Passa ai contenuti principali

Contributo a fondo perduto: modificate le istruzioni

Nella giornata di ieri, 29 marzo, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato il provvedimento prot. n. 82454/2021 con il quale è stato modificato il precedente provvedimento prot. n. 77923 dello scorso 23 marzo, nonché le allegate istruzioni per la compilazione dell’istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto.

Non è la prima volta che l’Agenzia delle entrate interviene sulle istruzioni recentemente pubblicate, avendo già in precedenza effettuato alcune integrazioni: in entrambi i casi, ad essere interessate delle novità sono le società che hanno iniziato l’attività dal 2019.

Le istruzioni pubblicate lo scorso 23 marzo, infatti, inizialmente prevedevano quanto segue: “nel caso di partita Iva attivata anteriormente al 2019, il richiedente dividerà l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati nell’anno 2019 per 12 mesiNel caso invece di partita Iva attivata, ad esempio, il 25 marzo 2019, il richiedente dividerà l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati nell’anno 2019 per 9 mesi”.

Con un primo aggiornamento, risalente al giorno successivo, l’Agenzia delle entrate è quindi intervenuta sul punto, precisando che, nel caso di partita Iva attivata il 25 marzo 2019 “il richiedente dividerà l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati a partire dal mese di aprile per 9 mesi”.

È quindi necessario prestare attenzione al fatto che il fatturato del mese di attivazione della partita Iva non assume rilievo ai fini del calcolo (come pare corretto ritenere nell’ambito del calcolo di una media).

Ben più rilevanti sono poi le modifiche previste con il provvedimento pubblicato nella giornata di ieri, il quale ha eliminato un “disallineamento” tra le precedenti istruzioni e il dettato normativo.

Il primo provvedimento, infatti, prevedeva l’applicazione del contributo nella misura minima di 1.000/2.000 euro per i “nati” dal 2019 anche nel caso in cui vi fosse stata una riduzione del fatturato inferiore al 30%.

Questa previsione, però, non era supportata da alcun dato normativo, in quanto l’articolo 1 D.L. 41/2021 (c.d. “Decreto Sostegni”) si limita ad individuare specifiche percentuali che trovano applicazione in tutti i casi di riduzione del fatturatosussistendo i presupposti per il riconoscimento del contributo.

Considerato, dunque, che ai “nati” dal 2019 non è richiesta la riduzione del fatturato per il riconoscimento del contributo, a questi deve ritenersi applicabile il contributo nella misura ordinaria, indipendentemente dalla misura della percentuale di riduzione registrata, fermo restando il riconoscimento della misura minima di 1.000/2.000 euro.

A queste conclusioni si sono dunque allineate le istruzioni pubblicate nella giornata di ieri.

Vediamo nel dettaglio cosa prevedevano, in passato, le istruzioni e come sono state oggi modificate.



Commenti

Post popolari in questo blog

Elenco codice destinatario univoco per la Fatturazione elettronica SDI

  Provider Codice Destinatario Aruba KRRH6B9 Wolters Kluwer  Fattura Smart WKI W7YVJK9 Fattura PA  by  Passepartout 5RUO82D Fatture in Cloud  by  TeamSystem M5UXCR1 Zucchetti SUBM70N Register PZIJH2V Agyo KUPCRMI ARXivar A4707H7 WebClient T04ZHR3 Sistemi USAL8PV Buffetti BA6ET11 CGN  by  RDV Network SU9YNJA Bluenext X2PH38J SEAC P62QHVQ FatturaOnClick.it WY7PJ6K ARCHIVIA.ONLINE WP7SE2Q Datev Koinos T9K4ZHO Var Group M5ITOJA Credemtel  (gruppo Banca Credem) MZO2A0U Infocert XL13LG4 SataNet SA0PL6Q Fattura24 SZLUBAI FattureGB QULXG4S FtPA 6EWHWLT Digithera URSWIEX Ksg TRS3OH9 DocEasy J6URRTW Metodo W4KYJ8V QuickMastro KJSRCTG Fattura Elettronica APP N92GLON Archivium srl 3ZJY534 IDOCTORS NKNH5UQ Extreme software E2VWRNU Arthur   Informatica G4AI1U8 Danisoft G1XGCBG MySond H348Q01 OLSA Informatica XIT6IP5 Unimatica E06UCUD Mustweb Srl P4IUPYH Mustweb srl 2LCMINU Coldiretti 5W4A8J1 Tech Edge 0G6TBBX Cia 6RB0OU9 Consorzio CIAT AU7YEU4 Alto Trevigiano Servizi C1QQYZR EdiSoftware Srl EH1R83N

SCHEDA CARBURANTE E MODELLO PDF

SCHEDA CARBURANTI MODELLO DA UTILIZZARE PER I RIFORNIMENTI DEGLI AUTOMEZZI AZIENDALI E PROFESSIONALI Modello in PDF Come si sa, la scheda carburante , regolamentata dall’art. 1 del D.P.R. 444/1977,  è nata quale documento fiscale sostitutivo della fattura e deve essere completa di alcuni dati obbligatori per legge, necessari per usufruire della detraibilità dell’IVA e della deducibilità del costo. La scheda carburante deve essere utilizzata per gli acquisti di carburanti per autotrazione, effettuati in impianti stradali di distribuzione da parte dei soggetti IVA nell’esercizio di imprese, arti e professioni. Non può essere utilizzata in caso di acquisti  effettuati al di fuori degli impianti stradali di distribuzione o in caso di acquisto di carburante non destinato all’autotrazione e per le vendite di carburante effettuate dagli esercenti degli impianti stradali a Stato, Enti pubblici, Enti ospedalieri, Enti di assistenza, Università: in questi casi è obbligato

La tassazione dei dividendi percepiti nel 2015

Per la corretta determinazione della tassazione dei dividendi percepiti dalle persone fisiche (non imprenditori) derivanti da partecipazioni detenute in società di capitali nel corso dell’anno 2015 dobbiamo distinguere: la localizzazione della società che eroga i dividendi (utili corrisposti da soggetti residenti, non residenti o residenti in Stati a fiscalità privilegiata); la percentuale di partecipazione detenuta dal socio nella società; Come noto gli artt. 3 e 4 del D.L. n. 66/2014 hanno modificato la tassazione dei redditi di natura finanziaria innalzandone l’aliquota dal 20% al 26% , fatta eccezione per alcune tipologie di redditi quali le rendite finanziarie derivanti da titoli di Stato italiani o esteri; in particolare la nuova aliquota è applicabile, oltre agli interessi, premi ed altri proventi di cui all’art. 44 del Tuir, anche ai redditi diversi di cui all’art. 67 comma 1 lett. da c- bis ) a c- quinquies ) del Tuir. In merito alla percentuale