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Riscossione: le nuove scadenze per evitare decadenze e sanzioni

Il D.L. 15 gennaio 2021, n. 3, ha ulteriormente differito al 31 gennaio 2021 il termine di sospensione dell’attività di riscossione, precedentemente fissato al 31 dicembre 2020 dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125. I termini per le attività di riscossione e per la notifica degli atti di accertamento sono stati più volte sospesi e prorogati dalle varie disposizioni emanate nel corso dell'anno 2020 durante il periodo di emergenza sanitaria, determinando alcune difficoltà nella ricostruzione delle varie scadenze che i contribuenti devono osservare, al fine di evitare decadenze e sanzioni. Pertanto si evidenziano nel seguito le novità, tenendo conto anche delle risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione e pubblicate sul sito istituzionale.



Premessa

Nuovi termini di sospensione della riscossione e nuovi termini per la notifica degli atti di accertamento. Di questo tratta l’art. 1 del D.L. 15 gennaio 2021, n. 3, recante “Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari”.

Detti termini sono stati più volte sospesi e prorogati dalle varie disposizioni emanate nell’anno 2020 e, quindi, si riscontrano anche delle difficoltà nel ricostruire le varie scadenze che i contribuenti devono osservare, al fine di evitare decadenze e sanzioni.

Di seguito, pertanto, si evidenziano le novità, tenendo conto anche delle risposte fornite dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, presenti nel sito istituzionale.

Il D.L. n. 3/2021

Sospensione di atti di accertamento e liquidazione

L’art. 1, comma 1, del decreto in esame, interviene sull’art. 157 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto “Rilancio”), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Quest’ultimo articolo dispone che gli atti di:

  • accertamento;
  • contestazione;
  • irrogazione delle sanzioni;
  • recupero dei crediti d’imposta;
  • liquidazione;
  • rettifica e liquidazione,

per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, devono essere emessi entro il 31 dicembre 2020, ma notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.

Inoltre, detto articolo stabilisce che i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento relative a una serie di dichiarazioni siano prorogati di un anno.

Si tratta dei termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'art. 25, primo comma, lett. a) e b), del D.P.R. n. 602/1973prorogati di un anno relativamente alle dichiarazioni:

  1. presentate nell’anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 (liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni) e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 (liquidazione dell'IVA dovuta in base alle dichiarazioni);
  2. dei sostituti d'imposta presentate nell’anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli artt. 19 e 20 del TUIR;
  3. presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 (controllo formale delle dichiarazioni).

Viene, altresì, precisato che, per quanto riguarda specificamente i termini di decadenza e prescrizione per la notifica delle cartelle di pagamento in scadenza nell’anno 2020, rimane ferma la proroga automatica di due anni (fino al 31 dicembre 2022), disposta ordinariamente dall’art. 12, comma 2, del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159, per i territori interessati da eventi eccezionali.

Il rinvio al richiamato art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2015, trova applicazione per tutti i Comuni del territorio nazionale, in considerazione della generalizzata dichiarazione dello stato di emergenza che interessa l’intero Paese.

La modifica

Per effetto della novella, il comma 1 dell’art. 157 viene modificato e, quindi, in deroga a quanto previsto all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d’imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020, ma sono notificati nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022 (in luogo del 31 dicembre 2021), salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

In pratica, l’Agenzia delle entrate avrà un termine maggiore per potere notificare i suddetti atti.

Un atto di accertamento relativo al periodo d’imposta 2015, annualità scaduta il 31 dicembre 2020, deve essere emesso entro detta data, ma notificato nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022.

Sospensione di atti, comunicazioni e inviti

Il comma 2 del citato art. 157 dispone che dal termine iniziale del periodo di sospensione, ossia dall’8 marzo 2020, non si procede, altresì, agli invii dei seguenti atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020:

  1. comunicazioni di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973;
  2. comunicazioni di cui all'art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972;
  3. inviti all'adempimento di cui all'art 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
  4. atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all'art. 23, comma 21, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
  5. atti di accertamento delle tasse automobilistiche di cui al Testo Unico 5 febbraio 1953, n. 39, ed all'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, limitatamente alle regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna, ai sensi dell'art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  6. atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari, di cui all’art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972.

La modifica

Il successivo comma 2-bis viene modificato dal D.L. n. 3/2021, per effetto del quale gli atti, le comunicazioni e gli inviti elencati sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

Per questi atti non vi è l’obbligo di sottoscrizione entro il 31 dicembre 2020.

Notifica di cartelle relative a dichiarazioni

In merito ai termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall’art. 25 primo comma, lett. a) e b), del D.P.R. n. 602/1973, il nuovo decreto interviene anche sul comma 3 dell’art. 157 citato.

