srl 2LCMINU Coldiretti 5W4A8J1 Tech Edge 0G6TBBX Cia 6RB0OU9 Consorzio CIAT AU7YEU4 Alto Trevigiano Servizi C1QQYZR EdiSoftware Srl EH1R83N

SCHEDA CARBURANTE E MODELLO PDF

SCHEDA CARBURANTI MODELLO DA UTILIZZARE PER I RIFORNIMENTI DEGLI AUTOMEZZI AZIENDALI E PROFESSIONALI Modello in PDF Come si sa, la scheda carburante , regolamentata dall’art. 1 del D.P.R. 444/1977,  è nata quale documento fiscale sostitutivo della fattura e deve essere completa di alcuni dati obbligatori per legge, necessari per usufruire della detraibilità dell’IVA e della deducibilità del costo. La scheda carburante deve essere utilizzata per gli acquisti di carburanti per autotrazione, effettuati in impianti stradali di distribuzione da parte dei soggetti IVA nell’esercizio di imprese, arti e professioni. Non può essere utilizzata in caso di acquisti  effettuati al di fuori degli impianti stradali di distribuzione o in caso di acquisto di carburante non destinato all’autotrazione e per le vendite di carburante effettuate dagli esercenti degli impianti stradali a Stato, Enti pubblici, Enti ospedalieri, Enti di assistenza, Università: in questi casi è obbligato

La tassazione dei dividendi percepiti nel 2015

Per la corretta determinazione della tassazione dei dividendi percepiti dalle persone fisiche (non imprenditori) derivanti da partecipazioni detenute in società di capitali nel corso dell’anno 2015 dobbiamo distinguere: la localizzazione della società che eroga i dividendi (utili corrisposti da soggetti residenti, non residenti o residenti in Stati a fiscalità privilegiata); la percentuale di partecipazione detenuta dal socio nella società; Come noto gli artt. 3 e 4 del D.L. n. 66/2014 hanno modificato la tassazione dei redditi di natura finanziaria innalzandone l’aliquota dal 20% al 26% , fatta eccezione per alcune tipologie di redditi quali le rendite finanziarie derivanti da titoli di Stato italiani o esteri; in particolare la nuova aliquota è applicabile, oltre agli interessi, premi ed altri proventi di cui all’art. 44 del Tuir, anche ai redditi diversi di cui all’art. 67 comma 1 lett. da c- bis ) a c- quinquies ) del Tuir. In merito alla percentuale