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Esonero contributivo per i professionisti: entro il 31 luglio l'invio delle prime istanze

Premessa

La legge di bilancio 2021 (art. 1, commi da 20 a 22-bis ) ha introdotto, tra le tante iniziative di contenimento della pandemia, una misura dedicata ai lavoratori autonomi e ai professionisti.

Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato creato un Fondo ad hoc, per garantire l'esonero dai contributi previdenziali, dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 2.500 milioni di euro per il 2021 (di cui 1.500 milioni dedicati ai soggetti iscritti all’INPS e 1.000 milioni agli iscritti alle Casse private o ai soggetti privi di cassa)

Tale Fondo sembra comunque destinato a finanziare l'esonero solo parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti. Non solo, ma, dato che gli enti previdenziali destinatari solitamente dei contributi previdenziali provvederanno al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa e comunicheranno i risultati di tale attività ai Ministeri interessati, qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, rispetto al limite di spesa, non verranno adottati altri provvedimenti di concessione dell'esonero.

La norma istitutiva demanda a uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il MEF, da adottare entro 60 giorni dal 1° gennaio 2021, cioè dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021 - quindi entro il 1° marzo 2021, la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dell'esonero.

Anche se la scadenza è stata disattesa, lo scorso 7 maggio 2021 il Ministero ha comunicato l’imminente approvazione del decreto, firmato da entrambi i Dicasteri e al vaglio della Corte dei Conti, prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Tuttavia, l’iter non è del tutto concluso, stante l’indicazione del comma 22-bis (inserito dall’art. 3, comma 1 , lett. b, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41), che prevede la preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.


I beneficiari dell’esonero

Innanzitutto, è necessario delimitare l’ambito soggettivo. I possibili beneficiari sono:

  1. lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali INPS e, quindi:
    1. lavoratori iscritti alle gestioni speciali AGO (gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commercialicoltivatori diretti, coloni e mezzadri, nonché lavoratori iscritti alla gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335);
    2. lavoratori soci di società e professionisti componenti di studio associato;
  2. professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 (ad esempio, consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati, ingegneri, architetti, geometri, ecc.). In particolare, gli iscritti alle seguenti Casse:

Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali

Cassa di previdenza dottori commercialisti

Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri

Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti

Cassa nazionale del notariato

Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali

Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO)

Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL)

Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM)

Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF)

Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV)

Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura - agrotecnici (ENPAIA)

Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e agenzie marittime

Istituto nazionale di previdenza dirigenti aziende industriali (INPDAI)

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI)

Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI)

e gli iscritti agli enti di cui al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 (per i professionisti iscritti agli Albi, ma privi di una cassa previdenziale di categoria):

EPAP (Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale), che rappresenta anche attuari, chimici, geologi e forestali

L’ente di riferimento per la tutela previdenziale dei biologi liberi professionisti è l’ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB)

L'ente previdenziale di riferimento per gli infermieri professionali è l'ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI)

L’ente previdenziale di riferimento per i periti industriali liberi professionisti è l’EPPI, ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laurea

L’ente previdenziale di riferimento per gli psicologi liberi professionisti è l’ENPAP, ente nazionale di previdenza e assistenza per gli psicologi

  • che abbiano percepito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro;
  • e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019;
  1. nonché, senza alcuna verifica reddituale, i medici, gli infermieri e gli altri professionisti e operatori di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in quiescenza e assunti per l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19 con incarichi di lavoro autonomo o co.co.co., limitatamente al periodo in cui sono stati titolari di detti incarichi.

Esonero escluso per dipendenti e pensionati
Sono esclusi dall’esonero i soggetti che, per il periodo oggetto di esonero, sono titolari di:
- un contratto di lavoro subordinato (eccezion fatta per il contratto di lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità);
- pensione direttadiversa dall’assegno ordinario di invalidità o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria, avente le medesime finalità dell’assegno ordinario di invalidità.