La modifica

Detti termini sono ulteriormente prorogati di tredici mesi, così rappresentati:

  • relativamente alla dichiarazione presentata nel 2018 per l’anno d’imposta 2017, il termine per la notifica della cartella da art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e da art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 scade il 31 gennaio 2023 e non il 31 dicembre 2022, come precedentemente previsto;
  • relativamente alla dichiarazione presentata nel 2018 per l’anno d’imposta 2017, il termine per la notifica della cartella da art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 scade il 31 gennaio 2024 (in precedenza, il 31 dicembre 2023);
  • relativamente alla dichiarazione presentata nel 2017 per l’anno d’imposta 2016, il termine per la notifica della cartella da art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 scade il 31 gennaio 2023 (in precedenza, il 31 dicembre 2022).

Interessi

Ultima modifica contenuta nel nuovo decreto riguarda il comma 4 dell’art. 157 più volte richiamato.

La modifica

Ne consegue che, con riferimento agli atti indicati ai commi 1 e 2, come modificati, notificati entro il 31 gennaio 2022 (anziché notificati nel 2021), non sono dovuti, se previsti, gli interessi per:

  • ritardato pagamento di cui all'art. 6 del D.M. 21 maggio 2009;
  • ritardata iscrizione a ruolo di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 602/1973,

per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto stesso.

Con riferimento alle comunicazioni di cui al comma 2, non sono dovuti gli interessi per:

  • ritardato pagamento, di cui all'art. 6 del D.M. 21 maggio 2009, dal mese di elaborazione;
  • ritardata iscrizione a ruolo, di cui al citato art. 20, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazione.

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

Il nuovo decreto modifica anche il comma 1 dell’art. 68 del D.L 17 marzo 2020, n. 18 (cd. decreto “Cura Italia”), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Si ricorda che l’art. 99 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, noto come decreto “Agosto”, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, aveva prorogato dal 31 agosto al 15 ottobre 2020 i termini di sospensione di versamenti di somme derivanti da:

  • cartelle di pagamento;
  • accertamenti esecutivi previsti dall’art. 29 del D.L. n. 78/2010. Sul punto la circolare dell’Agenzia delle entrate 20 marzo 2020, n. 5/E, ha chiarito che la sospensione in parola si intende riferita solo ai termini per il versamento degli importi relativi agli avvisi di accertamento esecutivo dovuti successivamente all’affidamento in carico all’agente della riscossione degli importi non pagati a seguito della notifica di un atto di accertamento. La sospensione riguarda anche il caso del pagamento dilazionato degli importi presenti negli avvisi di accertamento in esame, purché affidati all’agente della riscossione;
  • accertamenti esecutivi doganali previsti dall’art. 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16;
  • ingiunzioni fiscali degli enti territoriali;
  • accertamenti esecutivi degli enti locali, previsti dall’art. 1, comma 792 , della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

La disposizione era intervenuta sul citato art. 68, il quale aveva sospeso i termini, scadenti dall’8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali, prevedendo che i versamenti oggetto di sospensione fossero effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Successivamente, l’art. 154 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, aveva modificato il comma 1 dell’art. 68, differendo dal 31 maggio al 31 agosto 2020 i predetti termini di sospensione.

Con l’art. 1-bis del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, veniva prorogata, dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020, la sospensione dei versamenti di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali, che dovevano essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 31 gennaio 2021.

La modifica

Per effetto del nuovo decreto, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 gennaio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli artt. 29 e 30 del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, vale a dire entro il 28 febbraio 2021 e non si procede al rimborso di quanto già versato.

Sospensioni dei pignoramenti di stipendi e pensioni

Altra modifica sulla quale si pone l’attenzione riguarda la sospensione dei pignoramenti dell'agente della riscossione su stipendi e pensioni.

L’art. 1, comma 3, del D.L. n. 3/2021, “corregge” l’art. 152 del D.L. n. 34/2020, come successivamente modificato dall’art. 99 del D.L. n. 104/2020.

L’art. 152 del decreto “Rilancio”, nella sua formulazione originaria, aveva sospeso fino al 31 agosto 2020 la possibilità di effettuare pignoramenti presso terzi, da parte dell’agente di riscossione, del salario, e di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Il datore di lavoro o l’ente pensionistico dovevano comunque rendere fruibili le somme al debitore esecutato, erogandogli lo stipendio o la pensione, senza decurtazioni, anche in caso di avvenuta assegnazione da parte del giudice.

Il lavoratore dipendente o il pensionato hanno il diritto di ricevere, rispettivamente, lo stipendio e la pensione, senza trattenute dovute al precedente pignoramento.

Per effetto del citato art. 99, è stato prorogato al 15 ottobre 2020 il termine di sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione sulle somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati.

