Passa ai contenuti principali

Accesso all'ISCRO: definite le modalità operative

Recentemente l'INPS ha definito le modalità attuative dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) riconosciuta in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano abitualmente un'attività di lavoro autonomo.

Per accedere all'agevolazione è richiesta la presentazione di un'apposita domanda entro il 31.10 di ciascuno dei suddetti anni.



Con l'art. 1, commi da 386 a 400, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) il Legislatore ha previsto l'istituzione in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), riconosciuta per 6 mensilità a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti un'attività di lavoro autonomo ex art. 53, comma 1, TUIR.


Recentemente l'INPS con la Circolare 30.6.2021, 94 ha definito le modalità operative dell'indennità in esame riepilogando i soggetti destinatari della stessa, i requisiti per beneficiarne, le modalità di calcolo e le procedure per la presentazione della relativa domanda.

L'erogazione dell'indennità, come stabilito dal citato comma 400, "è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale". I criteri e le modalità di definizione di tali percorsi saranno individuati con un prossimo Decreto del Ministero del Lavoro.

SOGGETTI BENEFICIARI

L'indennità in esame, come precisato nell'INPS nella citata Circolare n. 94, è destinata ai "liberi professionisti", compresi i partecipanti a studi associati / società semplici, iscritti alla Gestione separata INPS, che esercitano per professione abituale un'attività di lavoro autonomo connesso all'esercizio di arti e professioni.

REQUISITI RICHIESTI

Come stabilito dall'art. 1, comma 388, Legge n. 178/2020, l'indennità in esame è riconosciuta a favore dei predetti soggetti che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie.

Tale requisito va mantenuto anche durante la percezione dell'indennità, pena la decadenza dall'agevolazione.

In merito l'INPS nella citata Circolare n. 94 precisa che l'indennità in esame è incompatibile con:

  • le pensioni dirette a carico, anche pro-quota:
    • dell'AGO nonché delle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della stessa;
    • delle forme previdenziali compatibili con l'AGO;
    • della Gestione separata INPS;
    • degli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria ex D.Lgs. n. 509/94 e D.Lgs. n. 103/96;
  • l'indennità ex art. 1, comma 179, Legge n. 232/2016 (c.d. APE sociale);
  • le indennità di disoccupazione NASPI / DIS-COLL.

L'indennità in esame è compatibile con l'assegno ordinario di invalidità ex Legge n. 222/84;

b) non sono beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al DL n. 4/2019.

NB

Tale requisito va mantenuto anche durante la percezione dell'indennità, pena la relativa decadenza dall'agevolazione;

c) hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti all'anno precedente la presentazione della domanda.

Sul punto l'INPS, nella citata Circolare n. 94, precisa che se la domanda è presentata nel 2021:

  • rileva il reddito risultante dal mod. REDDITI 2021 (relativo al 2020), ossia quello dell'anno precedente alla presentazione della domanda;
  • ai fini della media vanno considerati i redditi conseguiti nel 2017, 2018 e 2019 (3 anni precedenti all'anno che precede la presentazione della domanda).

Esempio


Si ipotizzi la seguente situazione.

Reddito 2020€ 6.000
Reddito 3 anni precedenti: 

2019

€ 16.000

2018

€ 14.000

2017

€ 15.000

Al fine di verificare la spettanza del beneficio, il reddito 2020 va confrontato con il 50% della media dei 3 anni precedenti, così individuata.

Media 3 anni precedenti [(16.000 + 14.000 + 15.000) : 3]

€ 15.000

50% della media (15.000 x 50%)

€ 7.500

Poichè il reddito 2020 (6.000) risulta inferiore al 50% della media (7.500), il requisito in esame risulta soddisfatto.

  • rileva esclusivamente il reddito derivante dallo svolgimento dell'attività di lavoro autonomo dichiarato nel mod. REDDITI nel quadro RE (attività in forma individuale), quadro RH (partecipazione a studio associato), quadro LM (contribuenti forfetari).

    Non rilevano, pertanto, altre tipologie di reddito quali, ad esempio, il reddito da lavoro dipendente / parasubordinato / partecipazione ad imprese;

d) hanno dichiarato nell'anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a € 8.145, annualmente rivalutato sulla base della variazione ISTAT rispetto all'anno precedente.

Anche con riferimento a tale requisito l'INPS, nella citata Circolare n. 94, precisa che rileva esclusivamente il reddito derivante dallo svolgimento dell'attività di lavoro autonomo dichiarato nel mod. REDDITI nel quadro RE (attività in forma individuale), quadro RH (partecipazione a studio associato), quadro LM (contribuenti forfetari).