Il limite massimo per soggetto

Qualora un professionista/lavoratore autonomo rispettasse le condizioni citate, vi è comunque un limite quantitativo annuo da tenere in considerazione, oltre al quale l’esonero non può essere concesso.

E’ stato, infatti, introdotto un limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua e riparametrato e applicato su base mensile per ogni lavoratore autonomo o professionista, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

I contributi oggetto di esonero

Sono oggetto di esonero i contributi dovuti per l’anno di competenza 2021, da versare con le rate o gli acconti con scadenza ordinaria entro il 31 dicembre 2021.

Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali - Differimento del pagamento della rata
Con messaggio 13 maggio 2021, n. 1911, l’INPS ha comunicato che lunedì 17 maggio artigiani e commercianti potevano non versare la prima rata di contributi fissi dovuta per l’anno 2021. La scadenza è slittata al 20 agosto 2021, in coincidenza con quella prevista per la seconda rata, e ciò al fine di consentire ai contribuenti di potere verificare le condizioni di parziale esonero dal versamento previste dall’art. 1, commi 20-22-bis , della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in attesa dell’emanazione del necessario decreto attuativo.

Per gli iscritti alla gestione separata, invece, il contributo è rapportato al reddito conseguito nell'anno di riferimento e quest'ultimo è noto solo a consuntivo, tant’è che il versamento avviene con lo stesso meccanismo di acconto e saldo e con le stesse scadenze previste dal Fisco per i versamenti IRPEF. Il professionista può, quindi, non versare alle normali scadenze:

  • 16 giugno 2021 per il versamento del saldo dell’anno precedente e del primo acconto dell’anno in corso, pari al 40 per cento dell’importo dovuto sui redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente e dagli accertamenti definitivi;
  • 30 novembre 2021 per il versamento del secondo acconto, di importo pari al primo,

presentando l’istanza di esonero (appena disponibile) entro il 16 giugno 2021 e comunque entro e non oltre il 31 luglio 2021.

Va detto che l’assenza dei decreti attuativi ha indotto alcuni enti a prorogare o annullare la prima rata dei contributi dovuti per l’anno 2021, come la Cassa dottori commercialisti (CNPADC) e l’ENPACL.

La Cassa dottori commercialisti ha prorogato al 30 giugno 2021 la prima, o unica, rata in scadenza il 31 maggio 2021, annunciando successive comunicazioni circa le modalità di pagamento dei contributi minimi 2021, in considerazione delle disposizioni attuative dell’esonero.

L’ENPACL ha, invece, annullato la prima rata dei contributi minimi 2021, in scadenza il 16 aprile 2021, mettendo a disposizione degli iscritti la possibilità di anticipare la contribuzione soggettiva e integrativa 2021 attraverso versamenti spontanei in acconto.

Contributi INAIL sempre dovuti
Sono esclusi dall'esonero i premi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Le condizioni

Per potere fruire dell’esonero, è necessaria la coesistenza delle due condizioni “reddituali”:

  • nel periodo d'imposta 2019 il reddito complessivo non deve superare 50.000 euro;
  • deve sussistere un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019.

Verifica del reddito per i professionisti

Per i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, il reddito da sottoporre a verifica per la soglia di 50.000 euro è dato dalla differenza algebrica tra:

  • ricavi/compensi incassati;
  • costi pagati, inerenti all’attività.

Verifica del reddito per iscritti alla gestione speciale autonoma dell’INPS

Per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali INPS e, quindi, i lavoratori iscritti alle gestioni speciali AGO (gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commercialicoltivatori diretti, coloni e mezzadri, nonché lavoratori iscritti alla gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995), il reddito da sottoporre a verifica per la soglia di 50.000 euro è quello che emerge dal quadro RR, sezione I o II, del Modello Redditi PF, presentato entro la data di presentazione dell’istanza di esonero (che scade il 31 luglio 2021):

ISCRITTI ALLA SEZIONE SPECIALE AUTONOMA INPS - SEZIONE I

ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA che dichiarano redditi di lavoro autonomo ex art. 53, comma 1, del TUIR - SEZIONE II

 

Limitatamente ai lavoratori autonomi agricoli, il reddito è quello che emerge dal modello Redditi PF (da presentare entro il 31 luglio 2021) e riconducibili alle attività che comportano l’iscrizione alla gestione (compresi i redditi derivanti dalle attività connesse a quelle agricole ex art. 2135, terzo comma, c.c.).

