In
prossimità della conclusione dell'iter di conversione del c.d. "Decreto
Agosto" risulta approvato l'annunciato emendamento che prevede, per i
"soggetti ISA" che presentano una riduzione del fatturato /
corrispettivi del primo semestre 2020 almeno pari al 33% rispetto allo stesso
periodo dell'anno precedente, la possibilità di effettuare entro il 30.10.2020
con la maggiorazione dello 0,8% il versamento delle imposte risultanti dal mod.
REDDITI 2020, scaduti il 20.7 / 20.8.2020.

In particolare, con il DPCM 27.6.2020 è stata
riconosciuta, nei confronti dei soggetti ISA, compresi i contribuenti forfetari
/ minimi nonché i soci / associati e collaboratori di soggetti
"interessati" dagli ISA tenuti ai versamenti entro il 30.6.2020, la
possibilità di versare il saldo 2019 e primo acconto 2020 delle imposte sui
redditi, il saldo IVA 2019 nonché il saldo IRAP 2019 (per i soggetti non
rientranti nell'esonero di cui all'art. 24, DL n. 34/2020 - Informativa SEAC
21.5.2020, n. 152):
·
entro il 20.7.2020, senza alcuna maggiorazione;
·
dal 21.7 al 20.8.2020, con la maggiorazione dello
0,40%.
Tale situazione, che aveva portato il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili ad indire uno sciopero nazionale (poi revocato), è stata "risolta" con il Comunicato stampa 10.9.2020, n. 208 con il quale il MEF ha reso noto che: "il Governo si è impegnato a sostenere ... un emendamento al DL 104 del 2020 che preveda, per i contribuenti che hanno registrato nel primo semestre del 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 33 per cento, la possibilità di effettuare il pagamento entro venerdì 30 ottobre con la sola maggiorazione dello 0,8%".
Ora, in prossimità della conclusione dell'iter di conversione del citato DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto", l'emendamento che prevede la proroga dei versamenti derivanti dal mod. REDDITI 2020 a favore dei soggetti ISA risulta approvato. In particolare il nuovo art. 98-bis dispone che: "i soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020 ... che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, i quali non abbiano effettuato in tutto o in parte i versamenti di cui all'articolo 1 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, possono regolarizzare detti versamenti, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 con la maggiorazione dello 0,8 per cento delle imposte dovute".
È pertanto confermato che:
·
esclusivamente i "soggetti ISA", compresi i contribuenti forfetari
/ minimi nonché i soci / associati e collaboratori di soggetti
"interessati" dagli ISA (Informativa SEAC 2.7.2020, n. 198);
·
che hanno subito una riduzione del fatturato /
corrispettivi del primo semestre 2020 rispetto al medesimo
periodo del 2019 almeno pari al 33%;
possono effettuare entro il 30.10.2020 con la maggiorazione dello 0,8% i versamenti risultanti dal mod. REDDITI / IVA / IRAP 2020 scaduti il 20.7.2020 (20.8 con la maggiorazione dello 0,40%).
In pratica, rispetto alla regolarizzazione tramite il
ravvedimento, la moratoria concede al contribuente un ulteriore
"sconto" pari agli interessi di mora (ora non dovuti) e alla minor
maggiorazione degli importi dovuti pari al 0,87% (1,67% - 0,8%), ipotizzando un
versamento tardivo entro 90 giorni dalla scadenza ovvero al 2,95% (3,75% -
0,8%) per un versamento al 30.10, ossia oltre 90 giorni dalla scadenza.
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