Non rilevano, pertanto, altre tipologie di reddito quali, ad esempio, il reddito da lavoro dipendente / parasubordinato / partecipazione ad imprese;

e) sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoriaossia con i versamenti previdenziali e gli adempimenti contributivi. La spettanza dell'agevolazione è pertanto subordinata al rilascio del DURC online;

f) sono titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla Gestione separata INPS.

Sul punto l'Istituto, nella Circolare n. 94 in esame, precisa che il periodo di osservazione è individuato procedendo a ritroso di 4 anni dalla data di presentazione della domanda. In detto periodo deve essere presente un'attività professionale attiva con la relativa partita IVA e la stessa deve essere connessa all'attività autonoma per cui il beneficiario presenta la domanda.

In caso di partecipazione ad uno studio associato la verifica va effettuata con riferimento alla partecipazione nel periodo di osservazione.

DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ

L'indennità in esame:

  • è erogata per 6 mensilità;
  • è pari al 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito da lavoro autonomo certificato dall'Agenzia delle Entrate. Così, ad esempio, se il reddito professionale è pari a € 6.000, l'ISCRO è così determinata: 6.000 / 2 = 3.000 --> 3.000 x 25% = 750;
  • non può in ogni caso superare € 800 mensili e non può essere inferiore a € 250 mensili;
  • spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda;
  • non comporta accredito di contribuzione figurativa;
    • non concorre alla formazione del reddito del beneficiario;
    • spetta una sola volta nel triennio 2021-2023.

Come precisato dall'Istituto, nel caso in cui non sia "rintracciabile" alcuna dichiarazione dei redditi certificata dall'Agenzia delle Entrate in nessuno dei 4 anni oggetto di osservazione precedenti l'anno di presentazione della domanda, quest'ultima non è accolta.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per usufruire dell'indennità in esame il soggetto interessato deve presentare all'INPS, in via telematica, entro il 31.10 di ciascuno degli anni di riferimento (2021, 2022 e 2023), un'apposita domanda tramite i canali disponibili sul sito Internet dell'Istituto. A tal fine è richiesto il possesso di una delle seguenti credenziali:

  • PIN rilasciato dall'Istituto (dall'1.10.2020 l'INPS non rilascia nuovi PIN);
  • SPID di livello 2 / superiore;
  • Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

In alternativa al portale web, l'indennità in esame può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato (numero verde 803 164 da rete fissa / 06 164164 da rete mobile). Il rilascio del nuovo servizio sarà reso noto dall'Istituto con un'apposita comunicazione sul proprio sito Internet.

Per il 2021 la domanda va presentata

entro il 31.10.2021

Ai fini del rispetto dei requisiti di cui alle predette lett. c) e d), in sede di presentazione della domanda vanno autocertificati i redditi prodotti per ciascuno degli anni di riferimento, salvo che gli stessi siano già conosciuti dall'INPS; in quest'ultimo caso i dati reddituali risultano precaricati nella domanda.

DECADENZA DALL'INDENNITÀ

Il beneficiario dell'indennità in esame decade dal diritto all'agevolazione nei seguenti casi:

1) cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell'indennità.

In tal caso la decadenza si realizza dalla data di cessazione della partita IVA con il recupero delle mensilità erogate dopo la data in cui è cessata l'attività. In caso di cessazione della partita IVA con effetto retroattivo l'indennità sarà recuperata completamente se la decorrenza della cessazione della partita IVA è antecedente / concomitante alla data di decorrenza dell'ISCRO. Diversamente, se la cessazione con effetto retroattivo della partita IVA ha come decorrenza una data che si colloca nel periodo di fruizione dell'agevolazione, la stessa verrà recuperata per le mensilità eventualmente erogate dopo la data di cessazione della partita IVA stessa;

2) titolarità di trattamento pensionistico diretto. La decadenza dalla fruizione dell'indennità ISCRO si realizza dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico;

3) iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie. La decadenza dalla fruizione dell'ISCRO si realizza dal mese successivo alla data di iscrizione ad altra forma previdenziale obbligatoria. In caso di iscrizione ad altra forma previdenziale con effetto retroattivo, l'agevolazione sarà recuperata integralmente se la decorrenza della cessazione della partita IVA è antecedente / concomitante alla data di decorrenza dell'indennità;

4) titolarità di reddito di cittadinanza. In tal caso la decadenza si realizza dalla data di decorrenza del reddito di cittadinanza.