Il comma 2 dell’art. 1-bis del D.L. n. 125/2020, ha prorogato dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall’agente di riscossione sulle somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati.

La modifica

Il D.L. n. 3/2021, ora, stabilisce che, nel periodo intercorrente tra la data del 19 maggio 2020 e il 31 gennaio 2021, sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati prima di tale ultima data dall'agente della riscossione e dai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (enti locali), aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione.

Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data del 19 maggio 2020 e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all'agente della riscossione e agli enti locali.

Cessati gli effetti della sospensione e, quindi, a decorrere dal 1° febbraio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e, quindi, la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

Le FAQ dell’Agenzia delle entrate-Riscossione

In merito a quanto precede, l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha fornito delle risposte aggiornate al decreto in esame.

QUESITO

RISPOSTA

Fino a quando sono sospesi i pagamenti delle cartelle?

L’Agenzia ha confermato che i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 gennaio 2021, ma ha anche precisato che, per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei Comuni della cd. “zona rossa”, la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 in luogo dell’8 marzo.

Si tratta dei Comuni indicati nell’Allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo 2020, ossia Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo'.

Nel periodo di sospensione che va dall’8 marzo 2020 al 31 gennaio 2021, possono essere notificate nuove cartelle di pagamento?

L’ente ha risposto negativamente, sostenendo che, dall’8 marzo al 31 gennaio 2021non saranno notificate cartelle di pagamento, nemmeno tramite posta elettronica certificata (PEC).

Per una cartella notificata prima dell’8 marzo 2020, ma con scadenza dopo detta data, il problema che si pone è se pagarla, per evitare le procedure di recupero, ovvero se rientra nella sospensione.

Il pagamento della cartella in esame deve essere effettuato entro il 28 febbraio 2021, in quanto rientrante nella sospensione.

Per i pagamenti non effettuati nel periodo di sospensione è possibile richiedere una rateizzazione oppure è necessario versare l’importo in un’unica soluzione, entro il 28 febbraio 2021?

L’Agenzia ritiene che, per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione (8 marzo 2020/31 gennaio 2021), il contribuente può richiedere una rateizzazione. Tuttavia, al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte dell’ente di riscossione, è opportuno presentare la domanda di rateizzazione entro il 28 febbraio 2021.

Un contribuente con rateizzazione in corso, con rate scadenti nel periodo di sospensione (8 marzo 2020/31 gennaio 2021), deve rispettare le scadenze originarie?

Viene precisato che le rate rientranti nel periodo di sospensione possono essere versate entro il 28 febbraio 2021.

È stato chiesto se sono previste delle agevolazioni per un piano di rateizzazione in essere alla data dell’8 marzo 2020, avendo difficoltà a corrispondere, entro il 28 febbraio 2021, tutte le rate in scadenza.

Richiamando il decreto “Rilancio”, l’Agenzia ribadisce che la normativa estende da 5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza del piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento. Questa agevolazione si applica anche ai piani di rateizzazione in corso e a quelli che verranno concessi a seguito di istanze presentate fino al 31 dicembre 2021.

Nel periodo di sospensione 8 marzo 2020/31 gennaio 2021 saranno comunque trattate le istanze di rateizzazione?

L’operatività di Agenzia delle entrate-Riscossione prosegue anche nel periodo di sospensione e, pertanto, tratterà le istanze e invierà i previsti riscontri.

Con la fine del periodo di sospensione, fissato al 31 gennaio 2021, qual è il termine per pagare le rate dei piani di rateizzazione?

Il pagamento delle rate sospese, ossia quelle che avevano scadenza compresa tra l’8 marzo 2020 e il 31 gennaio 2021, dovrà essere effettuato entro il 28 febbraio 2021.

In caso di cartella i cui termini di versamento sono scaduti prima dell’8 marzo 2020, durante il periodo di sospensione (8 marzo 2020/31 gennaio 2021) l’Agenzia delle entrate-Riscossione può attivare procedure cautelari o esecutive?

Nel periodo di sospensione, quindi fino al 31 gennaio 2021, l’Agenzia delle entrate-Riscossione non attiverà alcuna nuova procedura cautelare (ad esempio, fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (ad esempio, pignoramento).

Un contribuente che ha ricevuto alla fine del mese di febbraio 2020 un preavviso di fermo del veicolo (o un preavviso di ipoteca), che avrebbe dovuto pagare entro i successivi 30 giorni, non avendo pagato, può utilizzare l’auto (o viene iscritta ipoteca sull’immobile)?

Dall’8 marzo 2020 al 31 gennaio 2021, le azioni di recupero, cautelari ed esecutive, dei carichi affidati alla riscossione sono sospese e, pertanto, fino a quest’ultima data, Agenzia delle entrate-Riscossione non procederà all’iscrizione di fermi amministrativi (o alle iscrizioni di ipoteche).

