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Assegno unico ai figli: al via dal 1° luglio 2021

Con l’approvazione del Disegno di Legge n. 1892, recante Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale”, al fine di favorire la natalità, sostenere la genitorialità e promuovere l’occupazione, in particolare femminile, viene previsto un piano di riordino, semplificazione  e potenziamento delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’introduzione dell’assegno unico e universale, quale beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico. In attesa di conoscere il testo definitivo della Legge delega  il provvedimento ora passa alle cure del Governo che dovrà predisporre ed emanare entro 12 mesi un Decreto Legislativo attuativo delle linee guida introdotte. 



Di seguito alcune delle novità previste dalla Legge delega.

Oggetto della delega e princìpi e criteri direttivi generali

Al fine di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l'occupazione, in particolare femminile, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro con delega per la famiglia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.

Tale assegno, basato sul principio universalistico, costituisce un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico nell'ambito delle risorse disponibili.

Nel dettaglio, si osservano i seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) l'accesso all'assegno è assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità, a prescindere dal reddito;

b) l'ammontare dell'assegno è modulato facendo riferimento prioritariamente alla composizione familiare, tenendo conto del numero e dell'età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo all'offerta di lavoro, nonché anche in base alla condizione economica del nucleo familiare, come individuata dall'ISEE o da sue componenti. Va comunque garantito che i benefici siano sensibilmente superiori, per ciascun percettore, a quelli percepiti prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni;

c) ai fini dell'accesso e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate diverse dall'assegno, il computo di quest'ultimo può essere differenziato nell'ambito dell'ISEE fino al suo eventuale azzeramento;

d) l'assegno è pienamente compatibile con la fruizione del reddito di cittadinanza, ed è corrisposto congiuntamente ad esso con le modalità di erogazione del reddito di cittadinanza.

Nella determinazione dell'ammontare complessivo si tiene eventualmente conto della quota del beneficio economico del reddito di cittadinanza attribuibile ai componenti di minore età presenti nel nucleo familiare, sulla base di parametri della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4 , del D.L. n. 4/2019.

e) l'assegno non è considerato per la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefìci e prestazioni sociali previsti da altre norme in favore dei figli con disabilità;

f) l'assegno è ripartito in pari misura tra i genitori ovvero, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta al genitore presso il quale i figli sono prevalentemente collocati. In caso di collocamento paritario e in mancanza di accordo, l'assegno è ripartito in pari misura tra i genitori.
Il giudice che decide sulla separazione o sul divorzio decide, in ogni caso, anche sul destinatario dell'assegno unico.

g) l'assegno è concesso nella forma di credito d'imposta ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro;

h) l’assegno è pienamente compatibile con la fruizione di eventuali altre misure erogate dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali. Tali misure non sono computate per il calcolo dell'assegno unico e universale.

i)  è istituito un organismo aperto alla partecipazione delle associazioni familiari maggiormente rappresentative, al fine di monitorare l'attuazione e verificare l'impatto dell'assegno.

Revisione delle modalità di determinazione e di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)

Vengono rideterminate le modalità di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,20 per ogni ulteriore componente.

Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

  1. 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,4 in caso di quattro figli, 0,7 in caso di almeno cinque figli;
  2. 0,45 per ogni figlio di età inferiore a tre anni compiuti;
  3. 0,30 per ogni figlio di età compresa fra tre anni compiuti e diciotto anni compiuti;
  4. 0,20 per ogni figlio di età compresa fra diciotto anni compiuti e ventiquattro anni compiuti iscritti ad una scuola secondaria di secondo grado, corso universitario, corso di specializzazione o dottorato di ricerca;
  5. 0,10 per ogni figlio non rientrante nelle ipotesi di cui alle lettere b), c) e d);
  6. la maggiorazione di cui alle lettere b), c), d), ed e) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore;
  7. 0,3 per ogni componente del nucleo familiare con disabilità media, grave o non autosufficiente.

Ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla e);

Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del D.P.R. n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell'articolo 3, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.

Assegno unico e universale per i figli a carico: principi generali

Si osservano, inoltre, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

  1. riconoscimento di un assegno mensile per ciascun figlio minorenne a carico. Il beneficio decorre dal settimo mese di gravidanza. Per i figli successivi al secondo, l'importo dell'assegno è maggiorato;
  2. riconoscimento di un assegno mensile, di importo inferiore a quello riconosciuto per i minorenni, per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del ventunesimo anno di età, con possibilità di corresponsione dell'importo direttamente al figlio, su sua richiesta, al fine di favorirne l'autonomia. L'assegno è concesso solo nel caso in cui il figlio maggiorenne frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale, sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro o svolga il servizio civile universale;
  3. riconoscimento di un assegno mensile di importo maggiorato rispetto agli importi di cui alla lettera a) a favore delle madri di età inferiore a quella indicata alla lettera b);
  4. riconoscimento di un assegno mensile di importo maggiorato rispetto agli importi di cui alle lettere a) b) in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento per ciascun figlio con disabilità, con maggiorazione graduata secondo le classificazioni della condizione di disabilità; riconoscimento dell'assegno di cui alla lettera b), senza maggiorazione, anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età, qualora il figlio con disabilità risulti ancora a carico;
  5. mantenimento delle misure e degli importi in vigore per il coniuge a carico e per gli altri familiari a carico diversi da quelli di cui alle lettere a) b);
  6. con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente:
    - essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
    - essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
    - essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;
    - essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale;
  7. a fronte di comprovate esigenze connesse a casi particolari e per periodi definiti, su proposta dei servizi sociali e sanitari territoriali deputati alla tutela della natalità, della maternità, dell'infanzia e dell'adolescenza, possono essere concesse specifiche deroghe ai criteri previsti alla lettera f) da una commissione nazionale, istituita con decreto del Ministro con delega per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Assegno unico e universale per i figli a carico: la disciplina

Per ogni figlio nato o adottato è riconosciuto un assegno mensile per un massimo di 250 euro per dodici mensilità, fino al compimento del ventunesimo anno di età.

Ai fini del beneficio, il figlio non deve avere un reddito superiore a 4mila euro.

L'assegno è maggiorato in misura del 40 per cento per ciascun figlio con disabilità, con maggiorazione graduata secondo le classificazioni di condizione di disabilità; anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età, qualora il figlio con disabilità risulti ancora a carico.

Ai fini dell'erogazione dell'assegno, il nucleo familiare del genitore richiedente il beneficio deve possedere un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 , non superiore a 70.000 euro annui in caso un figlio, e 90.000 euro in caso di più figli o in presenza di un figlio con disabilità certificata.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni, sono definiti criteri e modalità di erogazione dell'assegno.

Il contributo di cui al comma 1, non è conteggiato:
- ai fini dell'imposta sul reddito di cui all'articolo 8 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
- ai fini del calcolo dell'ISEE, di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 .

Disposizioni finanziarie

L’attuazione delle premesse misure è subordinata al graduale superamento, alla soppressione o alla rimodulazione delle seguenti misure:

  • assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
  • assegno di natalità;
  • premio alla nascita;
  • fondo di sostegno alla natalità
  • detrazioni fiscali previste dall'articolo 12, commi 1 , lettera c), e 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
  • assegno per il nucleo familiare, previsto dall'articolo 2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, nonché assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797.

Clausola di salvaguardia

Le disposizioni della presente legge e dei decreti legislativi attuativi sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.



Riferimenti normativi:

  • Ddl delega n. 1892 approvato il 30 marzo 2021

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