Passa ai contenuti principali

Confermata la proroga al 30.10.2020 Dei versamenti del mod. REDDITI 2020

In prossimità della conclusione dell'iter di conversione del c.d. "Decreto Agosto" risulta approvato l'annunciato emendamento che prevede, per i "soggetti ISA" che presentano una riduzione del fatturato / corrispettivi del primo semestre 2020 almeno pari al 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, la possibilità di effettuare entro il 30.10.2020 con la maggiorazione dello 0,8% il versamento delle imposte risultanti dal mod. REDDITI 2020, scaduti il 20.7 / 20.8.2020.


Come noto, considerate le criticità ed i carichi di lavoro derivanti dall'emergenza COVID-19, nel periodo interessato dalle scadenze del versamento delle imposte derivanti dal mod. REDDITI 2020, sono state molteplici le richieste di proroga che tuttavia non hanno trovato una risposta "soddisfacente".

In particolare, con il DPCM 27.6.2020 è stata riconosciuta, nei confronti dei soggetti ISA, compresi i contribuenti forfetari / minimi nonché i soci / associati e collaboratori di soggetti "interessati" dagli ISA tenuti ai versamenti entro il 30.6.2020, la possibilità di versare il saldo 2019 e primo acconto 2020 delle imposte sui redditi, il saldo IVA 2019 nonché il saldo IRAP 2019 (per i soggetti non rientranti nell'esonero di cui all'art. 24, DL n. 34/2020 - Informativa SEAC 21.5.2020, n. 152):

·             entro il 20.7.2020, senza alcuna maggiorazione;

·             dal 21.7 al 20.8.2020, con la maggiorazione dello 0,40%.

Tale situazione, che aveva portato il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili ad indire uno sciopero nazionale (poi revocato), è stata "risolta" con il Comunicato stampa 10.9.2020, n. 208 con il quale il MEF ha reso noto che: "il Governo si è impegnato a sostenere ... un emendamento al DL 104 del 2020 che preveda, per i contribuenti che hanno registrato nel primo semestre del 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 33 per cento, la possibilità di effettuare il pagamento entro venerdì 30 ottobre con la sola maggiorazione dello 0,8%".

Ora, in prossimità della conclusione dell'iter di conversione del citato DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto", l'emendamento che prevede la proroga dei versamenti derivanti dal mod. REDDITI 2020 a favore dei soggetti ISA risulta approvato. In particolare il nuovo art. 98-bis dispone che: "i soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020 ... che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, i quali non abbiano effettuato in tutto o in parte i versamenti di cui all'articolo 1 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, possono regolarizzare detti versamenti, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 con la maggiorazione dello 0,8 per cento delle imposte dovute".

È pertanto confermato che:

·             esclusivamente i "soggetti ISA", compresi i contribuenti forfetari / minimi nonché i soci / associati e collaboratori di soggetti "interessati" dagli ISA (Informativa SEAC 2.7.2020, n. 198);

·             che hanno subito una riduzione del fatturato / corrispettivi del primo semestre 2020 rispetto al medesimo periodo del 2019 almeno pari al 33%;

possono effettuare entro il 30.10.2020 con la maggiorazione dello 0,8% i versamenti risultanti dal mod. REDDITI / IVA / IRAP 2020 scaduti il 20.7.2020 (20.8 con la maggiorazione dello 0,40%).

In pratica, rispetto alla regolarizzazione tramite il ravvedimento, la moratoria concede al contribuente un ulteriore "sconto" pari agli interessi di mora (ora non dovuti) e alla minor maggiorazione degli importi dovuti pari al 0,87% (1,67% - 0,8%), ipotizzando un versamento tardivo entro 90 giorni dalla scadenza ovvero al 2,95% (3,75% - 0,8%) per un versamento al 30.10, ossia oltre 90 giorni dalla scadenza.


Commenti

Posta un commento

Post popolari in questo blog

Elenco codice destinatario univoco per la Fatturazione elettronica SDI

  Provider Codice Destinatario Aruba KRRH6B9 Wolters Kluwer  Fattura Smart WKI W7YVJK9 Fattura PA  by  Passepartout 5RUO82D Fatture in Cloud  by  TeamSystem M5UXCR1 Zucchetti SUBM70N Register PZIJH2V Agyo KUPCRMI ARXivar A4707H7 WebClient T04ZHR3 Sistemi USAL8PV Buffetti BA6ET11 CGN  by  RDV Network SU9YNJA Bluenext X2PH38J SEAC P62QHVQ FatturaOnClick.it WY7PJ6K ARCHIVIA.ONLINE WP7SE2Q Datev Koinos T9K4ZHO Var Group M5ITOJA Credemtel  (gruppo Banca Credem) MZO2A0U Infocert XL13LG4 SataNet SA0PL6Q Fattura24 SZLUBAI FattureGB QULXG4S FtPA 6EWHWLT Digithera URSWIEX Ksg TRS3OH9 DocEasy J6URRTW Metodo W4KYJ8V QuickMastro KJSRCTG Fattura Elettronica APP N92GLON Archivium srl 3ZJY534 IDOCTORS NKNH5UQ Extreme software E2VWRNU Arthur   Informatica G4AI1U8 Danisoft G1XGCBG MySond H348Q01 OLSA Informatica XIT6IP5 Unimatica E06UCUD Mustweb Srl P4IUPYH Mustweb srl 2LCMINU Coldiretti 5W4A8J1 Tech Edge 0G6TBBX Cia 6RB0OU9 Consorzio CIAT AU7YEU4 Alto Tr...

730 e REDDITI: Agopuntura, Chiroterapia, Fisiochinesiterapia/chinesiterapia, Massaggi, Massofisioterapia, Osteopata, Riflessologia e Tecarterapia

Agopuntura È ammessa la detrazione delle spese sostenute per l’agopuntura purchè certificate da ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico o dal ticket, se la prestazione è resa nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Si precisa che l'agopuntura – ricompresa tra le spese mediche generiche – può essere praticata in Italia solamente da medici laureati; pertanto, non è necessaria la prescrizione medica. Chiroterapia Le spese sostenute per prestazioni rese da un chiropratico possono essere portate in detrazione purchè prescritte da un medico ed eseguite in centri all’uopo autorizzati e sotto la responsabilità di uno specialista. Ciò è dovuto al fatto che in Italia la figura del chiropratico non è riconosciuta e non è ancora stata attuata l’istituzione di un apposito albo. Riferimento: Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17 del 18 maggio 2006 (quesito 1). Fisiochinesiterapia/chinesiterapia Sono detraibili le spese sostenute per le presta...

Diventare un hobbista e fare mercatini in Veneto

Vorresti che il tuo hobby ti ripagasse di tutti gli sforzi dedicatigli? Per fortuna è possibile grazie alla Legge Regionale n. 10 del 2001 . Tale norma consente agli hobbisti di andare a vendere il proprio prodotto a mercatini rispettando alcuni semplici paletti. Cosa aspetti? 1.                 Scarica il modulo per la richiesta al Comune di rilascio del tesserino di Hobbista e compilalo in ogni sua parte. Procurati una foto tessera recente ed allegala alla richiesta assieme a due marche da bollo da 14,62euro. Leggi bene le condizioni per essere hobbista, la vendita deve essere occasionale, i tuoi oggetti devono avere un valore non superiore a 258,23€ cadauno. Cosa serve 1.                   modulo di richiesta al Comune 2.            ...