In caso di decadenza dall'indennità il soggetto interessato, pur non avendo beneficiato dell'agevolazione per tutte le 6 mensilità previste, non può presentare una nuova domanda.

NB

Si evidenzia infine che per finanziare la nuova ISCRO è previsto l'aumento della contribuzione previdenziale dovuta alla Gestione separata INPS dai soggetti in esame (25,98% per il 2021; 26, 49% per il 2022 e 27,00% per il 2023).

Commenti

Post popolari in questo blog

Elenco codice destinatario univoco per la Fatturazione elettronica SDI

  Provider Codice Destinatario Aruba KRRH6B9 Wolters Kluwer  Fattura Smart WKI W7YVJK9 Fattura PA  by  Passepartout 5RUO82D Fatture in Cloud  by  TeamSystem M5UXCR1 Zucchetti SUBM70N Register PZIJH2V Agyo KUPCRMI ARXivar A4707H7 WebClient T04ZHR3 Sistemi USAL8PV Buffetti BA6ET11 CGN  by  RDV Network SU9YNJA Bluenext X2PH38J SEAC P62QHVQ FatturaOnClick.it WY7PJ6K ARCHIVIA.ONLINE WP7SE2Q Datev Koinos T9K4ZHO Var Group M5ITOJA Credemtel  (gruppo Banca Credem) MZO2A0U Infocert XL13LG4 SataNet SA0PL6Q Fattura24 SZLUBAI FattureGB QULXG4S FtPA 6EWHWLT Digithera URSWIEX Ksg TRS3OH9 DocEasy J6URRTW Metodo W4KYJ8V QuickMastro KJSRCTG Fattura Elettronica APP N92GLON Archivium srl 3ZJY534 IDOCTORS NKNH5UQ Extreme software E2VWRNU Arthur   Informatica G4AI1U8 Danisoft G1XGCBG MySond H348Q01 OLSA Informatica XIT6IP5 Unimatica E06UCUD Mustweb Srl P4IUPYH Mustweb srl 2LCMINU Coldiretti 5W4A8J1 Tech Edge 0G6TBBX Cia 6RB0OU9 Consorzio CIAT AU7YEU4 Alto Trevigiano Servizi C1QQYZR EdiSoftware Srl EH1R83N

SCHEDA CARBURANTE E MODELLO PDF

SCHEDA CARBURANTI MODELLO DA UTILIZZARE PER I RIFORNIMENTI DEGLI AUTOMEZZI AZIENDALI E PROFESSIONALI Modello in PDF Come si sa, la scheda carburante , regolamentata dall’art. 1 del D.P.R. 444/1977,  è nata quale documento fiscale sostitutivo della fattura e deve essere completa di alcuni dati obbligatori per legge, necessari per usufruire della detraibilità dell’IVA e della deducibilità del costo. La scheda carburante deve essere utilizzata per gli acquisti di carburanti per autotrazione, effettuati in impianti stradali di distribuzione da parte dei soggetti IVA nell’esercizio di imprese, arti e professioni. Non può essere utilizzata in caso di acquisti  effettuati al di fuori degli impianti stradali di distribuzione o in caso di acquisto di carburante non destinato all’autotrazione e per le vendite di carburante effettuate dagli esercenti degli impianti stradali a Stato, Enti pubblici, Enti ospedalieri, Enti di assistenza, Università: in questi casi è obbligato

La tassazione dei dividendi percepiti nel 2015

Per la corretta determinazione della tassazione dei dividendi percepiti dalle persone fisiche (non imprenditori) derivanti da partecipazioni detenute in società di capitali nel corso dell’anno 2015 dobbiamo distinguere: la localizzazione della società che eroga i dividendi (utili corrisposti da soggetti residenti, non residenti o residenti in Stati a fiscalità privilegiata); la percentuale di partecipazione detenuta dal socio nella società; Come noto gli artt. 3 e 4 del D.L. n. 66/2014 hanno modificato la tassazione dei redditi di natura finanziaria innalzandone l’aliquota dal 20% al 26% , fatta eccezione per alcune tipologie di redditi quali le rendite finanziarie derivanti da titoli di Stato italiani o esteri; in particolare la nuova aliquota è applicabile, oltre agli interessi, premi ed altri proventi di cui all’art. 44 del Tuir, anche ai redditi diversi di cui all’art. 67 comma 1 lett. da c- bis ) a c- quinquies ) del Tuir. In merito alla percentuale