Si chiede come cancellare o sospendere un fermo amministrativo attivato per una vecchia cartella durante il periodo di sospensione.

Si può pagare integralmente il debito oggetto di fermo amministrativo, per ottenere la sua cancellazione oppure chiedere un piano di rateizzazione del debito e, pagando la prima rata, si può ottenere la sospensione del provvedimento.

In caso di pignoramento dello stipendio prima dell’entrata in vigore del decreto “Rilancio” (19 maggio 2020), il datore di lavoro continuerà ad effettuare la trattenuta nella misura prevista dalla legge?

Fino al 31 gennaio 2021, sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall’agente della riscossione prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020, se relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, nonché a titolo di pensione e trattamenti assimilati. Pertanto, il datore di lavoro, dall’entrata in vigore del decreto “Rilancio” e fino al 31 dicembre 2020 e dall’entrata in vigore del D.L. n. 3/2021 e fino al 31 gennaio 2021non effettuerà le relative trattenute, che riprenderanno, salvo l’eventuale pagamento del debito, a decorrere dal 1° febbraio 2021.

 

Atti, provvedimenti e adempimenti dell’agente della riscossione dal 1° al 15 gennaio 2021 

L’ultimo comma dell’art. 1 del D.L. n. 3/2021, dispone che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2021 alla data del 15 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del decreto) e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi.

Restano, altresì, acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo:

  • gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'art. 30, primo comma, del D.P.R. n. 602/1973;
  • le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

Agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel predetto periodo all'agente della riscossione e agli enti locali si applicano le disposizioni dell'art. 152, comma 1, terzo periodo, del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, vale a dire che restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 3/2021 (15 gennaio 2021) e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all’agente della riscossione e agli enti locali.

Da ultimo, si applicano le disposizioni stabilite dall’art. 153, comma 1, secondo periodo, del D.L. n. 34/2020, alle verifiche di cui all'art. 48-bis, primo comma, del D.P.R. n. 602/1973, effettuate nel periodo 1° gennaio 2021/15 gennaio 2021, laddove è previsto che la Pubblica amministrazione o le società pubbliche non possono procedere al pagamento di un importo superiore a euro 5.000, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

Ne consegue che le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente al suddetto periodo, per le quali l’agente della riscossione non ha già notificato l’ordine di versamento, restano prive di qualunque effetto e le Amministrazioni pubbliche, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica possono procedere al pagamento a favore del beneficiario. 

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SCHEDA CARBURANTI MODELLO DA UTILIZZARE PER I RIFORNIMENTI DEGLI AUTOMEZZI AZIENDALI E PROFESSIONALI Modello in PDF Come si sa, la scheda carburante , regolamentata dall’art. 1 del D.P.R. 444/1977,  è nata quale documento fiscale sostitutivo della fattura e deve essere completa di alcuni dati obbligatori per legge, necessari per usufruire della detraibilità dell’IVA e della deducibilità del costo. La scheda carburante deve essere utilizzata per gli acquisti di carburanti per autotrazione, effettuati in impianti stradali di distribuzione da parte dei soggetti IVA nell’esercizio di imprese, arti e professioni. Non può essere utilizzata in caso di acquisti  effettuati al di fuori degli impianti stradali di distribuzione o in caso di acquisto di carburante non destinato all’autotrazione e per le vendite di carburante effettuate dagli esercenti degli impianti stradali a Stato, Enti pubblici, Enti ospedalieri, Enti di assistenza, Università: in questi casi è obbligato

La tassazione dei dividendi percepiti nel 2015

Per la corretta determinazione della tassazione dei dividendi percepiti dalle persone fisiche (non imprenditori) derivanti da partecipazioni detenute in società di capitali nel corso dell’anno 2015 dobbiamo distinguere: la localizzazione della società che eroga i dividendi (utili corrisposti da soggetti residenti, non residenti o residenti in Stati a fiscalità privilegiata); la percentuale di partecipazione detenuta dal socio nella società; Come noto gli artt. 3 e 4 del D.L. n. 66/2014 hanno modificato la tassazione dei redditi di natura finanziaria innalzandone l’aliquota dal 20% al 26% , fatta eccezione per alcune tipologie di redditi quali le rendite finanziarie derivanti da titoli di Stato italiani o esteri; in particolare la nuova aliquota è applicabile, oltre agli interessi, premi ed altri proventi di cui all’art. 44 del Tuir, anche ai redditi diversi di cui all’art. 67 comma 1 lett. da c- bis ) a c- quinquies ) del Tuir. In merito alla percentuale