Tali condizioni “reddituali” non vanno verificate per:
- i lavoratori che hanno avviato l’attività, che determina l’obbligo di iscrizione all’apposita gestione o ente previdenziale, nel corso del 2020;
- per medici, infermieri e altri professionisti e operatori di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in quiescenza e assunti per l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19 con incarichi di lavoro autonomo o co.co.co.

Inoltre, i lavoratori appartenenti alla prima categoria di beneficiari (iscritti alla sezione speciale AGO e alla gestione separata INPS) devono essere iscritti alle gestioni previdenziali entro la data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021 (1° gennaio 2021) e devono essere in possesso di regolarità contributiva obbligatoria. Cosa quest’ultima non di poco conto! Difatti, per regolarità contributiva deve intendersi la correntezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente, riferita all’intera situazione individuale. Ciò esclude già buona parte dei lavoratori autonomi dalla platea dei beneficiari!

Tale condizione non è prevista per gli iscritti alle Casse private o soggetti privi di cassa.

Scadenza di invio delle istanze successiva al mancato versamento

Le istanze di esonero andranno presentate entro il:

  • 31 luglio 2021 per i lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’INPS (nonché per i medici, gli infermieri e altri operatori sanitari);
  • 31 ottobre 2021 per i professionisti iscritti agli enti di previdenza e assistenza ex D.Lgs. n. 509/1994 e D.Lgs. n. 103/1996.

La domanda deve essere presentata a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

BENEFICIARI

CONDIZIONI

LIMITE MASSIMO

INVIO DELL’ISTANZA

Lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali INPS

Lavoratori iscritti alle gestioni speciali AGO (artigiani e commercianticoltivatori diretti, coloni e mezzadrilavoratori iscritti alla gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995)

  • Calo del fatturato (almeno il 33 per cento tra 2020 e 2019);
  • reddito da lavoro/da lavoro autonomo/professionale anno 2019 non superiore a 50.000 euro;
  • non pensionati (pensione diretta) o lavoratori subordinati;
  • già iscritti alle gestioni previdenziali entro il 1° gennaio 2021

3.000 euro su base annua

31 luglio 2021

Lavoratori soci di società e professionisti componenti di studio associato

Professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/1994 e al D.Lgs. n. 103/1996

Avvocati, commercialisti, geometri, consulenti del lavoro, ingegneri, architetti, ecc.

31 ottobre 2021

Medici, infermieri e altri professionisti e operatori di cui alla legge n. 3/2018, già collocati in quiescenza e assunti per l'emergenza

Con incarichi di lavoro autonomo o co.co.co.

Senza condizioni legate al reddito

31 luglio 2021

 

Sanzioni per indebita fruizione

L’eventuale fruizione dell’esonero senza averne il diritto espone il contribuente al pagamento non solo dei contributi dovuti, ma anche delle sanzioni civili, a partire dalla scadenza originaria.

Dato l’importo predefinito del Fondo, qualora il numero delle domande fosse tale da superare il limite di spesa, l’INPS o le diverse Casse provvederanno a ridurre l’agevolazione in misura proporzionale alla platea dei beneficiari, che dovranno provvedere a integrare il versamento non effettuato.

 



Riferimenti normativi:

  • Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi da 20 a 22-bis ;
  • Decreto esonero contributivo autonomi e professionisti - Bozza;
  • INPS, messaggio 13 maggio 2021, n. 1911.

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